Decreto Semplificazioni: arriva il sì della Camera

Con 214 voti a favore, 149 contrari e 4 astenuti, giovedì 10 settembre la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, già approvato in Senato

Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi

“Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi” è il nuovo documento pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti che analizza le novità a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

La nuova formulazione del citato articolo consente alle società di provvedere alle prime nomine dell’organo di controllo o del revisore legale (persona fisica o società) entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021.

Si è aperto, dunque, un interessante dibattito, si legge nell’introduzione del documento, in ordine agli incarichi in corso, laddove i sindaci (o il sindaco unico) ovvero l’incaricato della revisione legale (persona fisica o società) siano stati già nominati dalla società, in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, sulla base del superamento di uno dei parametri registrato in ordine agli esercizi 2018 e 2019, ovvero agli esercizi 2017 e 2018, qualora la nomina sia stata deliberata entro la data del 16 dicembre 2019, come prescriveva l’ originale formulazione dell’art. 379 del Codice della crisi.

L’approfondimento è suddiviso in 4 capitoli: si va dalla modifica apportata con l’art.51-bis del decreto rilancio,all’analisi delle disposizioni all’art.379 del Codice della crisi, per poi esaminare l’art.2477 c.c. e i tipi societari interessati dalla modifica dell’art.379 codice della crisi e alla gestione degli incarichi già assegnati.

Acquisto stazione di ricarica per auto elettrica: no all’aliquota agevolata al 4%

Con la Risposta n. 334 del 10 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di applicare l’aliquota agevolata del 4% all’acquisto di una stazione di carica, da installare presso la propria abitazione, per ricaricare la propria auto elettrica.

Dopo aver passato in rassegna la normativa relativa alle agevolazioni a favore dei soggetti con ridotte capacità motorie l’Agenzia chiarisce che non è possibile fruire della menzionata aliquota agevolata per l’acquisto di una colonnina per la ricarica elettrica da installare presso la propria abitazione, dal momento che la stazione di ricarica non costituisce un "pezzo" destinato all’adattamento del veicolo del disabile.
L’Agenzia precisa infatti che l’aliquota ridotta si applica, oltre che alle cessioni e importazioni degli autoveicoli, a quei componenti che sono "esclusivamente destinati" al funzionamento dell’auto, proprio per agevolare solo le persone in difficoltà ed evitare che la norma di favore vada a vantaggio anche da altri soggetti.

FV: pubblicata l’informativa di studio n. 34- Bonus sanificazione –

Nella sezione download newsletter 2020 pubblicata l’informativa n. 34 dell’11 settembre 2020.
In tale documento i seguenti argomenti:
Bonus sanificazione: non il 60% ma il 15,6423
Piano cashback dal 1° dicembre ?
Nuovi orari di apertura Camera di Commercio di Cuneo
Coronavirus: obbligo uso mascherine dalle 18 alle 6
Coronavirus: proroga delle misure di prevenzione sino al 7 ottobre 2020
Coronavirus: temperatura corporea degli studenti
Modifiche al codice della strada approvate dal Parlamento
Benefici prima casa: proroghe per emergenza covid
Bonus mobilità per biciclette e monopattini
Credito di imposta pagamenti con carte di credito: codice tributo
Il punto sulle pratiche in scadenza
Acconti di novembre rinviabili al 30 aprile 2021

Villette a schiera: si’ al Superbonus se “funzionalmente indipendenti” e con accesso autonomo dall’esterno

Nella Risposta ad interpello n. 328 del 9 settembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in merito alla possibilità di usufruire del Superbonus per interventi realizzati su "villette a schiera" (art. 119 e 121 del DL 19 maggio 2020, n. 34 – decreto "Rilancio".

In presenza dei requisiti dell’«indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno» dell’immobile, precisa l’Agenzia, oltre al rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e l’effettuazione di ogni adempimento richiesto, è possibile fruire del Superbonus, e dunque applicare la detrazione del 110% ai lavori che si intendono realizzare sull’immobile (villetta a schiera), a prescindere dalla condizione che lo stesso sia adibito a prima casa e residenza del proprio nucleo familiare.

