FV: CORONAVIRUS – REGIONE PIEMONTE – ORDINANZA 109 DEL 16.10.2020

Non cessa la pessima abitudine di emanare Ordinanze Regionali il venerdì, con entrata in vigore delle disposizioni “immediata” o differita a due giorni, come nel caso degli orari di apertura al pubblico di esercizi commerciali.
Vi raccomandiamo la lettura dell’informativa n. 39 nell’area download, newsletter, che reca peraltro disposizioni circa la tenuta del registro da parte di ristoranti (tra i quali a nostro avviso ricomprendere anche osterie, trattorie, pizzerie, pub etc.) – il divieto di vendere alcoolici per asporto – gli orari di apertura di qualsiasi attività commerciale – la messa a disposizione di giornali e riviste.

Il Registro Nazionale Aiuti di Stato: come e perché è importante consultarlo

Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato è lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall’Unione Europea.

Oltre alle funzioni di controllo, il Registro rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi, in coerenza con le previsioni comunitarie.

Il Registro è rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, per effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione dell’aiuto. A tal fine il Registro rilascia specifiche “visure” che riportano l’elenco dei benefici già concessi al potenziale destinatario dell’aiuto, in modo che sia verificata la possibilità o il rischio di cumulo del nuovo aiuto con quelli già concessi.

Il Registro contiene, l’elenco e i codici delle misure di aiuto vigenti nel Paese e delle concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese, nonché l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea (cosiddetta lista Deggendorf) e che quindi non possono ricevere aiuti.

Nella sezione Trasparenza degli Aiuti Individuali, accessibile a tutti, è possibile reperire tutte le informazioni sulle Misure di aiuto e sugli Aiuti individuali, purché concessi e registrati, rese pubbliche ed accessibili anche ai soggetti beneficiari.

Attraverso le diverse funzioni di ricerca (anche sulla base, ad esempio, del codice fiscale dell’impresa, della relativa denominazione, ecc.), il soggetto che intenda verificare i dati oggetto di autodichiarazione potrà operare le occorrenti interrogazioni del sistema, che restituiranno l’indicazione degli aiuti presenti nel Registro.

E’ opportuno precisare che, tenuto conto della disciplina europea in materia di aiuti “de minimis”, ai sensi della quale il calcolo del massimale di aiuto concedibile va riferito alla figura di “impresa unica” (come definita, tra gli altri, dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013), il dichiarante dovrà effettuare la ricerca in questione con riferimento a ciascuna delle imprese tra le quali sussista una o più delle relazioni che determinano la predetta qualificazione di “impresa unica”.

Attenzione però perché (come precisato nella FAQ 3.3) resta in ogni caso in capo al soggetto dichiarante la responsabilità in merito alla veridicità e completezza delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 relativamente agli aiuti a titolo di “de minimis” ricevuti dall’impresa nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche non presenti nel Registro.

La consultazione del Registro mette a disposizione, per ciascun aiuto ottenuto, una scheda di dettaglio con informazioni utili anche per la compilazione del quadro RS dei modelli REDDITI 2020.

Decreto “Agosto”: possibilità di non effettuare l’ammortamento annuale per i soggetti non Ias adopter

Nella serata del 12 ottobre il Dl n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) con le misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia ha incassato l’ok della Camera ed è diventato legge. Durante l’iter parlamentare il provvedimento è diventato sempre più corposo, passando dai 115 articoli del Consiglio dei Ministri ai 165 di quello convertito in legge.

Tra le misure in materia fiscale l’Articolo 60, al comma 7-bis prevede che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, possano non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata dovrà essere imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e, con lo stesso criterio, saranno differite le quote successive. Questa misura, in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, potrà essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Art Bonus: no ai contanti per le erogazioni liberali

L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi, ricorda che non sono ammessi pagamenti in contanti se si vuole usufruire dell’Art Bonus.
Come specificato nella Circolare n. 24/2014, per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale al 65%, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

  • banca;
  • ufficio postale;
  • sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

E’ consigliato conservare la ricevuta dell’operazione finanziaria (copia del documento che certifica l’erogazione in denaro) dalla quale deve risultare la causale del versamento “Art bonus”, l’oggetto delle erogazioni e il nome esatto dell’ente beneficiario.

Decorrenza del termine per la riassunzione nel caso di fallimento

Con l’ordinanza interlocutoria n. 21961 del 12.10.2020, la Prima sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, la seguente questione di massima di particolare importanza: se in caso di dichiarazione di fallimento della parte costituita, che determina l’automatica interruzione del processo ex art. 43 l. fall., il termine per la riassunzione decorra: a) sempre dalla sola relativa dichiarazione che sia stata resa dal giudice; b) dalla “conoscenza legale” dell’evento interruttivo in capo al difensore – purché si tratti della stessa persona – che assista la parte non fallita anche in altri giudizi; c) pure dal momento del deposito di una domanda di insinuazione al passivo, su iniziativa della medesima parte non fallita, ancorchè assistita da altro difensore.

