Nella sezione download, newsletter, pubblicata l'informativa n. 44 sull'argomento.
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Con la Risposta n. 497 del 22 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le stazioni di ricarica per veicoli elettrici, denominate "Electric Vehicle Charger" (EVC), rappresentano dei beni non integrati irreversibilmente al suolo (non di proprietà dell’istante) e, dunque, costituiscano per la Società beni strumentali ammortizzabili ai sensi dell’articolo 102 del TUIR.
Di conseguenza, l’IVA pertanto assolta per il loro acquisto, comprese le spese accessorie, necessarie per il loro funzionamento, è rimborsabile sulla base di quanto previsto dall’articolo 30, secondo comma, lettera c), del Decreto IVA e, conseguentemente, del successivo articolo 38-bis, secondo comma, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22-10-2020 è stato pubblicato il Decreto 24 agosto 2020 n. 132, con il Regolamento che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
All’Art. 1 del provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 6 novembre, vengono descritte le modifiche apportate al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, che vede l’inserimento dell’Art. 2-bis, dove sono riportate le cause che consentono alle amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche.
In particolare, le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:
a) la fattura elettronica ricevuta è riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
b) l’indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura, è omessa o errata;
c) l’indicazione del codice di repertorio da riportare in fattura è omessa o errata;
d) l’indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura è omessa o errata;
e) l’indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali è omessa o errata.
Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Inoltre, il rifiuto della fattura deve essere comunicato al cedente/prestatore con con un documento in formato XML la cui struttura abbia le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche dell’allegato B al regolamento.
Infine il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti dal citato articolo 2-bis.
La Corte di Cassazione conferma con l’ordinanza n. 23362 del 23.10.2020 che il domicilio fiscale, che determina la attribuzione della competenza per territorio degli uffici della Agenzia delle entrate, per le persone fisiche residenti nello Stato si identifica nel comune nella cui anagrafe sono iscritte, con obbligo di comunicare formalmente all’Amministrazione ogni successiva variazione, non avendo alcuna rilevanza altri elementi fattuali.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’ufficio accertatore è determinata dall’art. 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce pertanto atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all’ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio (Cass., sez. 5, 30 maggio 2012, n. 8637; Cass, sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23509).
La CTR Lombardia, nel caso di specie, si dovrà pertanto adeguare al seguente principio di diritto: "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’ufficio accertatore è determinata dall’art. 31 d.p.r. 600/1973, con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente; nel caso in cui questi abbia omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi e non abbia in alcun modo comunicato formalmente all’Amministrazione l’attuale domicilio fiscale, resta competente, per il principio dell’affidamento, l’ufficio dell’Amministrazione in relazione all’ultimo domicilio fiscale noto, in relazione all’anagrafe tributaria del Comune, non rilevando a tale fine né la dimora, né l’assegnazione della casa coniugale, né le richieste del Comune volte a sollecitare indagini patrimoniali e bancarie".
Per il testo integrale clicca qui.
L’Agenzia Entrate Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le FAQ con le novità introdotte dal DL 129/2020 che ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata.
Di seguito le indicazioni fornite:
L’Agenzia delle Entrate, in data 15 ottobre 2020, ha aggiornato alcune delle FAQ in tema di Fatturazione elettronica.
In particolare, con riferimento alle modifiche introdotte dal Provvedimento n. 311557 dell’Agenzia Entrate del 23/09/2020, che prevedono che l’adesione al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" possa esser fatta fino al 28 febbraio 2021, l’Agenzia ha aggiornato le FAQ n. 55 e quelle dalla n. 143 alla n. 147.
Relativamente alla possibilità per il consumatore finale di effettuare l’adesione al servizio le Entrate chiariscono che l’utente Persona Fisica (PF) può effettuare l’adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute accedendo all’area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, a condizione che sia in possesso di credenziali Entratel/Fisconline rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale SPID o CNS.
In particolare, se l’utente aderisce al servizio dal 1° luglio 2019 al 28 febbraio 2021, può consultare, a partire dal 1° marzo 2020, la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei fornitori.
Se invece non aderisce entro i termini di cui sopra, l’utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento.
Effettuando l’adesione dopo tale termine, l’utente potrà consultare solo i file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.
Si può fruire dell’ecobonus e del superbonus anche per interventi di riqualificazione energetica di edifici che non siano dotati di un moderno impianto di riscaldamento ma che, ad esempio, siano riscaldati con caminetti, stufe o apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, purchè fissi, e senza più il limite sulla potenza minima inferiore.
Il chiarimento arriva in una delle FAQ recentemente pubblicate dall’ENEA e condivise dal MISE e dall’Agenzia Entrate che, partendo dalla premessa che per la fruizione dell’ecobonus l’immobile oggetto dell’intervento debba essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale, ricorda che l’art. 2, comma 1, lettera l-tricies del D.lgs. 192/05, modificato dal D.lgs. 48/2020, definisce "impianto termico" un “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Dunque, dalla nuova definizione normativa di impianto termico, chiarisce l’ENEA, si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il Superbonus l’impianto di climatizzazione invernale debba essere fisso e possa essere alimentato con qualsiasi vettore energetico, senza limiti sulla potenza minima inferiore.
Inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
E’ in pubblica consultazione la nuova versione delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, predisposta dal Consiglio nazionale dei commercialisti, che, fatte salve le disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano specifici settori di attività o mercati regolamentati, sono destinate a disciplinare l’attività dei componenti del Collegio sindacale di tutte le società non quotate o nei confronti del sindaco unico di s.r.l. che non siano stati incaricati della revisione legale.
E’ possibile inviare osservazioni all’indirizzo mail consultazionecndcec@commercialisti.it fino alle 24:00 del 10 novembre.
La nuova versione delle norme di comportamento va a sostituire la precedente del 2015, e sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2021: per la redazione della relazione rilasciata ai sensi dell’art. 2429 c.c., in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020, l’organo di controllo potrà attenersi alle indicazioni contenute nel documento.
Il DL n. 34/2020 (Decreto "Rilancio"), convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha incrementato al 110% la detrazione d’imposta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico (c.d. “Superbonus”).
Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato un documento che fornisce un quadro completo dei controlli che i soggetti abilitati sono chiamati ad effettuare ai fini di un corretto rilascio del visto di conformità.
Il documento "Il Superbonus del 110%: le check list per il visto di conformità sugli interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico" contiene due check list relative ai controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione.
Nella sezione download, newsletter, l’informativa n. 42 sul DPCM 18 ottobre e l’Ordinanza 111 del 20 ottobre Regione Piemonte
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