False email con presunte incoerenze in materia di Iva: le Entrate allertano i contribuenti

Ancora una volta l’Agenzia delle Entrate diventa bersaglio di tentativi di phishing: stanno infatti circolando false email provenienti da sconosciuti, con mittente “Il direttore dell’Agenzia delle Entrate” o "Gli organi dell’Agenzia delle entrate" che, nel testo, invitano a cliccare sull’allegato per verificare “alcune incoerenze” emerse “dall’esame dei dati e dei saldi relativi alla Divulgazione delle eliminazioni periodiche Iva”.

L’Agenzia Entrate si dichiara estranea a questi messaggi ed invita gli utenti a cestinare immediatamente queste comnicazioni, che costituiscono un tentativo di installare un malware sui dispositivi dei destinatari, anche allo scopo di acquisire successivamente informazioni riservate.
L’Agenzia ricorda infine che le comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti non vengono mai inviate per posta elettronica. Le informazioni personali, infatti, sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ok al Superbonus per interventi su immobile in comodato d’uso, ma i lavori di tinteggiatura restano esclusi

Con la Risposta n. 327 del 9 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile accedere al Superbonus 110% anche se non si è proprietari dell’immobile ma lo si detiene in base ad un contratto di comodato d’uso, a condizione che:

  • il contratto di comodato sia regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente;
  • il comodatario sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Destinatario della risposta un contribuente residente in un immobile (parte di un edifico quadrifamiliare) in comodato d’uso gratuito che chiede se sia possibile beneficiare delle agevolazioni previste dall’articolo 119 del decreto n. 34 del 2020 anche nel caso non si sia proprietari dell’appartamento e se, le stesse agevolazioni, possano essere fruite anche per i lavori di tinteggiatura delle pareti esterne dell’edificio della sola porzione di unità quadrifamiliare in cui si abita.

L’Agenzia delle Entrate, riferendosi al caso specifico dell’interpello, precisa che è possibile fruire del Superbonus relativamente alla sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore anche se l’immobile è in comodato d’uso, purché nel rispetto delle condizioni richieste dalla norma.

Con riferimento al secondo quesito concernente la possibilità di applicare il Superbonus alla spese di tinteggiatura della facciata esterna l’Agenzia osserva che tali interventi non rientrano nell’ambito applicativo della disposizione in esame. Per tali interventi, infatti, l’Istante potrà eventualmente fruire della detrazione prevista nella misura del 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 disciplinata dall’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (cd. “bonus facciate”).

Indirizzo PEC: dal 1 ottobre pesanti sanzioni per chi non è in regola

L’art. 37 del Decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76) prevede che entro il 1° ottobre 2020 tutte le società e le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese (oltre che ai professionisti iscritti ad albi e ordini e ai revisori contabili) che non abbiano ancora indicato o aggiornato il proprio indirizzo PEC (o la cui PEC sia stata cancellata d’ufficio) regolarizzino la propria posizione, comunicando il proprio domicilio digitale attivo e univocamente riconducibile all’impresa.

In caso di mancata regolarizzazione della propria PEC, dopo il 1° ottobre 2020 saranno applicate pesanti sanzioni:

  • per le società da 206 a € 2.064 euro
  • per le imprese individuali, da 30 a 1.548 euro

Oltre alla sanzione amministrativa, alle imprese che ne risulteranno prive, verrà assegnata d’ufficio una PEC (domicilio digitale), da parte della Camera di Commercio.

Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.

Consigliamo di controllare la corretta iscrizione della propria PEC sul sito https://www.inipec.gov.it e di verificarne il corretto funzionamento.

Cogliamo anche l’occasione per ribadire per tutti la necessità di un continuo e costante monitoraggio della propria casella di Posta Elettronica Certificata.

