Anche la conoscenza della frode carosello consente la deducibilità dei costi effettivamente sostenuti

Con l’ordinanza n. 22697 del 19.10.2020 la Corte di Cassazione ritorna sull’applicabilità dell’art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993 ed alle modifiche intervenute, applicabili, quale ius superveniens alla fattispecie in esame.

In tema d’imposte dei redditi, la Corte di Cassazione ha stabilito che: «ai sensi dell’art. 14, comma 4 bis, I. n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in I. n. 44 del 2012), che opera in ragione del comma 3 della stessa disposizione, quale “ius superveniens” con efficacia retroattiva “in bonam partem”, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una “frode carosello”), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che detti costi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ai sensi dell’art.109, comma 1, d.P.R. 22/12/1986 n. 917 (v. relazione ministeriale di accompagnamento al citato d.I.), ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo» (cfr. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 17788 del 06/07/2018, Rv. 649801-01; Cass. n. 26461 del 2014, Rv. 633708-01).

La sentenza della CTR Lombardia impugnata ha, dunque, fatto mal governo dello ius superveniens più favorevole al contribuente, escludendo che i costi potessero essere ammessi in deduzione, per il solo fatto che l’acquirente fosse consapevole della frode, senza considerare quanto disciplinato dalla normativa richiamata.

Viceversa, la Commissione Tributaria Regionale, pur in presenza di operazioni inesistenti, avrebbe dovuto indagare, ai sensi dell’art.109, comma 1, d.P.R. 22/12/1986 n. 917, in primo luogo sulla “certezza” del costo rappresentato in fattura e, quindi, sulla sua inerenza, competenza, determinatezza o determinabilità.
Diventa così irrilevante il profilo psicologico dell’acquirente.

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Precompilata: tracciabilità oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie

Con Provvedimento del 16 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall’anno d’imposta 2020, nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Dl n. 175/2014 ed in base a quanto previsto dai decreti del Ministro dell’Economia (interessi passivi e relativi oneri accessori sostenuti per mutui agrari e fondiari, premi per assicurazioni sulla vita, contributi previdenziali ed assistenziali ecc.), gli operatori interessati dovranno indicare esclusivamente i dati relativi agli oneri per cui spetta la detrazione del 19% ai fini Irpef sostenuti con le modalità di cui all’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ossia con versamento bancario o postale, o mediante altri sistemi di pagamento di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Fatturazione elettronica: aggiornate le FAQ al 15 ottobre 2020

L’Agenzia delle Entrate, in data 15 ottobre 2020, ha aggiornato alcune delle FAQ in tema di Fatturazione elettronica.

In particolare, con riferimento alle modifiche introdotte dal Provvedimento n. 311557 dell’Agenzia Entrate del 23/09/2020, che prevedono che l’adesione al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" possa esser fatta fino al 28 febbraio 2021 e non più fino al 30 settembre 2020, l’Agenzia ha aggiornato le FAQ n. 55 e quelle dalla n. 143 alla n. 147.

Nella prima viene chiarito che, nel caso in cui il consumatore finale chieda la fattura, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Non è, infatti, obbligato a ricevere la fattura elettronicamente.
Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.

Nella risposta viene ricordato inoltre che:

l’Agenzia delle Entrate offre un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche e, per recepire le indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è stato previsto che il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” fosse reso disponibile anche ai consumatori finali solo in presenza di una espressa adesione al servizio, che può essere effettuata esclusivamente dal consumatore finale (senza la possibilità di delegare alcun intermediario), a partire dal 1° luglio 2019 e fino al 28 febbraio 2021 (periodo transitorio), nella stessa area riservata dove accede alla sua dichiarazione precompilata.
I consumatori che aderiranno all’accordo entro il 28 febbraio 2021 vedranno le proprie fatture ricevute emesse nei loro confronti dal 1 gennaio 2019, a meno di revoca.
Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, il consumatore finale non potrà più consultare o scaricare i file delle fatture.
Ovviamente sarà possibile aderire anche dopo il 28 febbraio 2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata.
E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

Approvato il Dl che proroga alcune scadenze fiscali in materia di riscossione esattoriale

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 67 del 18 ottobre 2020, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

In particolare, il Decreto approvato dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020:

  • della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento;
  • del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della Riscossione;
  • del periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.

Il Decreto dispone inoltre il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle, al fine di consentire smaltimento graduale delle cartelle di pagamento accumulate e alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione.

Codice della crisi d’impresa: approvato il Decreto correttivo

Nella seduta n. 67 del 17 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Come si legge nel Comunicato Stampa del Governo il Decreto, oltre a chiarire alcune disposizioni ed ad apportare modifiche per meglio coordinare la disciplina relativa ai diversi istituti previsti dal Codice, si propone di:

  • chiarire la la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” quella di “squilibrio” e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;
  • riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento;
  • chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;
  • ridefinire le “misure protettive” del patrimonio del debitore;
  • rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d’impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.

Legittimo l’accertamento di maggiori ricavi desunti dal contratto di mutuo

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22516 del 16.10.2020 ribadisce la legittimità dell’accertamento di maggiori ricavi per l’impresa venditrice desumibili dallo scostamento tra importo del mutuo e prezzo dichiarato.
Con l’ordinanza in oggetto la Cassazione afferma che, anche a voler escludere ogni rilevanza ai valori OMI, a fondare l’accertamento è comunque sufficiente lo scostamento tra mutuo erogato all’acquirente e prezzo dichiarato, ciò non comportando violazione alcuna delle disposizioni civilistiche in materia di prova presuntiva. È infatti orientamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 2082 del 2014; Cass. n. 4472 del 2003, in motivazione; Cass. n. 3414 del 1969) che "la presunzione semplice è un procedimento logico da cui il giudice desume la esistenza di un fatto ignoto dalla presenza di un fatto noto sul presupposto di una loro successione nella normalità dei casi. E’ evidente, pertanto, che anche un solo fatto – qualora presenti i requisiti della gravità e precisione – può essere idoneo per una tale deduzione e costituire, quindi, la fonte della presunzione".