La questione è in effetti rilevante perché l’art. 305 c.p.c. prevede che il processo debba essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue, con tutte le relative conseguenze che possono incidere anche sulla decadenza dell’azione.

Per il testo integrale clicca qui.

Via PEC la richiesta di revisione delle istanze del contributo a fondo perduto

Con Risoluzione n. 65/E dell’11 ottobre 2020 l’Agenzia Entrate ha reso noto che nei casi in cui la procedura per l’ottenimento del contributo a fondo perduto (art. 25 del decreto “Rilancio” – D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77) si sia bloccata a seguito di indicazione di IBAN errato o nel caso sia avvenuto un accredito di importo inferiore rispetto a quello spettante o in altri casi, i consulenti e i contribuenti possono presentare un’istanza di autotutela via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente (in qualità di titolare di P.IVA).

L’istanza deve essere firmata, alternativamente:

  • dal soggetto richiedente, con firma digitale;
  • se il soggetto non dispone di firma digitale, l’istanza può essere sottoscritta con firma autografa accompagnata da copia di documento d’identità;
  • dall’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno, ma in questo caso in quest’ultimo caso, occorre anche allegare copia del documento d’identità del soggetto richiedente il contributo.

Proroga versamenti al 30 ottobre per i soggetti ISA

Nella serata del 12 ottobre il Dl n. 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto") con le misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia ha incassato l’ok della Camera ed è diventato legge.
Durante l’iter parlamentare il provvedimento è diventato sempre più corposo, passando dai 115 articoli del Consiglio dei Ministri ai 165 di quello convertito in legge.

Tra le misure in materia fiscale l’Articolo 98-bis prevede che i soggetti Isa che hanno subito nel I semestre 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, possono regolarizzare i versamenti dovuti e non effettuati, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute.

Si’ al bonus botteghe e negozi se l’attività sospesa è quella prevalente

Con riferimento alla sospensione dei versamenti nel caso di esercizio di più attività nell’ambito della medesima impresa l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 468 del 13 ottobre, ha chiarito che, se l’attività sospesa a causa delle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica è prevalente rispetto a quella esercitata, è possibile beneficiare del credito di imposta del 60% del canone di locazione pagato nel mese di marzo 2020.

La risposta è indirizzata al titolare di un esercizio commerciale con annessa rivendita generi di monopolio che dichiara di svolgere tali attività in un locale appartenente alla categoria catastale C/1.

L’amministratore paga se la società è solo interposta

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21790 del 09.10.2020 ribadisce l’orientamento secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d. I. n. 269 del 2003, convertito nella legge 326 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Tuttavia tale regola incontra un limite nella artificiosa costituzione a fini illeciti della società di capitali, potendo allora le sanzioni amministrative tributarie essere irrogate nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate.

In tal caso, la persona fisica che ha agito per conto della società è, nel contempo, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica. Non opera pertanto l’art. 7 del D.L. n. 269/2003, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente, in quanto detta norma intende regolamentare l’ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell’interesse della persona giuridica (Sez.5 n.28331/ 2018; Sez.5 n.5924/2017; Sez.5 19716/2013). In sostanza viene enunciato il seguente principio di diritto: “la limitazione della responsabilità alla sola società con personalità giuridica, prescritta dal citato art.7, non opera quando la persona giuridica si pone come scudo in favore dell’autore materiale dell’illecito, che dalla violazione tragga vantaggio personale e diretto".

Per il documento integrale clicca qui.

Referti online: tutto quello che c’è da sapere nelle FAQ del Garante Privacy

Sul sito internet del Garante per la protezione dei dati personali sono state pubblicate le risposte dell’Autorità alle domande più frequenti in tema di referti online.

Relativamente alle modalità di protezione dei dati personali degli utenti in caso di referti disponibili sul sito web delle strutture sanitarie il Garante chiarisce che la struttura sanitaria deve adottare protocolli di comunicazione sicuri (https) e sistemi di autenticazione forte dell’interessato (strong authentication). Deve inoltre rendere disponibile il referto online sul proprio sito web per un massimo di 45 gg. e garantire all’utente la possibilità di cancellare dal sistema di consultazione, in modo complessivo o selettivo, i referti che lo riguardano.

Inoltre, il referto deve essere spedito in allegato a un messaggio e-mail e non come testo compreso nel corpo del messaggio. Il file contenente il referto dovrà essere protetto, ad es. con una password.

L’interessato, da parte sua, può chiedere di essere avvisato tramite sms della disponibilità del referto online ma, in questo caso, nel messaggio inviato deve essere data solo notizia della disponibilità del referto e non anche del dettaglio della tipologia degli accertamenti effettuati, del loro esito o delle credenziali di autenticazione assegnate all’interessato.

Clicca qui per leggere le altre risposte del Garante Privacy.

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