Se la nuova Srl è un ‘artificio’, no al regime di franchigia Iva

In caso di pratica abusiva destinata a ottenere il regime di esenzione Iva, spetta alle autorità e ai giudici nazionali negarne il beneficio, anche in assenza di disposizioni interne specifiche.

La Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 4 ottobre 2024, causa C-171/2023, ha chiarito che la direttiva Iva deve essere interpretata nel senso che se si dimostra che la creazione di una società costituisce una pratica abusiva destinata a mantenere la franchigia Iva (di cui beneficiava un’attività esercitata in precedenza da un’altra società), l’impresa di nuova costituzione non può usufruire dell’agevolazione.

Concordato preventivo biennale: l’Agenzie Entrate scioglie i dubbi per contribuenti Isa e forfettari

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti in tema di Concordato preventivo biennale, sia per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) che per quelli che aderiscono al Regime forfetario.
Le risposte fornite, che rispondono a quesiti proposti da contribuenti e professionisti, riguardano il calcolo degli acconti e dell’imposta sostitutiva, i contribuenti forfettari, le condizioni di accesso e le cause di esclusione, oltre che i casi particolari di applicazione del nuovo istituto.

L’agenzia ricorda inoltre che, nell’area riservata dei suddetti contribuenti (cassetto fiscale), è disponibile una “Scheda di sintesi” che illustra i principali benefici fiscali derivanti dall’adesione al nuovo istituto del Concordato preventivo biennale. La scheda contiene alcuni elementi di sintesi relativi all’attività economica esercitata.

Si ricorda che l’Agenzia Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di CPB già con la Circolare n. 18/E del 17 settembre.

Decreto Omnibus: la legge in vigore

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8-10-2024 è stata pubblicata la Legge 7 ottobre 2024 n. 143, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (c.d. Decreto “Omnibus”). Nello stesso numero è stato pubblicato anche il testo coordinato del DL n. 113/2024 con la legge di conversione n. 143/2024.
Il Decreto Omnibus, come convertito in legge, è entrato in vigore il 9 ottobre 2024.

Il provvedimento,  che durante l’iter di conversione si è arricchito di 22 nuovi articoli, riporta, tra l’altro, novità in tema di benefici per i lavoratori dipendenti sotto una certa fascia di reddito (il bonus Natale) e alcune modifiche che riguardano il concordato preventivo biennale.

Tra le principali novità introdotte, anche disposizioni sul credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, con chiarimenti sui termini e le modalità per la comunicazione degli investimenti. In particolare, viene istituito un nuovo processo di comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate e vengono introdotti termini specifici per la presentazione della documentazione. 
Più in dettaglio, le imprese che dal 12 giugno al 12 luglio 2024, hanno presentato la comunicazione per richiedere il credito d’imposta, dovranno provvedere all’invio all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa, da trasmettere dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, attestante il completamento, entro il termine del 15 novembre 2024, degli investimenti indicati nella prima comunicazione.

La certificazione del bilancio delle PMI Innovative

Il bilancio d’esercizio delle PMI innovative deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione. Il bilancio deve essere portato in approvazione con la certificazione e con gli altri atti e relazioni connesse. La relazione di certificazione deve essere allegata all’istanza di deposito del bilancio d’esercizio.

La nomina dell’organo di revisione è obbligatoria, pertanto la revisione da volontaria diviene legale, a decorrere dal primo esercizio successivo all’iscrizione nella Sezione Speciale delle PMI Innovative e la certificazione del bilancio deve essere contemporanea all’approvazione del medesimo, vedi Circolare MiSE 3683/C del 3 novembre 2015 e Parere MiSE n. 19271/2016.

Il carattere legale della certificazione successiva a quella prodotta ai fini dell’iscrizione della società nella relativa sezione speciale, implica quindi che la PMI innovativa debba procedere alla nomina, e successiva iscrizione nel Registro delle Imprese, di un revisione legale o di una società di revisione.

Domicilio digitale speciale: le regole per eleggerlo, variarlo o revocarlo

Con Provvedimento del 7 ottobre l’Agenzia delle Entrate dispone:

  • le modalità di comunicazione, variazione e revoca, tramite i servizi online dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi al domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notifica degli atti e le comunicazioni della stessa Agenzia e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • le modalità di conferma o revoca dell’indirizzo PEC eventualmente già comunicato per la notificazione degli atti, ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 5, del DPR n.600/1973.

Il domicilio digitale speciale eletto sarà utilizzato dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione per eseguire la notifica dei propri atti ed effettuare l’invio delle proprie comunicazioni anche qualora sia presente un diverso domicilio digitale nell’INAD. 

Il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, potrà essere eletto tramite un’apposita funzionalità disponibile a breve nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

La data di rilascio del servizio per comunicare tale domicilio digitale speciale, di cui si è titolari, sarà resa nota con apposita comunicazione pubblicata sul sito della stessa Agenzia.

