Commercialisti: nessun obbligo dei 20 crediti formativi per il 2020

Lo ha annunciato con un’informativa il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: per il 2020 viene meno l’obbligo per gli iscritti agli albi dei commercialisti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno, che saranno recuperabili nel 2021 e nel 2022.

Altra novità riguarda gli over 65, che per il 2020 saranno esonerati dell’obbligo di conseguire almeno 7 crediti formativi nell’anno. Il mancato conseguimento di tali crediti potrà essere anch’esso recuperato nel biennio 2021 e 2022.

Relativamente alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione il Consiglio Nazionale, con altra informativa del 25 dicembre scorso, consigliava di continuare a privilegiare la formazione a distanza, almeno fino al 31 dicembre 2020, anche se lo stato di emergenza epidemiologica dovesse cessare il prossimo 15 ottobre.

Antiriciclaggio: pubblicato il 1° quaderno 2020 dell’ UIF

L’ Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) ha pubblicato il 1° quaderno 2020 sull’attività in ambito antiriciciclaggio, relativo al primo semestre.

Nel primo semestre del 2020 l’UIF ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo corrispondente del precedente anno (+3,6 per cento) nonostante il prolungato periodo di lockdown e la successiva fase di incertezza legata alla progressiva ripresa delle attività; solo a marzo e maggio si è riscontrata una flessione rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.
L’incremento delle segnalazioni è essenzialmente riconducibile a banche e Poste; si osserva l’incremento delle segnalazioni relative a operazioni effettuate nel Lazio (da 4.905 del primo semestre 2019 a 6.759 di quello in esame), in Campania (da 6.455 a 7.078), in Puglia (da 3.017 a 3.292) e in Calabria (da 1.365 a 1.608), mentre registrano una contenuta diminuzione quelle relative alla Lombardia (da 9.980 a 9.235) probabilmente per effetto della più grave situazione che ha colpito la regione.

Nel primo semestre del 2020 la collaborazione con l’Autorità giudiziaria è notevolmente aumentata rispetto al periodo corrispondente del precedente anno (+60,9 per cento): le richieste di informazioni ricevute sono state 272; la UIF ha inviato 536 note di risposta, comprensive dei seguiti rispetto a richieste avanzate prima del semestre di riferimento; le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse sono state 1.254. Sono risultate in netto aumento le denunce di fatti con rilievo penale desumibili dalle SOS. Le richieste di informazioni a FIU estere, in progressivo aumento, sono state 623; la crescita è riconducibile prevalentemente all’acquisizione di dati per esigenze dell’Autorità giudiziaria.
Sul totale di 53.037 SOS il 3% è pervenuta da Notai, lo 0,2% da Dottori Commercialisti – Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro, il 3,% da altri professionisti.

Scelta una via non se ne può seguire altra (almeno per le dichiarazioni dei redditi)

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20616 del29.09.2020 affronta il problema dell’emendabilità delle dichiarazioni fiscali.

Viene affermato che per giurisprudenza univoca della Suprema Corte il principio della emendabilità della dichiarazione fiscale è riferibile alle dichiarazioni di scienza e non alle dichiarazioni di volontà, con le quali il contribuente esercita la facoltà, concessa dalla legge, di aderire all’uno o all’altro regime fiscale ( tassazione ordinaria o separata di determinati redditi consentita da art.17 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917), facoltà riservata alla scelta meramente potestativa del contribuente stesso ( in senso conforme, sulla non emendabilità di dichiarazione di volontà, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25596 del 12/10/2018; Sez. 5, Sentenza n. 7294 del 11/05/2012; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20208 del 08/10/2015).

Nel caso di specie non è controverso che il contribuente avesse esercitato la facoltà di optare per la tassazione ordinaria del reddito pur potendo optare per la tassazione separata e la sentenza impugnata della CTR non evidenzia alcun elemento da cui desumere che l’Amministrazione finanziaria, destinataria della dichiarazione, potesse ipotizzare che l’opzione esercitata fosse ascrivibile ad un errore del contribuente.
Trattandosi quindi di mera volontà del contribuente la dichiarazione originaria non è modificabile.

