Pubblicata a cura del Massimario la rassegna della giurisprudenza civile della Corte di Cassazione di giugno 2020

A pagg. 188 e ss. le decisioni della sezione Tributaria e della VI Tributaria.

Tra queste di particolare rilievo (pag. 203):

La Sentenza n. 10966 del 09/06/2020 Presidente: DE MASI ORONZO. Relatore: ANTONIO MONDINI.

In tema di Irpef, quando il contratto di appalto non si distingue da quello di somministrazione di lavoro, l’utilizzatore della prestazione lavorativa non è automaticamente datore di lavoro della manodopera utilizzata né è gravato dai relativi obblighi, tra cui l’effettuazione delle ritenute d’acconto ex art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, ma lo diviene soltanto se e quando il lavoratore abbia esercitato con esito positivo l’azione costitutiva del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, in quanto essa condiziona l’insorgere, in capo all’imprenditore interponente, degli obblighi in materia economica costituenti il presupposto dell’obbligo di effettuazione e versamento delle ritenute d’acconto. (Nella specie, si trattava di ritenute Irpef su compensi dovuti a lavoratori impiegati da imprenditore interponente).

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Mercato immobiliare residenziale: nel II trimestre 2020 forte calo delle compravendite

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il report sulle compravendite delle abitazioni (settore residenziale) con le statistiche relative al II trimestre 2020.
Il mercato immobiliare residenziale sembra, purtroppo, risentire ancora dell’effetto del lockdown, e più in generale dal fermo delle attività, e i dati di questo trimestre, come per il precedente, ne sono la prova. Solo nei prossimi trimestri però, secondo l’Agenzia, si potranno valutare pienamente gli effetti di questa crisi che ha purtroppo interrotto una fase di crescita del mercato che era in atto dal 2014.

Dai dati pubblicati emerge un forte calo delle compravendite del settore residenziale per il trimestre oggetto di analisi, con il tasso tendenziale che registra una diminuzione pari a -27,2%, oltre 43mila transazioni in meno rispetto allo stesso trimestre del 2019.
Questo andamento "negativo" sembra colpire in modo simmetrico sia i capoluoghi che i non capoluoghi. Differenze minime anche tra le aree territoriali, con un impatto leggermente superiore alla media nazionale per il Mezzogiorno.

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Agenzia Entrate: dal 15 settembre cambiano le modalità di accesso agli uffici

Dal 15 settembre le modalità di accesso agli uffici dell’Agenzia delle entrate sono cambiate: il canale online rimane sempre quello privilegiato mentre sarà necessario prendere un appuntamento per le pratiche che non possono essere risolte via web.
Questo sistema, precisa l’Agenzia, andrà gradualmente a sostituire quello tradizionale, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi, evitando inoltre code e assembramenti.

Gli appuntamenti possono essere presi a tutte le ore del giorno, tramite tre canali:

  • dal sito internet dell’Agenzia. Si può prenotare un ticket (sezione “Contatti e Assistenza” -“Assistenza fiscale” – “Elimina code online” tramite il servizio “web ticket”) che sarà utilizzabile nell’arco dello stesso giorno. Per prenotare presso l’ufficio desiderato è sufficiente cliccare su “prenota il ticket”.
  • con l’app mobile “AgenziaEntrate” tramite la quale si può accedere a servizi come il cassetto fiscale o la dichiarazione precompilata, o è possibile stabilire un collegamento con il call center dell’Agenzia tramite il numero dedicato mobile.
  • con il telefono. I contribuenti, compresi i professionisti firmatari dei protocolli di intesa con l’Agenzia, possono utilizzare l’agenda Cup (Centro unico di prenotazione) per programmare appuntamenti dedicati. Basta chiamare il numero verde 800.90.96.96 oppure, da telefono cellulare, lo 0696668907, scegliendo l’opzione 3. I numeri sono attivi 24 ore su 24 e consentono di scegliere il servizio e l’ufficio presso il quale recarsi, oltre al giorno e all’ora desiderati. Tramite Cup vengono gestite anche le richiamate.

Relativamente ai servizi di assistenza “agili”, ossia quelli che non necessitano di recarsi presso un ufficio, è sufficiente inviare una richiesta via e-mail o Pec, allegando la documentazione necessaria. In questo modo è possibile richiedere (e ricevere) il rilascio di un certificato, il codice fiscale/tessera sanitaria, un rimborso o la registrazione di un contratto.

Ci sono poi i canali telematici del portale dell’Agenzia Entrate, dove sono presenti molti servizi gratuiti, per i quali non è necessaria alcuna registrazione. Per altri occorre, invece, essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online o attraverso l’app delle Entrate. Si accede ai servizi online sia con le credenziali dell’Agenzia che tramite Spid o tramite la Carta nazionale dei servizi.

L’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti anche l’assistenza telefonica: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13, è possibile contattare gli operatori ai seguenti numeri:

  • numero verde gratuito 800.90.96.96 (da telefono fisso);
  • 0696668907 (da cellulare), con costo della chiamata variabile in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore;
  • 0039.06.96668933, per chiamate dall’estero (il costo è a carico del chiamante).

E’ inoltre possibile:

  • prenotare una richiamata al fine di essere ricontattati dall’Agenzia nella giornata e nella fascia oraria scelta;
  • inviare un Sms al numero 339.9942645 per richiedere semplici informazioni fiscali.

