Entro il 2 novembre la presentazione del modello 770/2020

La dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2020, per anno d’imposta 2019), deve essere presentata, entro il 2 novembre 2020 (il 31 ottobre cade di sabato), esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Si ricorda che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150 mila euro per ciascun periodo d’imposta. La soglia scende a 50 mila euro per chi non presenta la dichiarazione modello 770.

Il reato si consuma con lo spirare del termine previsto ex lege per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta.

Versamento contributi forfettari per l’emersione del lavoro irregolare: pronti i codici tributo

Con la Risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti per l’emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Decreto “Rilancio”, che ha introdotto la possibilità, per i datori di lavoro, di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o stranieri.

In particolare, le somme che i datori di lavoro sono tenuti a versare a titolo di contributo forfettario, sono:

  • 300,00 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • 156,00 euro per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
  • 156,00 euro per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

I codici tributo istituiti per consentire il pagamento dei suddetti contributi sono:

  • “CFZP” denominato “Contributo forfettario 300 euro – emersione lavoro irregolare – settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse – DM 7 luglio 2020”;
  • “CFAS” denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settori assistenza alla persona – DM 7 luglio 2020”;
  • “CFLD” denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare – DM 7 luglio 2020”.

Dogane: 5 i codici tributo istituiti per il versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie

Con nota n. 265948 del 31 luglio 2020 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi, ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per consentire il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle sanzioni amministrative pecuniarie, codici che l’Agenzia Entrate ha istituito con la recente Risoluzione n. 59/E dell’Agenzia delle Entrate.

Si tratta, in particolare, dei seguenti 5 codici tributo, che dovranno essere segnalati nel modello “F24 Accise” per il versamento delle sanzioni irrogate, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”:

  • “5473” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 27, comma 8 – d.l. n. 124/2019”;
  • “5474” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 27, comma 9 – d.l. n. 124/2019”;
  • “5475” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 28 – d.l. n. 124/2019”;
  • “5476” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 31, comma 1 – d.l. n. 124/2019”;
  • “5477” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 9-quater – d.l. n. 87/2018”.

Nuovo Fondo Nazionale del Turismo: investimenti per oltre 2 miliari di euro

Con lo scopo di favorire il rafforzamento del settore turistico fortemente penalizzato dalla crisi economica in atto Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha istituito il nuovo Fondo Nazionale del Turismo, che prevede investimenti fino a 2 miliardi di euro.
Il nuovo Fondo, in particolare, che va ad ampliare il già esistente Fondo Investimenti per il Turismo (FIT), punterà sulla valorizzazione degli alberghi storici e iconici su tutto il territorio nazionale attraverso il sostegno delle imprese che gestiscono i principali alberghi italiani, il consolidamento del mercato dei gestori e la valorizzazione dell’italianità di "strutture riconosciute e apprezzate dal mercato nazionale e internazionale".

Consultazione e acquisizione e-fatture: tempo fino al 28 febbraio 2021 per aderire al servizio

Con Provvedimento del 23 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha disposto un’ulteriore proroga, fino al 28 febbraio 2021, per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Inoltre, sempre con il medesimo provvedimento, l’Agenzia ha introdotto una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale “web service” per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (SdI) che permette di produrre un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra quest’ultimo e l’operatore, sia ricevente, sia trasmittente.
Altra caratteristica della nuova funzionalità è il servizio per il reinoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche non recapitate al soggetto.

Per l’utilizzo senza limiti delle mappe catastali basta citare la fonte

Novità per il servizio di consultazione delle mappe catastali: dal 24 settembre operatori e cittadini possono consultare la cartografia catastale dell’Agenzia delle Entrate senza limiti, anche per realizzare nuovi servizi o applicazioni.
Con la nuova licenza d’uso, infatti, sarà possibile utilizzare gratuitamente le mappe catastali integrandole con altre informazioni e distribuire i materiali prodotti, anche a scopo commerciale, purché venga sempre citata la fonte.

Due sono i servizi online per la consultazione della cartografia catastale:

  • il servizio standard internazionale Web Map Service (WMS), con il quale è possibile creare mappe dinamiche che integrano la cartografia catastale con qualsiasi altro dato geografico;
  • il Geoportale Cartografico Catastale, che permette di ricercare una qualsiasi particella tramite il suo identificativo.

Con questi servizi cittadini, imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni potranno navigare dinamicamente su 300 mila mappe catastali. Si potranno inoltre riutilizzare i servizi anche per scopi commerciali e integrarli con altre informazioni nelle proprie applicazioni, sempre a condizione che sia citata la fonte.

Neppure il decreto di archiviazione in sede penale può influire sull’esito del giudizio tributario

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19931 del 23.09.2020 ribadisce il costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il decreto di impromuovibilità dell’azione penale, adottato ai sensi dell’art.408 c.p.p. e ss. (decreto di archiviazione), non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, nel caso concreto dal giudice tributario, dal momento che, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere (Cass. 8 marzo 2001, n. 3423; Cass. 21 ottobre 2005, n. 20355; Cass. 13 aprile 2007, n. 8888; Cass. 18 aprile 2014, n. 8999; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21089).
In materia di contenzioso tributario, se nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna (Cass. 24 novembre 2017, n. 28174; Cass. 28 giugno 2017, n. 16262), alcun rilievo specifico assume di per sé il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale ex art.408 c.p.p. che non rientra neppure tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata ai sensi dell’art. 654 c.p.p. (v. già Cass. 8 marzo 2001, n. 3423 con riferimento a fattispecie cui si applicava la previgente disciplina di cui all’art. 12 della legge n. 429 del 1982).

Nel caso di specie, la decisione della Commissione tributaria regionale è stata confermata in quanto ha ritenuto che i costi relativi alle prestazioni di lavoro autonomo in contestazione, alla luce del complesso degli elementi acquisiti al giudizio, ivi comprese le dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale, difettassero dell’effettività e della certezza necessarie per il riconoscimento della deducibilità dei costi relativi, finendo in tal modo per considerare, alla luce del quadro indiziario emerso, irrilevanti gli esiti del procedimento penale.

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Non tassabile l’indennità assistenziale straordinaria Covid-19

Con la Risposta n. 395 del 23 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’imponibilità o meno delle somme riconosciute da un ente di previdenza ai propri iscritti, come forma di sostegno a fronte dell’oggettiva condizione patologica e/o di isolamento a seguito del contagio da Covid-19.

Dopo aver preso in esame la normativa e prassi di riferimento, ed in particolare la Circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, l’Agenzia Entrate chiarisce che l’"indennità assistenziale straordinaria Covid-19" che l’Ente previdenziale eroga una tantum ai propri iscritti in presenza di uno stato di bisogno derivante dal contagio da Covid-19 non rileva sotto il profilo fiscale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, in quanto non riconducibile ad alcuna categoria di reddito.

Superbonus e spese per sopralluoghi, progettazione, perizie: niente detrazione se i lavori non vengono realizzati

Nella Circolare n. 24 dell’8 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate, in relazione alle "altre spese ammissibili al superbonus" chiarisce che sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni.
Sono detraibili, inoltre, alcune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus a condizione, però, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

Parliamo, in particolare, delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori (effettuazione di perizie e sopralluoghi, progettazione e ispezione e prospezione) e degli altri eventuali costi collegati alla realizzazione degli interventi (installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, imposta di bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

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