FV: Lotteria degli scontrini – prepararsi per tempo 23.09.2020

Nella sezione download newsletter 2020 l’informativa n. 36 sull’argomento.
I soggetti interessati sono tutte le aziende che attualmente utilizzano un registratore di cassa con rilascio del documento commerciale (ex scontrino), quindi: commercianti al dettaglio, tabaccherie, ristoranti, bar, spacci aziendali, parrucchieri e pettinatrici, meccanici auto etc. etc.; è opportuno “muoversi in anticipo”.
Sintesi:
Il 1° gennaio 2021 prenderà il via la lotteria degli scontrini cosicché entro il 31 dicembre 2020 gli esercenti che attualmente emettono il documento commerciale con trasmissione telematica dei corrispettivi, saranno obbligati a dotarsi di un lettore ottico collegato al registratore di cassa, in modo da acquisire “automaticamente” il codice lotteria in possesso del cliente; questo appare l’unico mezzo per poter fronteggiare le richieste dei clienti a fronte, ad esempio, della somministrazione di un caffè (da noi a prezzo 1,10 €.) e, ammesso che sia tecnicamente possibile, il dover digitare un codice di 8 cifre sul registratore di cassa.
E’ palese che le ditte che si occupano della vendita e della manutenzione dei registratori di cassa saranno subissate di richieste negli ultimi giorni dell’anno, motivo per il quale consigliamo di voler interpellare tali ditte sin da ora, in modo da verificare la possibilità di installare il lettore ottico (ammesso che il registratore di cassa in uso lo sopporti) e prenotarne l’installazione.

Bonus pubblicità: validità delle comunicazioni presentate dal 1 al 31 marzo 2020

L’articolo 186 del Decreto "Rilancio" (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha modificato l’articolo 57-bis del d.l. n. 50/2017 rafforzando il credito d’imposta conosciuto come "Bonus pubblicità".
Per il 2020, infatti, il credito d’imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.
Il Decreto "Rilancio" ha inoltre modificato la finestra temporale per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta, che quindi va dal 1° al 30 settembre 2020.

Sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria sono state pubblicate alcune FAQ sul tema, aggiornate all’8 settembre 2020, che si concentrano sulle novità introdotte dalla normativa recente.
In una di queste viene chiarito che le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano assolutamente valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni normative, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.
Nell’area dedicata del servizio online dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “attestazioni”, in corrispondenza della comunicazione inviata nel periodo dal 1° al 31 marzo 2020 e della relativa attestazione, sarà visibile l’importo del “credito richiesto” ricalcolato in base alla nuova normativa.

Imprese di costruzione: per i benefici fiscali del “Decreto Crescita” non importa se l’intero fabbricato sia acquistato con più atti

L’articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto "Crescita") prevede, fino al 31 dicembre 2021, l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, in relazione all’acquisto di interi fabbricati da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i dieci anni successivi all’acquisto, provvedano alla ristrutturazione o alla demolizione e ricostruzione degli stessi, allo scopo di renderli più "sicuri" rispetto agli eventi sismici e più "ecologici", migliorandone le caratteristiche di efficienza energetica.

Tale obiettivo, chiarisce l’Agenzia Entrate nella Risposta n. 384 del 18 settembre 2020, può essere perseguito indipendentemente dalla circostanza che l’impresa acquisti l’intero fabbricato tramite la redazione di diversi contratti di compravendita stipulati in tempi diversi.
L’importante è che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla suddetta norma, ossia che:

  • l’acquisto sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2021 da un’impresa che svolge attività di costruzione e ristrutturazione di edifici;
  • la società abbia acquistato un "intero fabbricato";
  • la società provveda, entro 10 anni dall’acquisto, alla ristrutturazione dell’edificio con un intervento che rientra tra quelli previsti dall’art. 3 comma 1 lettere b), c) e d) del D.P.R. n. 380/2001 e conforme alla normativa antisismica, che consentirà il conseguimento della classe energetica A o B;
  • a fine lavori il fabbricato sia venduto.

