Concetto di inerenza dei costi

Con la sentenza n. 19341 del 17.09.2020 la Corte di Cassazione si è uniformata al principio secondo cui l’inerenza debba essere valutata secondo un giudizio di carattere qualitativo e non quantitativo, correlato all’attività di impresa; con la conseguenza che, in tema di IVA, la detrazione non possa essere esclusa solo in virtù di un mero giudizio fondato sulla congruità del costo, salvo che l’amministrazione finanziaria dimostri la macroscopica antieconomicità dell’operazione, la quale costituisce elemento sintomatico dell’assenza di correlazione dell’operazione IVA con lo svolgimento dell’attività imprenditoriale (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33574).

Tali affermazioni costituiscono un corollario della neutralità dell’IVA, che impone la detraibilità dell’IVA assolta a monte, in quanto l’IVA non può essere un costo per un committente (cessionario) che sia soggetto IVA, salvo che risulti che l’operazione sia estranea all’attività imprenditoriale, sia in quanto bene destinato a esigenze private (Corte di Giustizia UE, 20 gennaio 2005, Hotel Scandic G’àsalAck, C-412/03, punto 23), sia in quanto non vi sia un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto (Corte di Giustizia UE, 6 ottobre 2009, SPÒ Landesorganisation I.Krnten, C-267/08, punto 19; Corte di Giustizia UE 2 giugno 2016, Lajvér, C-263/15, punto 26), ovvero nel caso in cui venga dedotta la inesistenza della operazione sottostante l’emissione della fattura, ovvero la falsità della fattura (Cass., n. 33574/2018, cit.).

La CTR, nello statuire che i costi per consulenze legali non siano riferibili ad attività dirette alla produzione del reddito della newCo, non si è attenuta a tale principio, non avendo accertato, ai fini dell’esclusione della detrazione, la macroscopica antieconomicità dell’operazione, ossia la «evidente incongruità dell’operazione» (Cass., n. 33574/2018 cit.).

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Anche con posta privata la notifica del fermo amministrativo dell’auto

Per effetto della liberalizzazione realizzata in attuazione di alcune direttive dell’Unione europea, gli atti tributari possono essere recapitati da operatori diversi dal fornitore del servizio universale.

A decorrere dal 30 aprile 2011, è valida la notificazione dell’atto tributario eseguita da un agente notificatore (articolo 140 cpc), quando la raccomandata che informa il destinatario del deposito dell’atto presso la casa comunale sia stata inviata avvalendosi dei servizi offerti da un licenziatario di posta privata anziché di quelli del fornitore del servizio universale.
Questo il principio affermato dalla V sezione della Cassazione con la sentenza n. 15361 dello scorso 20 luglio.

Riconoscimento dei costi di produzione nell’accertamento induttivo “puro”

Con l’ordinanza n. 19293 del 16.09.2020 la Corte di Cassazione conferma il consolidato principio secondo cui (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22868 del 29/09/2017) in tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario.

Sempre la medesima ordinanza ritiene che, quanto all’IVA, va fatta applicazione della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale (in ultimo Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 21828 del 07/09/2018) proprio in tema di IVA, ove l’Amministrazione finanziaria, nell’ipotesi di omessa fatturazione, abbia proceduto ad accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, la base imponibile deve essere determinata ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, con la conseguenza che non assumono alcuna incidenza i costi di produzione dei beni o servizi ceduti.

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Igienizzanti mani: se non c’è il disinfettante niente Iva agevolata

Una società produttrice di cosmetici chiede se i saponi liquidi cosmetici e i gel cosmetici igienizzanti possano rientrare nella categoria dei "detergenti disinfettanti mani" per i quali l’art. 124 del "Decreto Rilancio" prevede, per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e, per le cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, l’aliquota IVA ridotta del 5%.

Con la Risposta n. 370 del 17 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, considerando la finalità generale di tutela della salute pubblica sottesa all’articolo 124, l’agevolazione in commento non è applicabile nei confronti di beni con finalità di cosmesi, quali quelli citati dall’Istante, ma solo di quelli, riconducibili in tale voce, che siano addizionati con disinfettanti.

