Superbonus 110%: l’Agenzia Entrate modifica il modello ed approva le specifiche tecniche

Con il Provvedimento dell’8 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Con lo stesso provvedimento l’Agenzia ha inoltre approvato il modello da utilizzare per comunicare, a partire dal 15 ottobre, le suddette opzioni.

Con il recente Provvedimento del 12 ottobre sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Sono state inoltre apportate modifiche al modello ed alle relative istruzioni per gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati all’articolo 121 del Decreto “Rilancio”.

Deducibili dal reddito autonomo i contributi obbligatori dei notai

Con la Risoluzione n. 79/E del 2002 l’Agenzia Entrate, contrariamente a quanto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2781 del 2001, ha chiarito che i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato si deducono esclusivamente dal reddito complessivo del contribuente e non da quello di lavoro autonomo.
I contributi in questione, infatti, data la loro finalità previdenziale ed assistenziale attinente esclusivamente alla sfera personale del lavoratore, non possono rappresentare un costo sostenuto in funzione della produzione del reddito di lavoro autonomo.

Nel tempo la Cassazione ha però confermato il proprio orientamento con successive pronunce contrarie alle tesi dell’Amministrazione finanziaria, in particolare con l’ordinanza n. 321 del 10 gennaio 2018, con la quale ha confermato la deducibilità di tali contributi nella determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54, comma 1, del TUIR, in quanto costi inerenti all’attività professionale.

Con la Risoluzione n. 66/E del 12 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate, preso atto dello sfavorevole indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto superato quanto affermato con la precedente risoluzione n. 79/E del 2002 ed ha riconosciuto ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e, quindi, del calcolo della base imponibile IRAP.

Si’ all’Art-bonus per interventi di restauro, protezione e manutenzione della sede della Fondazione

Con la Risposta n. 464 del 12 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate, acquisito il parere dal competente Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT), ha ritenuto ammissibili al beneficio dell’Art-bonus le erogazioni liberali ricevute da una Fondazione, destinate, in particolare, alla realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione del palazzo avuto in concessione quale sede propria e del proprio museo.
L’Agezia ritiene invece debbano rimanere escluse dall’Art-bonus, le erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione e finalizzate a un generico sostegno della stessa.

Pubblicato l’elenco degli eventi calamitosi per il bonus locazioni

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, il cosiddetto “Decreto Rilancio”, compete ai soggetti esercenti attività economica, ma a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

A seguito della conversione del decreto, la condizione ha subito due deroghe, per:

  • i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • i “soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19″ (31 gennaio 2020).

E’ la medesima deroga già prevista per il contributo a fondo perduto.

In tal senso l’Agenzia Entrate, in merito al contributo a fondo perduto, aveva chiarito che la deroga alla condizione del calo del fatturato implica la presenza dei seguenti elementi:

  • il soggetto che intende accedere al credito deve avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da un evento calamitoso;
  • gli stati di emergenza dovevano essere ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19);
  • il domicilio fiscale o la sede operativa fiscale dovevano essere stabilite in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso.

Per individuare i Comuni interessati occorre ricercare le “apposite ordinanze commissariali”; ciò non è semplice e richiede un attento esame da parte dei contribuenti. Non esiste un elenco “ufficiale” cui fare riferimento.

FNC e CNDCEC, che già avevano fornito una prima analisi con riferimento al contributo a fondo perduto, hanno ora affrontato la tematica con specifico riferimento al credito locazioni con il documento di ricerca pubblicato l’8 ottobre 2020, in cui viene stilato un elenco dettagliato degli eventi calamitosi per i quali, al 31 gennaio 2020, era in essere lo “stato di emergenza” e che, quindi, possono assumere rilievo ai fini di individuare una specifica “ordinanza commissariale” che abbia interessato il singolo Comune.

La dichiarazione ‘precompilata’ piace sempre di più

A sei anni dal lancio della dichiarazione precompilata, la percentuale dei modelli inviati tramite la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate è cresciuta del 178%. Da 1,4 milioni di modelli inviati dai contribuenti nel 2015 si è passati a 2,1 milioni nel 2016, 2,4 milioni nel 2017, 2,9 milioni nel 2018, 3,3 milioni nel 2019 fino ad arrivare ai 3,9 milioni del 2020.
Aumentano anche gli invii senza modifiche, segnala l’Agenzia Entrate nel Comunicato Stampa del 10 ottobre. 1 contribuente ogni 5, infatti, ha accettato il proprio 730 con i dati inseriti dall’Agenzia delle Entrate senza effettuare integrazioni.

