La tinteggiatura del muretto di cinta esclusa dal “Bonus facciate”

Non rientra tra gli interventi ammessi al “Bonus facciate” quello di tinteggiatura del muretto di cinta di una abitazione. Lo chiarisce l’Agenzia Entrate in una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi.

L’agevolazione, introdotta con la Legge di bilancio 2020, consiste in una detrazione pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
La norma, in particolare, prevede che gli interventi siano finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici e che debbano essere realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi». Sono invece escluse dal bonus le spese sostenute per gli interventi su finestre, grate, portoni e cancelli, recinzioni e muri di cinta.

Covid-19: prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021

Il Consiglio di Ministri ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza Covid.

Il Decreto approvato dal CdM nella seduta del 7 ottobre proroga l’attuale Dpcm con le norme anti-contagio al 15 ottobre.
Diventa quindi da subito effettivo l’obbligo di indossare le mascherine in tutti i luoghi chiusi (escluse le abitazioni private) e anche all’aperto, se si è vicini a persone non conviventi. Esclusi invece i soggetti che praticano attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità.

Entro il 15 ottobre il governo dovrà adottare un nuovo Dpcm con le regole anti contagio.

Il credito d’imposta sulle locazioni e i comuni in stato di emergenza: approfondimento FNC

Il Consiglio Nazionale e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un documento di ricerca che analizza la disciplina prevista dall’articolo 28 del Decreto “Rilancio” avente ad oggetto il “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”, con particolare riferimento alla normativa prevista a favore dei contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi) al momento della dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da Coronavirus.

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Bonus in investimenti strumentali nuovi: le indicazioni dell’Agenzia Entrate

Con le risposte n. 438 e 439 pubblicate il 5 ottobre 2020 l’Agenzia Entrate ha precisato che la fattura di acquisto del bene strumentale oggetto di agevolazione priva del riferimento normativo (art. 1, co. da 184 a 197, della Legge n. 160/2019) non è considerata documentazione idonea e determina in sede di controllo la revoca dell’agevolazione, ovvero il credito d’imposta.

Si ricorda che la norma oggetto del chiarimento da parte dell’Agenzia Entrate, contenuta nella Legge di Bilancio 2020 riconosce un credito d’imposta (del 6% o del 40% a seconda del bene) alle imprese che nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell’ordine) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Ai fini dei successivi controlli, i beneficiari del credito d’imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa e la corrette determinazione dei costi agevolabili. A tale scopo, prosegue la norma, le fatture e gli altri documenti devono contenere il chiaro riferimento alle citate disposizioni di legge.

L’Agenzia ritiene che anche per il credito d’imposta si rendano applicabili i chiarimenti forniti dal MISE in relazione all’agevolazione Sabatini-ter, ovvero che:

  • la fattura sprovvista del riferimento normativo non può essere considerata documentazione idonea con conseguente perdita dell’agevolazione in sede di controllo;
  • per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento normativo in questione può essere apposto dall’impresa acquirente sull’originale della fattura con scrittura indelebile (anche mediante timbro);
  • per le fatture elettroniche, l’impresa acquirente può procedere alla stampa del documento apponendo il predetto riferimento normativo (indelebile), ovvero realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme all’originale stesso.

Tale ultima possibilità (integrazione elettronica) segue, secondo l’Agenzia, le medesime regole già illustrate dall’Agenzia in merito all’inversione contabile nella C.M. n. 14/E/2019. Si tratta di una sorta di autofattura elettronica inviata allo Sdi quale documento per integrare la fattura ricevuta dal fornitore, nel quale il soggetto beneficiario del credito d’imposta deve indicare gli estremi normativi al fine di non decadere dal beneficio.

Per quanto riguarda il termine per la regolarizzazione (nelle diverse modalità descritte) l’Agenzia precisa che le attività devono essere eseguite entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Comuni colpiti da evento calamitoso: sì al contributo a fondo perduto se lo stato di emergenza era ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020

Con la Risposta ad interpello n. 449 del 6 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il Comune che risulti incluso tra quelli colpiti da un evento calamitoso e che il cui conseguente stato di emergenza sia ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020), può fruire del contributo a fondo perduto, determinando lo stesso in base alle percentuali previste al comma 5 dell’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020.

Nella risposta le Entrate, dopo aver passato in rassegna la normativa agevolativa prevista dal Decreto "Rilancio", si sofferma sulla circolare n. 22/E del 2020 che, al punto 5.2, prevede che possano fruire del contributo anche i soggetti che, pur non avendo registrato un calo di fatturato/corrispettivi, "a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19".

