Enti terzo settore: scade il 31 ottobre la possibilità di adeguare gli statuti con modalità “semplificata”

Entro il prossimo 31 ottobre scade il termine, per Onlus, Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale, per approfittare della possibilità di adeguare i propri statuti alla normativa contenuta nel Codice del Terzo Settore avvalendosi di una procedura agevolata, che permette di modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. Questa modlità “semplificata” riguarda esclusivamente le modifiche statutarie aventi carattere obbligatorio, mentre quelle di natura facoltativa richiederanno sempre una delibera di assemblea straordinaria con relative maggioranze.

Si ricorda che il differimento del termine al 31 ottobre, originariamente fissato per il 30 giugno, è stato disposto dal Decreto “Cura Italia” con lo scopo di permettere l’adeguamento degli statuti degli Enti alla Riforma del Terzo settore.

Nuovo termine di sospensione dei pagamenti di cartelle e avvisi: l’Agenzia Entrate-Riscossione risponde ai quesiti

Il Decreto legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”.

Sul sito internet dell’Agenzia Entrate-Riscossione sono state pubblicate le FAQ sulle i sulle nuove disposizioni introdotte.

I pagamenti sospesi, in particolare, sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre invece dal 21 febbraio 2020. Il nuovo termine di sospensione, chiarisce l’Agenzia, non riguarda le rate in scadenza nel 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, che che rimane quindi fissata al 10 dicembre 2020.

Commercialista “dal visto facile”: paga la dichiarazione fraudolenta

Secondo il collegio di legittimità si configura il reato del professionista, a prescindere dalla circostanza che egli tragga o meno un beneficio dalla condotta criminosa.

Per la Corte di cassazione, l’invio telematico di false dichiarazioni Iva da parte del commercialista, il quale ometta qualsiasi controllo su di esse e apponga un visto mendace, rappresenta una condotta sintomatica del contributo del professionista all’illecito fiscale del contribuente, rilevante ex art. 3 del Dlgs n.74/2000.
Questi i contenuti della pronuncia n. 26089, del 16 settembre scorso.

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Sostegno al “Fondo salva sport”: istituito il codice tributo per il versamento delle somme provenienti dalle scommesse sportive

L’articolo 217, comma 1, del Decreto "Rilancio", al fine di far fronte alla crisi economica del settore sportivo determinatasi a seguito delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha istituito il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”, che prevede che una quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, venga versata all’entrata del bilancio dello Stato e resti acquisita all’erario.

Con la Risoluzione n. 67/E del 20 ottobre 2020 l’Agenzia Entrate ha istituito, su richiesta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi, il codice tributo per consentire il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle suddette somme.
Si tratta del codice “5478” denominato “Riscossione entrate derivanti dal versamento dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse sportive, anche virtuali, per il sostegno al sistema sportivo – articolo 217, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020”.

Bonus mobilità: attiva la piattaforma dedicata agli esercenti

E’ attiva la piattaforma dedicata agli esercenti per partecipare al Bonus mobilità, il programma che prevede l’erogazione di un contributo fino al 60% della spesa sostenuta in misura non superiore a euro 500 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) e per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Nel primo giorno di attivazione della piattaforma online si sono registrati circa 500 esercenti.
“E’ un’ottima risposta", ha commentato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. "Significa che si sente la necessità di mobilità sostenibile, soprattutto in questo periodo delicato dal punto di vista sanitario. Usare la bicicletta o un veicolo elettrico o ancora i servizi di mobilità condivisa comportano meno inquinamento nelle nostre città e una maggiore tutela della nostra salute, versante sul quale stiamo insistendo come ministero dell’Ambiente, come dimostrano anche il recente stanziamento per gli spostamenti casa-scuola – 20 milioni di euro – e il decreto sulla riforestazione urbana".

Pressione fiscale al 48,2%: l’Italia è la più tassata d’Europa

Sono i dati che emergono dallo studio del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti che lo evidenziano: al netto del sommerso e dell’economia illegale, la pressione fisale nel nostro Paese raggiunge, con il 48,2% (+5,8% rispetto a quella ufficiale), la posizione più alta fra i paesi europei.

Nel 2019, dopo 5 anni di calo, la pressione fiscale è infatti ritornata a crescere, registrando un incremento di 0,7 punti rispetto al 2018, che ci ha riportato indietro di 4 anni.