La scelta dei contribuenti di inviare le dichiarazioni precompilate in autonomia, direttamente dal proprio pc, vede la Lombardia in testa alle regioni in cui questa modalità è stata più apprezzata, con 925mila dichiarazioni inviate. Segue il Lazio (466mila dichiarazioni), il Veneto (402mila) e il Piemonte (342mila).

Rateizzazione cartelle: tempo fino al 15 ottobre per beneficiare delle agevolazioni del Decreto ‘Agosto’

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che scade il 15 ottobre la possibilità di beneficiare delle agevolazioni in materia di rateizzazione delle cartelle disposte dal “Decreto Agosto” (Dl n. 104/2020).

Presentando la domanda entro il 15 ottobre, infatti, il decreto prevede una maggiore flessibilità nei pagamenti, dando la possibilità di saltare fino a 10 rate (anziché le 5 ordinariamente previste) prima della decadenza dalla dilazione. Un’opportunità a favore di cittadini ed imprese in difficoltà economica, che permette di gestire i pagamenti nel modo più consono alle proprie esigenze e disponibilità finanziarie.
La stessa novità riguarda anche tutti i piani di rateizzazione che erano già in essere (e quindi non decaduti) alla data dell’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione dei termini di pagamento).

I pagamenti delle rate sospese (quelle con scadenza tra l’8 marzo ed il 15 ottobre 2020) dovranno essere effettuati entro il 30 novembre. Per le rate in scadenza dopo il 15 ottobre, invece, il pagamento dovrà avvenire entro la data riportata nel bollettino.

Per maggiori dettagli su come effettuare la rateizzazionevi invitiamo a consultare l’articolo di FiscoOggi. Per ulteriori approfondimenti relativi alle novità del Decreto “Agosto” clicca qui.

Si’ al Superbonus per immobile in zona a rischio sismico demolito e ricostruito

L’Agenzia delle Entrate, in una delle risposte fornite sul proprio sito internet in tema di Superbonus 110% chiarisce che è possibile fruire del bonus anche nel caso di un immobile sito in zona a rischio sismico 1,2 o 3, demolito e ricostruito, a patto che siano rispettate tutte le altre condizioni e gli adempimenti richiesti dalla normativa per l’accesso al beneficio.
Relativamente alla detrazione, il contribuente può scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In particolare, il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.

Il fornitore, precisano ancora le Entrate, può anche applicare uno sconto “parziale”. In questo caso, il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a suo carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito rimanente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Maggiori dettagli nella Risposta n. 325 del 9 settembre.

Modifica alle specifiche tecniche per la presentazione delle domande al registro delle imprese ed al REA

Sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico è stato pubblicato il Decreto direttoriale 8 ottobre 2020, che modifica le specifiche tecniche sulla base delle quali è realizzata la modulistica telematica per la trasmissione degli atti, domande e denunzie al registro delle imprese e al REA.

Le modifiche, in particolare, riguardano:

  • creazione di nuovi comuni per fusione di preesistenti;
  • modifiche codici cap e denominazioni comuni;
  • soppressione codice di parentela per uso previdenziale;
  • aggiornamento per nuovi codici carica;
  • aggiornamento per nuovi codici di tabelle Albi e Ruoli;
  • aggiornamento autorizzazioni bolli virtuali.

Sono esenti da imposta bollo gli estratti conto relativi alle carte di credito intestate ai dipendenti

Gli estratti conto relativi alle “carte dipendenti”, collegate alla “carta principale” intestata alla ditta sono esenti dall’imposta bollo.
Ai sensi della nota n. 1, al comma 2, dell’articolo 13, del DPR 642/72, infatti, i documenti (estratti di conti, lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme), "relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri" non sono soggetti all’imposta bollo di 2,00 euro.

Lo segnala l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 457 dell’8 ottobre 2020.

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