Delega agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line ADE e ADER: pronto il modello unico

L’articolo 21 del Dl 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto la possibilità per i contribuenti di delegare, con un modello unico, gli intermediari all’utilizzo di uno o più servizi on line resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, ed ha demandato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di realizzazione della semplificazione introdotta.

Le disposizioni attuative della suddetta norma arrivano con il recente Provvedimento dell’Agenzia del 2 ottobre, tramite il quale viene approvato il modello che permetterà ai contribuenti di delegare gli intermediari all’utilizzo dei suddetti servizi.

Le informazioni minime richieste, utili per la stesura della delega, sono riportate nel fac-simile allegato al provvedimento, cui sono allegate anche le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati. 

Per attivare la delega, il contribuente (solo se persona fisica e non titolare di partita Iva) può comunicare direttamente i dati all’Agenzia delle Entrate attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
In alternativa, i dati relativi al conferimento della delega possono essere comunicati anche dall’intermediario delegato mediante la trasmissione di un file xml firmato digitalmente dal contribuente ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (FEA) realizzato con la Carta di Identità Elettronica (CIE) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento. 
Infine, la delega può essere comunicata dall’intermediario anche tramite l’erogazione ai propri assistiti di un servizio web che utilizza un particolare processo di FEA i cui requisiti sono descritti in apposita convenzione.
La delega può essere conferita al massimo a due intermediari.
 
La data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega verrà resa nota con apposito avviso pubblicato sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Nel Provvedimento anche la disciplina relativa alla conservazione delle deleghe acquisite e ai controlli effettuati, da parte dell’Agenzia delle entrate, anche presso le sedi degli intermediari.

Rateizzazione cartelle di pagamento: aggiornata la guida delle Entrate

Tra le possibilità a disposizione dei contribuenti che vogliono mettersi in regola con il versamento delle somme richieste da AdeR in avvisi e cartelle di pagamento, ma non riescono a pagare in un’unica soluzione, è prevista la rateizzazione delle somme, da versare in più rate.

I contribuenti possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate.
Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di 6 anni in caso di rateizzazione ordinaria, e 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, e compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata.

Nella guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, aggiornata a settembre 2024, tutte le informazioni utili su come e quando è possibile richiedere di rateizzare il debito: quali somme sono rateizzabili, come presentare la domanda, le modalità di pagamento delle rate e gli effetti della rateizzazione o dell’eventuale decadenza.

Clicca qui per accedere al documento.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: strumenti utili

E’ online sul nostro sito internet il software per valutare la convenienza ad aderire al concordato preventivo biennale da parte delle persone fisiche, aggiornato alle modifiche previste dal  Dl 118/2024, compresa la possibilità di applicare, alla differenza tra i reddito concordato e il reddito 2023, un’imposta sostitutiva con % variabile

Meno di un minuto per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale determinando la differenza tra gli oneri previsti dalla proposta di concordato e quelli calcolati sui redditi previsti dal contribuente.

Il software, molto semplice ed intuitivo, consente di calcolare infinite analisi e considera anche la contribuzione INPS.

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Superbonus: pubblicato il DCPM con modalità e dei termini per l’invio delle comunicazioni all’ENEA

Sul sito del Governo è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024, che definisce contenuto, modalità e termini di invio della comunicazione, da trasmettere all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS, per usufruire delle detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate per interventi di efficientamento energetico e per interventi di efficientamento antisismico, effettuate negli anni 2024 e 2024.

Concordato preventivo biennale: adesione con dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre

Il contribuente che abbia già presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2023 senza accettare la proposta di concordato preventivo biennale, può formalizzare successivamente l’adesione all’istituto presentando una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre.

Il chiarimento è contenuto nella Circolare n. 18/E dello scorso 17 settembre, tramite la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni sul Concordato preventivo biennale, delineando le linee guida generali e illustrando le regole specifiche sia per i contribuenti forfetari che per quelli che adottano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA).

L’Agenzia, in particolare, ricorda che, per il primo anno di applicazione dell’istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ossia entro il 31 ottobre 2024, e precisa che nulla osta ad aderire alla proposta di concordato attraverso una dichiarazione correttiva nei termini presentata entro il 31 ottobre 2024, tenuto conto che, per il solo primo anno di applicazione dell’istituto, tale termine coincide con quello previsto per l’adesione al CPB (art. 9, comma 3, Decreto CPB).