Per il testo integrale clicca qui.

Ok del Garante alle nuove modalità per ottenere lo SPID

Con il Provvedimento n. 163 del 17 settembre 2020 il Garante per la protezione dei dati personali ha dato parere positivo alle nuove modalità di rilascio delle identità digitali mediante il riconoscimento da remoto, grazie alle modifiche delle modalità attuative dello Spid proposte dall’Agid (Agenzia per l’Italia digitale),

Riconoscimento da remoto senza la presenza di un operatore
La nuova procedura di riconoscimento da remoto introdotta dall’Agid non prevede più la presenza contestuale dell’operatore del gestore Spid e del richiedente, che dovrà però effettuare un bonifico dal suo conto corrente.
Il richiedente, dopo una prima registrazione sul sito del gestore, per ottenere lo Spid dovrà avviare una sessione automatica audio-video, durante la quale mostrerà il proprio documento di riconoscimento e il tesserino del codice fiscale o la tessera sanitaria.

Altre misure di sicurezza per evitare furti d’identità
Durante la sessione audio-video il richiedente dovrà leggere un codice ricevuto via sms o tramite un’apposita App installata sul cellulare personale. È inoltre previsto che il richiedente effettui un bonifico da un conto corrente italiano a lui intestato o cointestato, indicando nella causale uno specifico codice precedentemente ricevuto.

Tutte queste informazioni e la registrazione audio-video saranno successivamente verificate dall’operatore di back-office, che procederà al rilascio dell’identità digitale.

Valutazione dell’affidabilità della procedura con controllo di secondo livello
Come ulteriore misura di garanzia e per poter valutare l’affidabilità della procedura il Garante per la privacy ha chiesto che il gestore dell’identità digitale sottoponga a ulteriori controlli a campione le richieste, facendo verificare nuovamente l’audio-video ad un secondo operatore.
Dopo un periodo di test di sei mesi, l’Agid dovrà trasmettere al Garante un report con l’esito di queste verifiche, al fine di valutare l’efficacia del controllo di secondo livello.
L’Agid dovrà inoltre inviare al Garante dei report settimanali, redatti dai gestori Spid, relativi alle richieste di rilascio respinte per profili critici connessi al trattamento dei dati personali e configurabili come tentativi fraudolenti in modo da permettere all’Autorità di effettuare eventuali accertamenti.

15 ottobre 2020: termine finale per la sospensione dei versamenti e dello stato di emergenza

Ricordiamo che l’articolo 99 del decreto legge n. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, ha differito al 15 ottobre 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal “Decreto Rilancio”).

I pagamenti sospesi, in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020.

Il prossimo 15 ottobre 2020, salvo ulteriori proroghe, terminerà anche lo “stato di emergenza”. La proroga dello stato di emergenza oltre il 15 ottobre sembra non essere solo una ipotesi, ma la decisione finale verrà presa a ridosso della scadenza, in base all’evoluzione della pandemia.

Con la fine dello stato d’emergenza, uno dei principali effetti per le imprese sarebbe il termine della procedura semplificata che consente ai datori di lavoro di decidere unilateralmente sul ricorso al lavoro agile (smart working).

Niente “Bonus facciate” se non c’è il requisito della visibilità

L’articolo 1, commi da 219 a 223 della Legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha introdotto una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (cd “bonus facciate”).

Con la Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione di tale agevolazione precisando che la stessa spetta, tra l’altro, a condizione che gli interventi siano realizzati sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”.
Non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico, dunque, è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile.

Per questo motivo l’Agenzia Entrate, nella Risposta n. 418 del 29 settembre, ha chiarito che non rientra tra gli interventi agevolabili quello effettuato sull’involucro esterno di un immobile situato al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno e in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico.