La conclusione è che, anche a prescindere dai valori OMI, lo scostamento tra l’importo dei mutui e i minori prezzi indicati dal venditore è sufficiente a fondare l’accertamento, non comportando ciò alcuna violazione delle norme in materie di onere probatorio (Cass. n.14388 del 2017 cit. e Cass. n. 26485 del 2016), giustificandosi così, nel caso di specie, la cassazione della sentenza della CTR del Veneto.

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Decreto Agosto: semplificazioni per le assemblee di condominio

Tra le misure per il sostegno e rilancio dell’economia il DL n. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, all’Articolo 63 aggiunge il comma 9-bis all’articolo articolo 119 del Decreto Rilancio, andando a semplificare l’approvazione condominiale relativa, in particolare, agli interventi che beneficiano del Superbonus al 110%.
Nello specifico, il citato comma 9-bis prevede che le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto sui corrispettivi, siano valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

In sede di conversione del Decreto Agosto, all’Art. 63 è stato aggiunto anche il comma 1-bis, che introduce la possibilità di partecipare alle assemblee condominiali "anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini" anche in videoconferenza.

Iva agevolata beni anti-Covid: ok all’esenzione anche per termoscanner, mascherine “ricaricabili” e saturimetri

Con la Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e le prime istruzioni operative in merito all’applicazione dell’articolo 124 del Decreto “Rilancio, che ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel documento vengono inoltre fornite risposte ai dubbi degli operatori del settore e delle associazioni di categoria sulla misura, che prevede l’esenzione da Iva fino al tutto il 2020 e l’aliquota al 5% a partire dal 1° gennaio 2021, per le cessioni di beni ritenuti necessari a gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In una di queste l’Agenzia Entrate chiarisce che, nella nozione di «termometri» contenuta nell’articolo 124, comma 1, del Decreto Rilancio sono comprese tutte le tipologie destinate alla misurazione della temperatura corporea, inclusi i termoscanner. Anche quest’ultimi, quindi, rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della norma in commento.

Inoltre, l’Agenzia precisa che sono agevolabili anche le mascherine c.d. “ricaricabili” ossia quelle riutilizzabili perché dotate di filtro intercambiabile, venduto anche separatamente.
Rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 124 anche i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) che godono quindi dell’Iva agevolata al pari degli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D dell’Agenzia delle Dogane.

La cessione di quote di SRL gestita dal Dottore Commercialista

L’informatica e le nuove tecnologie digitali sono sempre più protagoniste della quotidianità organizzativa e dell’agire professionale. Sono già trascorsi 20 anni dalla rivoluzione digitale voluta dall’Amministrazione finanziaria per l’invio telematico delle dichiarazioni fiscali e da oltre 10 anni, per la precisione dal 22/08/2008 i Dottori Commercialisti sono legittimati a curare anche la trasmissione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di Società a Responsabilità Limitata all’Ufficio del Registro delle imprese.

L’art. 36, c. 1-bis del D.L. 112/2008 ha introdotto infatti nel nostro ordinamento la possibilità che l’atto di trasferimento delle partecipazioni in S.r.l. sia sottoscritto con firma digitale da parte del cedente e del cessionario e depositato presso il Registro delle Imprese, previa registrazione, da parte di un Dottore Commercialista.

Si tratta di una innovazione procedurale, completamente informatizzata, alternativa alla tradizionale stipula dell’atto notarile, che ha rappresentato un giusto riconoscimento dell’elevata specializzazione tecnica e giuridica raggiunta dai Dottori Commercialisti anche nell’ambito diritto societario.

I Professionisti del nostro Studio sono legittimati a curare la gestione completa di atti di trasferimento (cessione) di quote di partecipazione in S.r.l. e sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Abbigliamento protettivo anti-Covid: per l’Iva agevolata è necessario verificarne l’effettivo utilizzo per “finalità sanitarie”?

Con la Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 124 del Decreto "Rilancio", che ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In un quesito relativo agli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie viene chiesto "se tutti gli articoli di abbigliamento individuati nelle nomenclature NC/TARIC 24 dall’ADM nella circolare n. 12/2020 sono soggetti all’aliquota ridotta oppure il trattamento va circoscritto a quelli di tipo «protettivo per finalità sanitarie» e quale trattamento, ad esempio, deve essere riservato ai guanti monouso in nitrile venduti ad un soggetto in relazione al quale il cedente non può a priori verificarne l’effettivo utilizzo per finalità sanitarie.

L’Agenzia chiarisce innanzitutto che la norma non definisce l’ambito soggettivo di applicazione, ossia i destinatari del trattamento Iva agevolato.

E’ vero che la “finalità sanitaria” dei beni in commento è da intendersi in senso oggettivo, e che quindi debbano essere agevolati i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus ma, dopo l’entrata in vigore dell’art. 124 del Decreto "Rilancio", i protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici hanno reso obbligatorio l’uso di questo tipo di abbigliamento per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.
Si pensi ad esempio all’industria alimentare, alla grande distribuzione o alla scuola, dove la finalità di questi protocolli di sicurezza è sicuramente "sanitaria", in quanto finalizzata a contrastare il diffondersi della pandemia, andando a proteggere nello stesso tempo lavoratori e utenti.

Pertanto, conclude l’Agenzia Entrate, anche gli operatori obbligati al rispetto di questi protocolli di sicurezza possono acquistare tale tipologia di abbigliamento usufruendo dell’Iva agevolata.

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