In estrema sintesi, si legge nella presentazione del documento, la pressione fiscale è e resta alta, sbilanciata dal lato del lavoro rispetto al consumo, prevalentemente centrale, fortemente condizionata dall’esistenza di un vasto sommerso economico, pesantemente schiacciata dal livello della spesa pubblica. Nonostante il continuo richiamo alle semplificazioni è parcellizzata in una miriade di singoli tributi, mentre il prelievo risulta sempre più concentrato su poche imposte. Pertanto, ogni tentativo di ridurla si scontra con le esigenze del bilancio pubblico appesantito da un’elevata spesa sociale, da inefficienze e sprechi e dal servizio del debito.

Il valore determinato ai fini dell’imposta di registro non incide sulla plusvalenza derivante dalla vendita

L’Agenzia delle Entrate, ricorrente, si duole che il giudice della CTR Lombardia abbia ritenuto illegittimo l’accertamento perché "motivato semplicemente con il richiamo e adeguamento al valore venale determinatosi ai fini dell’imposta di registro in seguito ad accertamento con adesione".
Con l’ordinanza n. 22849 del 20.10.2020 la Corte di Cassazione ribadisce invece il principio secondo cui: "In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria" (così, da ultimo, Cass. n. 12131/2019).

Per il provvedimento integrale clicca qui.

Cashback: il Garante approva lo schema di regolamento

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato parere positivo sulla bozza di regolamento che definisce il funzionamento del Programma di rimborso in denaro (il cosiddetto “cashback”) per i consumatori che effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronici, a patto, però, che siano adottate precise misure a garanzia dei dati personali di quest’ultimi.

In particolare, i consumatori potranno scegliere di aderire al Programma cashback tramite l’App IO o attraverso banche o società che emettono carte di pagamento. In questo modo i dati anagrafici e gli estremi delle carte di pagamento scelte per partecipare al Programma saranno comunicati alla PagoPA S.p.a., la società incaricata dal MEF della progettazione e della gestione del Sistema informativo cashback.

Ogni volta che la carta di pagamento registrata sarà utilizzata dal consumatore per l’acquisto in negozio, i dati necessari saranno trasmessi dalla società che gestisce la transazione al Sistema cashback. Al termine di ogni semestre, sarà calcolato il rimborso spettante a ciascun consumatore aderente al programma sulla base degli importi dei pagamenti effettuati. Sono inoltre previsti rimborsi speciali, sulla base di una graduatoria, per chi avrà eseguito il maggior numero di transazioni.

Requisiti di accesso al contributo a fondo perduto in ipotesi di più attività svolte

L’Agenzia delle Entrate torna sui requisiti di accesso al Contributo a fondo perduto Covid-19 previsto dall’art. 25 del Dl n. 34/2020 (Decreto "Rilancio") e concesso a sostegno di imprese e lavoratori autonomi danneggiati economicamente dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nella Risposta n. 478 del 16 ottobre, in particolare, fonrisce chiarimenti sulla determinazione dei requisiti di accesso al suddetto contributo in ipotesi di più attività svolte.
L’Agenzia si rivolge ad una società costituita nel 1994 ed attiva nel fitto e gestione di immobili di proprietà che ha avviato, a novembre 2019, una nuova attività secondaria di gestione di una casa vacanze (colpita duramente dalla crisi conseguente alla pandemia da Covid-19) e che chiede se può beneficiare del contributo nella misura minima prevista, anche se l’attività avviata nel novembre 2019 è svolta come attività secondaria.

Per rispondere l’Agenzia Entrate richiama la propria Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 nella quale ha chiarito che "un’impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà – la cui data di inizio attività (o apertura della partita IVA) è antecedente al 31 dicembre 2018 – che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1° gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 25 del decreto rilancio". Dunque, nel caso di doppia attività svolta, nei requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto, si dovranno considerare tutti i risultati conseguiti.

Irap e versamento acconti: nuovi chiarimenti dalle Entrate

Con la Circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate risponde alle ulteriori richieste di chiarimenti avanzate a seguito della pubblicazione della Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 che, con riferimento alle disposizioni in tema di IRAP previste dall’articolo 24 del Decreto "Rilancio", ha fornito specifiche risposte a quesiti sul tema.
L’Art. 24 del Decreto ha previsto, in considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la cancellazione del saldo per il 2019 e della prima rata d’acconto 2020 dell’Irap per aziende e autonomi che hanno un fatturato (compensi) fino a 250 milioni di euro.

Nella nuova Circolare pubblicata l’Agenzia Entrate, fornisce indicazioni pratiche in merito all’applicazione delle disposizioni contenute nel citato articolo, con specifico riferimento al calcolo dell’IRAP da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, ed alla possibilità, qualora il saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto “dovuta” per il medesimo periodo, di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza a credito.

Nel documento, inoltre, viene approfondito l’ambito applicativo dell’articolo 20 del decreto-legge n. 23 del 2020 (Decreto "Liquidità").

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