Proroga moratoria sui finanziamenti per le PMI: via libera della Commissione Europea

Con il Comunicato Stampa del 29 settembre 2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze informa del via libera della Commissione Europea alla proroga della moratoria sui finanziamenti per le Piccole e Medie Imprese.

Nessuna abiezione della Commissione, infatti, sul prolungamento previsto dal “Decreto Agosto”) della moratoria sui finanziamenti per le PMI e della connessa garanzia della sezione speciale del Fondo PMI fino al 31 gennaio 2021 (e fino al 31 marzo 2021 per le rate di mutuo delle imprese del settore turistico), che viene ritenuto "compatibile ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato prevista dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea".

Entro il 2 novembre la presentazione del modello 770/2020

La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2020, per anno d’imposta 2019), deve essere presentata, entro il 2 novembre 2020 (il 31 ottobre cade di sabato), esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Si ricorda che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150 mila euro per ciascun periodo d’imposta. La soglia scende a 50 mila euro per chi non presenta la dichiarazione modello 770.

Il reato si consuma con lo spirare del termine previsto ex lege per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta.

Troppo “stretto” l’obbligo decennale per la conservazione delle scritture

L’interesse fiscale va oltre il limite fissato dall’articolo 2220 cc, e amplia il termine di tenuta dei documenti che giustificano l’ammortamento delle spese fino alla definizione dell’accertamento.

Le società devono conservare le scritture contabili obbligatorie anche oltre dieci anni. Ai fini dell’accertamento, infatti, l’amministrazione finanziaria può esigere un periodo superiore, soprattutto ai fini della documentabilità dei costi sostenuti.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 16752 del 6 agosto 2020, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

Superbonus 110% condominio: limiti di spesa sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari

Con l’interessante Risoluzione n. 60 del 28 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi sull’ammissione al Superbonus 100% e sui limiti di spesa agevolativi per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari (articoli 119 e 121 del Decreto “Rilancio” – Dl n. 34/2020).

Dopo un excursus su normativa e documenti di prassi, tra cui la Circolare n. 24/E del 2020 e le FAQ in materia pubblicate sul proprio sito, l’Agenzia ricorda che i limiti di spesa ammessi al Superbonus variano in funzione della tipologia di interventi realizzati nonché degli edifici oggetto dei lavori agevolabili.

Come chiarito nella Circolare n. 24/E del 2020 l’importo massimo di detrazione spettante, riferito ai singoli interventi agevolabili, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.
Nel caso in cui sullo stesso immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Dunque, qualora siano realizzati sull’edificio in condominio:

  • la posa in opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio condominiale e interventi di riduzione del rischio sismico (interventi “trainanti”) e
  • la sostituzione dei portoni esterni con nuovi ad alta efficienza termica e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ( interventi “trainati”)

il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.

Il Superbonus, inoltre, spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento degli interventi per la sostituzione delle soglie alle finestre e il riposizionamento in facciata delle cerniere e della ferramenta delle persiane, necessarie a seguito della posa del cappotto termico.
Ogni condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili.

Altro importante chiarimento fornito dalle Entrate è che l’esecuzione sulle parti comuni dell’edificio in condominio di almeno un intervento “trainante” permette a ciascun condomino di fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nell’ecobonus, compresa, come nel caso prospettato nell’Interpello, la sostituzione degli infissi e del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente. In tal caso, per i condomini, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati sulle proprie unità immobiliari, oltre a quello relativo ai lavori realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio.

L’Agenzia chiarisce infine che, relativamente agli interventi “trainati” finalizzati al risparmio energetico realizzati sulle singole unità immobiliari, il Superbonus spetta per le spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. E’ comunque possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni del condominio che danno diritto alla predetta agevolazione con riferimento ai costi imputati a ciascun condomino, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del condominio.

Il Superbonus, invece, non spetta per gli interventi sul restauro della facciata per i quali, viene ricordato nella Circolare, resta confermata la detrazione pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 (articolo 1, commi da 219 a 223 Legge di Bilancio 2020).

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