Condanna penale e processo tributario: è sempre necessaria una ‘valutazione critica’ del giudice tributario

Con Sentenza n. 799/3 del 13 settembre 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova ha respinto il ricorso di una contribuente, che era stata condannata in sede penale per peculato e le risultanze dell’indagine penale erano state utilizzate, insieme ad altri elementi, per fondare l’accertamento fiscale.

Secondo la CGT genovese il giudice tributario, pur potendo trarre elementi di convincimento dai fatti accertati nel giudizio penale, è sempre tenuto ad operare una valutazione critica di tali circostanze, anche in relazione alle prove acquisite nel giudizio tributario. Non può, quindi, limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti nel processo tributario.

Definite le regole per la sottoscrizione digitale dei processi verbali

Con Provvedimento dello scorso 30 settembre l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le modalità operative per la sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal personale della stessa Agenzia nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, in attuazione del nuovo articolo 38-bis, comma 2, del DPR n. 600/1973.

Il provvedimento, in particolare:

  • definisce le modalità operative per la sottoscrizione digitale dei processi verbali  o PVC redatti dal personale dell’Agenzia delle entrate nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale, nel caso in cui i contribuenti interessati e gli operatori del controllo siano dotati di firma digitale;
  • disciplina le modalità di sottoscrizione mista (digitale e analogica). In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, il personale dell’Agenzia delle entrate incaricato attesta la conformità della copia informatica al documento analogico;
  • disciplina le ipotesi di rifiuto di sottoscrizione da parte del contribuente o del suo delegato del processo verbale firmato digitalmente solo dal personale dell’Agenzia delle entrate incaricato del controllo.

Banca Dati delle sentenze tributarie aggiornata al II trimestre 2024

Sul sito internet della Giustizia Tributaria è stato pubblicato l’aggiornamento della Banca Dati della giurisprudenza tributaria di merito, con le sentenze delle Corti di giustizia di primo e secondo grado native digitali depositate nel secondo trimestre 2024.
Ora, dunque, le sentenze digitali consultabili vanno dal 2021 a fine giugno 2024.

Ricordiamo che la Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria di merito, gestita dal MEF-Dipartimento della Giustizia Tributaria, è attiva in via sperimentale per la consultazione delle sentenze native digitali, pseudoanonimizzate, emesse a partire dal 2021.
Il servizio, liberamente accessibile, permette la consultazione pubblica della giurisprudenza tributaria di merito per finalità di studio e ricerca.

Cos’è e come funziona l’iscrizione alla White List antimafia

L’iscrizione all’elenco White List è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un’impresa non intende partecipare a gare d’appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione all’elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati. Le attività definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (a prescindere che siano esercitate in maniera primaria/prevalente o secondaria) per cui è possibile l’iscrizione nell’elenco White list sono riportate all’art.1, comma 53 della Legge 190/2012 e sono le seguenti:

  • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  • noli a freddo di macchinari;
  • fornitura di ferro lavorato;
  • noli a caldo;
  • autotrasporti per conto di terzi;
  • guardiania dei cantieri;
  • servizi funerari e cimiteriali;
  • ristorazione, gestione delle mense e catering;
  • servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L’iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l’informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Quindi, una volta iscritte nelle White List, le imprese non dovranno presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni ai fini della cosiddetta “liberatoria antimafia”.

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, il titolare dell’impresa individuale ovvero, se l’impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante presentano, per via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l’iscrizione. L’iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all’esito delle verifiche antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l’elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Credito d’imposta ZLS: le regole in Gazzetta Ufficiale. Domande dal 12 dicembre

Le regole sul Tax credit ZLS sono approdate in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto del 30 agosto 2024, relativo al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), introdotto dal Decreto Coesione, è stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre.

Nel testo le regole per l’accesso al contributo, sotto forma di credito di imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, rivolto alle imprese che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (Zls) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, tramite F24 da inviare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di spettanza del contributo.

Per il 2024, il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro. 
Per poter fruire del credito d’imposta i soggetti interessati devono presentare una domanda telematica all’Agenzia delle Entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, con l’indicazione dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8 maggio al 15 novembre 2024, utilizzando un apposito modello di prossima approvazione.

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