Superbonus 110%: in Gazzetta Ufficiale i decreti “requisiti” e “asseverazioni”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020 sono stati pubblicati i due attesissimi Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico riguardanti i requisiti tecnici ed i requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, andando a completare così il quadro normativo relativo al “Superbonus 100%”.

Il primo Decreto (Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus), in attuazione dell’art. 14, comma 3-ter, del DL n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Il secondo Decreto (Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus) disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, oltre a definire, per gli stessi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

I prodotti privi di sostanze nutritive non possono fruire dell’Iva agevolata

Per applicare l’imposta in misura ridotta occorre verificare che l’alimento contenga le sostanze necessarie al mantenimento in vita dell’organismo umano e al suo funzionamento.

Qualsiasi prodotto che apporti all’organismo sostanze nutritive necessarie al mantenimento in vita, al suo funzionamento e allo sviluppo rientra nella categoria dei prodotti alimentari a Iva ridotta destinati al consumo umano e animale nonché dei prodotti normalmente utilizzati per integrare o sostituire prodotti alimentari. È la Corte Ue ad affermarlo nella causa C- 331/19.

Conto cointestato: diritto di detrazione e regole sulla tracciabilità

Con la Risposta n. 431 del 2 ottobre l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente titolare di un conto corrente cointestato con la moglie, a firme disgiunte, può utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, a condizione che tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa.
Il conto cointestato, infatti, assicura la corrispondenza fra il titolare del documento di spesa ed il soggetto che ha sostenuto il costo del bene.

Ai fini della detraibilità Irpef, dunque, ciò che rileva è il mezzo di pagamento e non l’esecutore materiale del pagamento. Qui i chiarimenti delle Entrate.

Dogane: per le mascherine facciali introdotti specifici codici TARIC

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che, come previsto dal Regolamento (UE) 2020/1369, alle mascherine facciali impiegate nell’attività di contrasto al Covid-19 sono attribuiti specifici codici Taric in base alle loro caratteristiche qualitative.
A partire dal 3 ottobre 2020, tali codici dovranno essere indicati nella casella 33 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica, in coerenza con quanto previsto nell’allegato 10 della Nomenclatura combinata e del database Taric.

Ai nuovi codici Taric, che resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2020, è associata una specifica unità supplementare (numero pezzi), che dovrà essere indicata nella relativa casella 41 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica.
Dal 1 gennaio 2020 i codici saranno ridefiniti a seguito delle modifiche apportate alla Nomenclatura Combinata in relazione ai prodotti in questione.

Contributo a fondo perduto indebito: niente sanzioni per la restituzione

Con la Risposta n. 427/2020 ha chiarito che il consorzio tra imprese che abbia percepito il contributo a fondo perduto, correttamente richiesto sulla base della normativa e dei chiarimenti resi alla data della richiesta (18 giugno 2020) ma che, solo successivamente e alla luce di nuove disposizioni (circolare n. 22/E del 21 luglio 2020), risulti averlo ricevuto indebitamente, può restituire l’importo percepito oltre gli interessi, senza la corresponsione delle sanzioni.

La Cassazione chiarisce quale sia il valore dell’avviamento da sottoporre a tassazione

L’avviamento non rientra nel complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, ma viene generalmente identificato nella qualità immateriale dell’impresa di produrre valore, costituendo pertanto più che un bene singolarmente valutabile, un valore economico ulteriore rispetto al valore complessivo dei singoli beni organizzati per l’esercizio d’impresa.

Esso dunque è l’indice della capacità di produrre valori, oscillanti rispetto all’ordinaria capacità produttiva dei beni dell’azienda. Si tratta in ogni caso di un bene immateriale, appostato nell’attivo dello stato patrimoniale (2424 c.c.). Ad esso fa peraltro rifermento l’art. 103 del TUIR, laddove prevede la deducibilità delle quote di ammortamento del valore di avviamento che sia iscritto nell’attivo di bilancio. Tale riferimento si giustifica, nella condivisibile ricostruzione di certa dottrina, preminentemente con l’esigenza di determinare il costo non ammortizzato, che va assunto ai fini della quantificazione dei componenti reddituali che emergono in sede di realizzo.

Ai fini fiscali dunque, nella determinazione della plusvalenza (o della minusvalenza), non può assumersi l’indifferenza del costo d’avviamento, inizialmente dichiarato (o accertato) in occasione dell’acquisto dell’azienda, e di quanto di esso, appostato nell’attivo dello stato patrimoniale, non sia stato ancora ammortizzato.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21124 del 02.10.2020 ha quindi affermato il seguente principio di diritto: «in tema di determinazione delle plusvalenze conseguenti alla cessione a titolo oneroso di azienda o di ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 86, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986, il valore d’avviamento, che sia iscritto nell’attivo di bilancio e per il quale sia in atto la deduzione per quote d’ammortamento, va individuato nella differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ancora ammortizzato».