Dopo aver richiesto il domicilio digitale speciale l’Agenzia delle entrate invierà, al domicilio digitale speciale indicato, un messaggio contenente un codice di validazione per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. L’inserimento del codice di validazione all’interno dell’area riservata dell’utente concluderà positivamente la verifica.

Termini e modalità per trasferire i domicili digitali speciali, comunicati all’Agenzia delle entrate, nell’elenco dei domicili di piattaforma diversificati, saranno stabiliti con successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale.

Maggiori informazioni nel Provvedimento pubblicato.

Decadenza agevolazione ‘prima casa’ non evitata dall’acquisto del diritto di usufrutto

Con Risposta n. 192 del 4 ottobre l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell’ipotesi di vendita dell’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”, prima del termine dei 5 anni, l’acquisto del diritto di usufrutto di un’altro immobile non consente di evitare la decadenza dell’agevolazione concessa per il primo acquisto.
 
La salvaguardia dalla decadenza, infatti, come anche ribadito dalla Corte Costituzionale (Ordinanza n. 46/2009) e dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 11221 del’11 giugno 2020), non estende il suo ambito di applicazione anche gli acquisti di diritti reali di godimento sul bene, ma richiede l’acquisto del diritto di proprietà un immobile da destinare ad abitazione principale.

PMI: domande per voucher consulenza in innovazione entro il 31 marzo 2025

Al via la possibilità di presentare le domande per il voucher consulenza in innovazione, che sostiene le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Il credito d’imposta, introdotto dalla Legge di bilancio 2028, è pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro.

Per le quotazioni avvenute nel 2024, con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024, la domanda deve essere inviata entro e non oltre il termine del 31 marzo 2025, utilizzando la seguente casella di posta certificata: dgind.div05@pec.mimit.gov.it.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito dettagli e istruzioni operative per accedere al credito d’imposta, oltre a rendere disponibile la modulistica da utilizzare.

Adempimento collaborativo: più semplice il codice di condotta per contribuenti che vi aderiscono

Più semplice la procedura di adesione al regime di adempimento collaborativo.

Con Decreto del 3 ottobre 2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze apporta modifiche al decreto 29 aprile 2024, pubblicato nella G.U. del 7 giugno 2024, n. 132 e concernente “Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo”, andando ad eliminare la disposizione secondo cui tale Codice di condotta debba essere sottoscritto tra Agenzia delle entrate e i contribuenti contestualmente all’ammissione al regime o entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto 29 aprile 2024. Tale disposizione, infatti, “comporterebbe un inutile aggravio di oneri amministrativi per i contribuenti aderenti e per l’Agenzia delle entrate”.

Le suddette modifiche, si legge nella Relazione illustrativa al decreto, si sono rese necessarie per semplificare le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta nell’ambito dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali dei contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.

Successioni, donazioni: il decreto di riforma in Gazzetta ufficiale

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre, il DL n. 139/2024, recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva.
Il decreto, che persegue gli obiettivi fissati dall’articolo 10 della Legge delega (Legge n. 111/2023), è entrato in vigore lo scorso 4 ottobre, ma le disposizioni saranno efficaci a partire dal 1° gennaio 2025, e si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

Tra le principali novità, l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta sulle successioni, con successivo controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
L’imposta, quindi, non sarà più calcolata e liquidata dagli uffici competenti, ma saranno i soggetti obbligati (eredi, i legatari o altri beneficiari) che dovranno provvedere al calcolo e al pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione.
Gli uffici, successivamente, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvederanno al controllo della regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente, nonché dei versamenti e la loro corrispondenza con i dati indicati nella dichiarazione.

La presentazione della dichiarazione dovrà avvenire per via telematica, con modalità stabilite mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, mentre la spedizione tramite raccomandata viene riservata ai non residenti.
Non sarà più necessario allegare alla dichiarazione gli estratti catastali relativi agli immobili indicati in successione.

Concordato preventivo biennale: soglia per i contribuenti forfetari

L’articolo 2 del decreto ministeriale CPB forfetari prevede che sia formulata una proposta di concordato preventivo biennale unicamente ai soggetti forfettari che nel periodo d’imposta 2023 non hanno superato la soglia di 85.000 euro di ricavi/compensi.
Il contribuente che nel suddetto periodo d’imposta abbia superato la soglia prevista per l’applicazione del regime forfetario, non può aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025, non avendo applicato gli ISA nel p.i. 2023.

Il chiarimento è contenuto nella Circolare n. 18/E dello scorso 17 settembre, tramite la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni sul Concordato preventivo biennale, delineando le linee guida generali e illustrando le regole specifiche sia per i contribuenti forfetari che per quelli che adottano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA).

L’Agenzia, in particolare, ricorda che, l’articolo 2 del decreto ministeriale CPB ISA, prevede che sia formulata una proposta di CPB per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, abbiano applicato gli ISA.

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