Dunque, per poter usufruire dell’agevolazione:

  • il domicilio fiscale o la sede operativa devono essere nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;
  • i citati stati di emergenza dovevano esserea ncora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020);
  • il domicilio fiscale o la sede operativa fiscale doveva essere stabilito in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso.

La disciplina delle società tra professionisti: aspetti civilistici, fiscali e previdenziali nel documento della FNC

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato un documento che, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale e dalle prassi registrate in ambito locale, analizza la disciplina della STP ex lege n. 183/2011 valutando gli aspetti controversi e le problematiche emerse in sede di applicazione, con lo scopo di fornire soluzioni interpretative che possano facilitare l’utilizzabilità del modello.

Il documento è stato redatto a seguito delle novità introdotte con il DL n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2020, tramite le quali viene riconosciuta alla STP e alle associazioni professionali la possibilità di accedere alla garanzia concessa dalla SACE per far fronte alla situazione emergenziale causata dalla Pandemia.

In particolare, nel documento pubblicato la FNC si propone di "comprendere quali siano le future prospettive di diffusione del modello STP per l’esercizio della professione, alternativo allo studio individuale o associato, che risulti in linea con le attuali esigenze di mercato richiedenti, nei settori professionali, competenze diversificate, ma al contempo specializzate".

I Consulenti del Lavoro chiedono la proroga dell’invio del modello 770/2020

Con una lettera inviata il 5 ottobre al Ministero dell’Economia e delle Finanze la Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Marina Calderone, ha chiesto di prorogare, almeno al prossimo 30 novembre, l’invio dei modelli 770/2020 per permettere ai professionisti intermediari di dedicarsi alle pratiche riguardanti le richieste di ammortizzatori sociali emergenziali previsti dal decreto “Agosto”.

La scadenza per l’invio del modello, infatti, sottolinea la Presidente, coincide con quella per la trasmissione delle domande di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, introdotta solo lo scorso 30 settembre dall’Inps con la circolare n.115/2020. Dunque, considerando che la presentazione dei 770 “non presenta alcuna ricaduta in termini di gettito”, conclude la Presidente, la proroga del termine per l’invio dei modelli si rende necessaria al fine di “consentire ai Consulenti del Lavoro di dedicare le prossime settimane allo svolgimento delle attività che permetteranno alle imprese di accedere alle indispensabili misure di sostegno che la legge ha previsto”.

Illegittima la notifica della cartella di pagamento personalmente al curatore fallimentare

Qualora l’Amministrazione ritenga di affermare una responsabilità solidale del curatore fallimentare per i debiti tributari del fallimento deve necessariamente motivare le ragioni che determinano tale responsabilità. È quanto sostenuto dai giudici della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 1798 del 25.08.2020 che ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermando l’esito del giudizio di primo grado. Nel caso di specie è indubbio che da parte del Curatore non vi sia stato alcun cattivo utilizzo dell’attivo fallimentare e, di conseguenza, è stata ritenuta illegittima la notifica della cartella al Curatore personalmente in qualità di coobbligato.

Per il testo integrale clicca qui.

Risoluzione controversie in materia fiscale nell’Unione europea: le novità del DL n. 49/2020

Il 25 giugno 2020 è entrato in vigore il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea (la cd. direttiva DRM).
In particolare la direttiva, attraverso la predisposizione di una procedura amichevole (Mutual Agreement Procedure, “MAP”) in combinazione con una (eventuale) fase arbitrale, ha istituito un meccanismo non giurisdizionale – vincolante e con obbligo di risultato – di risoluzione amministrativa delle controversie tra Stati membri derivanti dall’interpretazione e applicazione di Accordi e Convenzioni per l’eliminazione della doppia imposizione.

L’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, con la Relazione n. 73 del 28 settembre 2020, pubblicata in data 2 ottobre, dopo un’introduzione dedicata al recepimento ed allo scopo della direttiva DRM, analizza le novità normative contenute nel DL n. 49/2020.

Superbonus 110%: in Gazzetta Ufficiale i decreti “requisiti” e “asseverazioni”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020 sono stati pubblicati i due attesissimi Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico riguardanti i requisiti tecnici ed i requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, andando a completare così il quadro normativo relativo al “Superbonus 100%”.

Il primo Decreto (Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus), in attuazione dell’art. 14, comma 3-ter, del DL n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Il secondo Decreto (Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus) disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, oltre a definire, per gli stessi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

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