Contenzioso tributario: riduzione di ricorsi e definizioni a seguito delle misure “anti Covid”

Sul sito internet del MEF (Dipartimento delle Finanze) è stato pubblicato il Rapporto Trimestrale sul contenzioso tributario Aprile-Giugno 2020,
che evidenzia, per il secondo trimestre dell’anno, una riduzione delle pendenze del 3,5% su base annuale ed una forte flessione dei flussi del contenzioso tributario a seguito delle misure emergenziali Covid-19: i nuovi ricorsi si riducono del 41,6% e le definizioni del 61%.

Alla data del 30 giugno 2020 le controversie tributarie pendenti, pari a 356.287, sono diminuite del 3,49% rispetto al 30 giugno 2019, e risultano in crescita del 3,67% rispetto l’inizio del trimestre.
Le controversie instaurate in entrambi i gradi di giudizio nel secondo trimestre 2020, pari a 35.278, registrano una riduzione del 41,62% rispetto allo stesso periodo del 2019.

La forte contrazione registrata, precisa il MEF, è stata causata dalla normativa emergenziale Covid-19 che ha previsto la sospensione dei depositi degli atti processuali e delle notifiche degli atti tributari da parte degli enti impositori.

CLICCA QUI per i dettagli.

Concetto di inerenza dei costi

Con la sentenza n. 19341 del 17.09.2020 la Corte di Cassazione si è uniformata al principio secondo cui l’inerenza debba essere valutata secondo un giudizio di carattere qualitativo e non quantitativo, correlato all’attività di impresa; con la conseguenza che, in tema di IVA, la detrazione non possa essere esclusa solo in virtù di un mero giudizio fondato sulla congruità del costo, salvo che l’amministrazione finanziaria dimostri la macroscopica antieconomicità dell’operazione, la quale costituisce elemento sintomatico dell’assenza di correlazione dell’operazione IVA con lo svolgimento dell’attività imprenditoriale (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33574).

Tali affermazioni costituiscono un corollario della neutralità dell’IVA, che impone la detraibilità dell’IVA assolta a monte, in quanto l’IVA non può essere un costo per un committente (cessionario) che sia soggetto IVA, salvo che risulti che l’operazione sia estranea all’attività imprenditoriale, sia in quanto bene destinato a esigenze private (Corte di Giustizia UE, 20 gennaio 2005, Hotel Scandic G’àsalAck, C-412/03, punto 23), sia in quanto non vi sia un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto (Corte di Giustizia UE, 6 ottobre 2009, SPÒ Landesorganisation I.Krnten, C-267/08, punto 19; Corte di Giustizia UE 2 giugno 2016, Lajvér, C-263/15, punto 26), ovvero nel caso in cui venga dedotta la inesistenza della operazione sottostante l’emissione della fattura, ovvero la falsità della fattura (Cass., n. 33574/2018, cit.).

La CTR, nello statuire che i costi per consulenze legali non siano riferibili ad attività dirette alla produzione del reddito della newCo, non si è attenuta a tale principio, non avendo accertato, ai fini dell’esclusione della detrazione, la macroscopica antieconomicità dell’operazione, ossia la «evidente incongruità dell’operazione» (Cass., n. 33574/2018 cit.).

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Le società tra professionisti escluse dal contributo a fondo perduto

L’articolo 25 del Decreto “Rilancio” (DL 19 maggio 2020, n. 34) ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il comma 2 del suddetto articolo esclude dal beneficio alcuni soggetti, tra cui i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Con la Risposta n. 377 del 18 settembre l’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato le circolari esplicative n. 15/2020 e n. 22/2020, ha ricordato che con la circolare n. 22/E del 2020, in riferimento agli “Studi associati composti da professionisti iscritti alle casse di Previdenza”, è stato affermato che “Come chiarito nella circolare 15/E del 2020, non sono inclusi tra i fruitori del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 del 10 febbraio 1996, n. 103. Ne consegue che, gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi”.

Le associazioni tra professionisti, dunque, come quella oggetto dell’interpello, restano escluse dal contributo a fondo perduto.

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