Ritenuta sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero

Con la Risposta n. 354 del 15 settembre l’Agenzia Entrate, rivolgendosi ad una Fondazione, ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario da applicare, ai fini Irpef, ai compensi che la stessa dovrà corrispondere agli artisti fiscalmente non residenti.
Più precisamente la Fondazione chiede di sapere se, "a prescindere dal numero di prove effettuate nel territorio nazionale, per le quali nulla è previsto dai contratti ai fini di eventuali ulteriori compensi o rimborsi spese, le prestazioni degli artisti, essenzialmente remunerate in funzione delle due recite da eseguirsi all’estero, siano considerabili interamente rese all’estero e, per l’effetto, non assoggettabili a tassazione in Italia, con conseguente esonero della Fondazione da qualunque obbligo del sostituto d’imposta".

L’Agenzia Entrate in proposito chiarisce che "in ragione dell’articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, nonché dell’articolo 17, paragrafo 1, del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni" la Fondazione, "previa presentazione, da parte dell’artista, di apposita domanda corredata della certificazione di residenza fiscale all’estero ­ rilasciata dalla competente autorità fiscale estera ­ e dalla documentazione comprovante l’effettivo esercizio dell’attività lavorativa all’estero", potrà non operare la ritenuta a titolo d’imposta ai fini Irpef sul compenso per le prestazioni artistiche eseguite all’estero.

Spese di sanificazione: c’è il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 settembre 2020 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, pari al 15,6423%.

Per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta tramite il modello F24 l’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 42/E del 14 settembre 2020, ha istituito il seguente codice tributo:

  • “6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Decreto “Agosto”: torna il bonus alberghi

Ritorna il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, ma con novità. L’articolo 79 del Dl n. 104/2020 (Decreto “Agosto”), infatti, ripropone l’agevolazione con al cune modifiche rispetto al passato.

Tra i beneficiari del credito di imposta sono infatti comprese:

  • le strutture che svolgono attività agrituristica;
  • le strutture che erogano cure termali, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
  • le strutture ricettive all’aria aperta.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65%, per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, quindi, nel 2020 e il 2021 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.
E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica la ripartizione in 3 quote annuali, come previsto dal comma 3 dell’art. 10 del DL n. 83/2014.

Bonus facciate: due nuovi chiarimenti dalle Entrate

Con la Risposte n. 346 e 348 del’11 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate riprende l’argomento del cosiddetto "Bonus facciate" e fornisce ulteriori chiarimenti in merito agli ambiti applicativi del bonus.

In particolare, nella risposta n. 346 l’Agenzia chiarisce che le spese sostenute relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane (Art. 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) non possono beneficiare del bonus facciate.
Con la successiva risposta n. 348, invece viene chiarito che possono rientrare nella detrazione i lavori di ristrutturazione della facciata esterna dell’edificio parzialmente visibile dalla strada. In particolare, possono beneficiare del bonus anche i lavori che sono effettuati su parti interne dell’edificio, ma sono parzialmente visibili dalla strada.

Si ricorda che il Bonus facciate è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) e prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Agevolazioni “prima casa” e immobile non venduto entro l’anno causa lockdown: non si perde il bonus fiscale

Con la Risposta n. 345 dell’11 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ricorda che le agevolazioni "prima casa" rientrano tra quelle che fruiscono della sospensione dei termini amministrativi e processuali prevista dall’Art. 24 del Decreto Legge n. 23/2020 (Decreto Liuqidità) e che, tra i termini oggetto di sospensione, è compreso il termine di 1 anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata a sua volta acquistata usufruendo dei benefici ‘prima casa’.

Dunque, il contribuente che abbia acquistato un appartamento con le agevolazioni “prima casa” a maggio 2019, senza riuscire a vendere entro l’anno (maggio 2020) l’altro immobile di sua proprietà, acquistato usufruendo degli stessi benefici, a causa delle restrizioni imposte per fronteggiare l’epidemia da Covid-19, può fruire del periodo di sospensione dei termini previsto dal citato articolo 24 del DL n. 23 del 2020.
Pertanto, il termine per la suddetta alienazione riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”

Con l’ordinanza n. 18777 pubblicata il 10.09.2020 la Corte di Cassazione conferma il consolidato principio secondo cui la richiesta di conferma integrale della pretesa impositiva da parte dell’Ente impositore, consente al giudice, senza incorrere in ultrapetizione, di accogliere anche solo parzialmente la domanda, riducendo anziché confermare integralmente la pretesa impositiva dell’Ufficio.

La natura di impugnazione-merito del processo tributario impone al giudice, richiesto di un esame sostanziale dell’atto tributario, di verificare se esso sia fondato anche solo in misura parziale.

In tal senso la Corte di Cassazione ha affermato che il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Sez. 5, Sentenza n. 13294 del 28/06/2016).

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Spese di sanificazione: fissato l’ammontare del credito d’imposta

Con il Provvedimento dell’11 settembre l’Agenzia delle Entrate ha fissato l’ammontare massimo del credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione anti coronavirus introdotto dall’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).
In particolare, è stata determinata la misura percentuale che permette di calcolare l’importo spettante ad ogni richiedente.

La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423% del credito richiesto.

Questa percentuale è il risultato tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro.

I beneficiari possono visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Possono inoltre scegliere:

  • se utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24;
  • oppure optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.

La comunicazione all’Agenzia della cessione del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire da lunedì 14 settembre e può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline).

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