I "disinfettanti", infatti, come stabilito dall’Istituto Superiore di Sanità, sono quei prodotti formulati per diminuire drasticamente la presenza di batteri, funghi e/o virus, i quali non sono di libera vendita come i detergenti, ma sono soggetti a una procedura autorizzativa armonizzata a livello nazionale per la messa a disposizione sul mercato (Presidi Medico Chirurgici, o PMC ex D.P.R. 392 del 6/10/1998).

Superbonus 110%: come pagare le spese per l’esecuzione degli interventi

In una delle risposte pubblicate sul proprio portale l’Agenzia Entrate chiarisce come deve avvenire il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi (salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura) per poter fruire del Superbonus 110%.

Il pagamento, in particolare, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento – autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento – applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8%) di cui all’articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010.
A tal fine, precisano ancora le Entrate, possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41).

PACCHETTO RATING BILANCI: software in MS Excel

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Con questo foglio di calcolo vengono riproposti gli indici con indicazione dei giudizi e della classe di assegnazione in cui l’impresa potrebbe rientrare in base ai valori assunti dagli indici.

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FV – PUBBLICATA L’INFORMATIVA N. 35 DEL 18.9.2020

Nella sezione download pubblicata il 18 settembre l’informativa n. 35 con i seguenti argomenti
• firmati i decreti attuativi per le agevolazioni da
patrimonializzazione delle imprese
• rivalutazione delle quote/partecipazioni e aree fabbricabili
• cosap comune di cuneo: attenzione al versamento delle rate
• credito di imposta su canoni di locazione
• bonus sanificazione e acquisto DPI
• obbligo di uso delle mascherine dalle ore 18 alle ore 06
• dal 15 settembre variate le modalità di accesso agli uffici
dell’agenzia entrate
• domicilio digitale – imprese – comunicazione entro il 1° ottobre
• professionisti e domicilio digitale
• domicilio digitale: tenere d’occhio la PEC

Detassazione premi di produttività: online i dati sui contratti aziendali e territoriali depositati

E’ aggiornato al 14 settembre 2020 il Report pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo all’andamento dei premi di produttività, ricavato dalla procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali.

Il Report è formato da due parti che analizzano rispettivamente il trend della misura e della sua diffusione territoriale ed il monitoraggio dei soli contratti "attivi".

Alcuni dati

Alla data di chiusura del Report, le dichiarazioni di conformità compilate sono state 57.393, di cui 12.939 si riferiscono a contratti tuttora attivi; di quest’ultime, 9.961 sono riferite a contratti aziendali e 2.978 a contratti territoriali.

Dei 12.939 contratti attivi, 10.378 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 7.778 di redditività, 6.170 di qualità, mentre 1.551 prevedono un piano di partecipazione e 7.616 prevedono misure di welfare aziendale.

Relativamente alla distribuzione geografica, per sede legale, delle aziende che hanno depositato le 57.393 dichiarazioni risulta che il 77% è concentrato al Nord, il 16% al Centro il 7% al Sud.
Un’analisi per settore di attività economica evidenzia come il 58% delle dichiarazioni si riferisca ai Servizi, il 41% all’Industria e il 1% all’Agricoltura.

Clicca qui per accedere al Report completo.

Decreto “Agosto”: abolizione della seconda rata IMU per il settore turistico e dello spettacolo

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 l’Art. 78 del Dl n. 104/2020 ha ampliato le agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), già riconosciute dall’art. 177 del Decreto “Rilancio”.

In particolare, l’art. 78 del Decreto “Agosto” estende l’esenzione alla seconda rata dell’Imu per il 2020.

Tale esenzione riguarda:

  • gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche’ immobili degli stabilimenti termali;
  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & amp; breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’esenzione di cui sopra si applica “nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.»”.

Per gli immobili di categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, chiarisce ancora l’art. 78 del Decreto “Agosto”, l’esenzione è estesa agli anni 2021 e 2022, a condizione che ci sia coincidenza tra proprietari e gestori delle attività (l’efficacia della norma è subordinata all’autorizzazione della Comunità europea).

Le spese per consulenza e progettazione degli ambienti di lavoro non rientrano nel Tax credit sanificazione

Con la Risposta n. 363 del 16 settembre l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza. non costituiscono spese agevolabili ai sensi dell’articolo 125 del Decreto "Rilancio" (Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione).

Tali spese, infatti, non rientrano tra quelle riconosciute come effettuate per sanificare e rendere idonei gli ambienti di lavoro a fronteggiare l’emergenza Covid-19.

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