Per il testo integrale clicca qui.

FV: INFORMATIVA N. 37 DEL 5 OTTOBRE 2020

nell’areda download l’informativa n. 37 con i seguenti argomenti:
Iva su detergenti – disinfettanti per le mani: sicuri che esista?
Agenzia Entrate: truffe informatiche
Agenzia delle Entrate: modalità accesso uffici in Piemonte
Agenzia delle Entrate – bonus librerie
Antiriciclaggio; pubblicato il 1° quaderno Uif 2020
Camera di Commercio: utilizzo termini cuoio-pelle-pelliccia
Bonus sanificazione: il commento della FIPPA

L’integrazione elettronica della fattura

Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, utilizzabili in via facoltativa dal 1° ottobre 2020  e obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021, portano sensibili novità soprattutto in merito all’emissione di fatture relative ad operazioni soggette ad inversione contabile, nonché nel procedimento di integrazione via SdI del documento.

Ai tempi, ormai lontani, dell’obbligo di fatturazione elettronica erano sorti dubbi sotto il profilo operativo, in merito a come attuare le disposizioni di cui all’art. 17 comma 5 del DPR 633/72, che impongono al cessionario/committente, per determinate operazioni, di integrare il documento emesso dal cedente/prestatore con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, procedendo all’annotazione dello stesso nei registri IVA delle fatture e degli acquisti.

Si tratta del cosiddetto “reverse charge interno” che si applica per:

  • le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) del DPR 633/72);
  • le cessioni di fabbricati per i quali il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVA in atto (art. 17 comma 6 lett. a-bis) del DPR 633/72);
  • le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici (art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72);
  • le cessioni di rottami, cascami e avanzi ferrosi (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72).

Atteso che la certificazione delle operazioni appena descritte avviene attraverso emissione di fattura in formato elettronico, l’Amministrazione finanziaria, nella FAQ 27 novembre 2018 n. 38 (aggiornata al 19 luglio 2019) e nella successiva circolare n. 14/2019, aveva sottolineato che ogni qual volta sia presente una “fattura elettronica veicolata tramite Sistema di Interscambio, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI”.

Tale operazione, fino ad oggi troppo complessa, diventa quindi più semplice.
Il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza evidenza dell’imposta, contenente un codice “Natura” relativo all’inversione contabile, potrà, infatti, a sua volta, generare un documento elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche “TipoDocumento”.

Tornando agli esempi testé proposti, l’integrazione dell’imposta potrà avvenire grazie alla creazione di un file XML con codice TD16 (“Integrazione fattura reverse charge interno”) e inserimento dei dati del fornitore nella sezione “CedentePrestatore” e di quelli del cliente – tenuto all’integrazione – nella sezione “CessionarioCommittente”.

I nuovi codici consentono altresì di procedere, per via elettronica, anche agli adempimenti relativi al reverse charge “esterno”. Sono state introdotte, infatti, le seguenti codifiche:

  • TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero;
  • TD18 per l’acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.

Posto che mediante l’adozione della procedura elettronica di reverse charge “esterno” i dati dell’operazione vengono comunicati al Sistema di Interscambio, tale modalità dovrebbe consentire l’esonero dalla presentazione dell’esterometro.

Ecobonus cedibile per intero anche ad un solo fornitore

Con la Risposta n. 425 del 1 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di cessione della detrazione Ecobonus in presenta di più fornitori (Art. 14 del DL n. 63/2013).

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 100372 del 18 aprile 2019, emanato per definire le modalità attuative del credito di imposta in argomento, al punto 3.3 prevede che, in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile sia commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore.

L’Agenzia Entrate precisa che, con la disposizione sopra rappresentata, è stata disciplinata l’ipotesi in cui la cessione fosse disposta in favore di più fornitori precisando che la stessa debba essere, in ogni caso, nel suo ammontare massimo commisurata alle spese sostenute nel periodo, per evitare duplicazioni e senza in alcun modo limitare la facoltà di cessione ai singoli fornitori (potenziali cessionari) sulla base del valore dei beni e servizi forniti.

Di conseguenza, precisano le Entrate, nel caso in cui un solo fornitore intenda accettare il credito che il committente vuole cedere, lo stesso può acquisire a titolo di cessione l’intero ammontare delle detrazioni cd. Ecobonus maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito.

Superbonus e Bonus mobili non compatibili?

Con una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi l’Agenzia Entrate chiarisce che il contribuente che usufruisca nel 2020 del Superbonus 110% non può richiedere anche il Bonus mobili.
Per ottenere la detrazione del 50% in 10 anni sulle spese effettuate per acquistare mobili ed elettrodomestici nuovi (art. 16 del decreto legge n. 63/2013), infatti, è necessario che si siano effettuati lavori di recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione del 50%, e che si usufruisca della stessa.

Inoltre, per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2020, il bonus può essere richiesto solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019.

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