Entro il 15 settembre la richiesta contributi per opere pubbliche e messa in sicurezza di edifici e territorio

La Fondazione IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) informa che è in scadenza il termine per la richiesta di accesso ai contributi, per l’annualità 2021, finalizzate alla realizzazione di investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti e per investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Le richieste presentate entro il termine del 15 settembre 2020 consentiranno l’accesso al complesso delle risorse sopra indicate per un totale di 3 mld. di euro.
Il recente "Decreto Agosto" (art. 46) ha aumentato le risorse disponibili rispetto a quelle stanziate dalla Legge di Bilancio 2019. Sono stati infatti aggiunti, con riferimento al 2021, ulteriori 900 milioni finalizzati allo scorrimento della graduatoria relativa alle richieste pervenute per il 2021 e ritenute ammissibili.

Lo stesso dispositivo di scorrimento della graduatoria delle richieste per il 2021, spiega l’IFEL, si applica ai contributi aggiuntivi per 1.750 mln. di euro relativi al 2022 stanziati dallo stesso art. 46.

Qualche data

Entro il 31 gennaio il Ministero dell’Interno dovrà emanare un comunicato in cui saranno individuati gli enti beneficiari degli incrementi.
Nei successivi 10 giorni i comuni beneficiari dello scorrimento della graduatoria 2021 dovranno confermare l’interesse al contributo.
Entro il 28 febbraio 2021 il Ministero dell’interno provvederà a formalizzare le assegnazioni relative alle quote incrementali 2021 e 2022 con proprio decreto.

Qui il Decreto con il “Modello di certificazione informatizzato” con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi.

Scissione della notifica: trasmessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite

Con l’ordinanza interlocutoria n.15545 depositata il 21.07.2020, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere alle Sezioni unite civile, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., le seguenti questioni su contrasto nonché di massima di particolare importanza con riferimento alla notificazione degli atti di imposizione tributaria:
se il principio della scissione degli effetti della notificazione sia applicabile quando essa non sia effettuata dall’ufficiale giudiziario, ma dal messo speciale autorizzato, ex art. 60, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 600/1973 e art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, che (a prescindere dalla qualifica formale da attribuire allo stesso, ossia se si tratti di dipendente dell’Agenzia delle Entrate, o di mero incaricato) è pur sempre un organo ad essa interno.

Così stando le cose, la Corte di Cassazione ha fondato motivo di dubitare possa in tal caso ravvisarsi quella esigenza del bilanciamento degli interessi che costituisce il fondamento del suddetto principio della scissione, come pure argomentato da Cass., Sez. Un. n. 12332/2017, perché il tempo occorrente per il perfezionamento della notifica continua a scorrere sotto il totale controllo della stessa Agenzia delle Entrate (cui è riferibile il messo notificatore speciale, in base al detto rapporto organico).
In tal caso, dunque, pare inevitabile trarre la conseguenza che il mancato perfezionamento della notifica anche per il destinatario entro il termine fissato dalla legge non possa che comportare la decadenza dell’Ufficio.

In attesa della decisione delle Sezioni Unite il consiglio è quindi quello di inserire, fin da ora, tale argomento quale motivo di impugnazione nel ricorso, non essendo altrimenti rilevabile d’ufficio e non essendo proponibile quale motivo aggiunto (Cass. 03.10.2018 n. 24074).

Per il testo integrale clicca qui.

In Gazzetta Ufficiale il DPCM con la proroga al 7 ottobre delle misure anti Covid

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7-09-2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il DPCM prevede la proroga al 7 ottobre 2020 delle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020.

Le disposizioni si applicano dall’8 settembre 2020 alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, e sono efficaci fino al 7 ottobre 2020.

Imposta ipotecaria e catastale in misura fissa per il conferimento di beni in un trust

La sentenza n. 244 del 02.07.2020 della CTR Veneto conferma che il mero conferimento di beni in un trust non configura alcun trasferimento di ricchezza, per cui è soggetto a corresponsione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, non è ipotizzabile che gli atti di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee possano essere equiparati agli atti di attribuzione finale dei beni del trust al beneficiario (Cass. sent. nn. 3735/2015 e 4482/2016). Di conseguenza, concludono i giudici, in linea con la pronuncia di primo grado, solo questi ultimi atti di trasferimento sono soggetti all’applicazione delle sopra citate imposte in misura proporzionale, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio.

Per il testo integrale clicca qui.

Bonus 110%: sì alla cessione delle rate residue ma…

L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi, chiarisce che la possibilità di cedere il credito per interventi di ristrutturazione, prevista dall’Art. 121 del Decreto legge n. 34/2020 (Decreto "Rilancio") riguarda, in particolare, le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo.
Dunque, nel caso in cui si siano sostenute spese di ristrutturazione nel corso del 2019 e si sia inserita la prima delle 10 rate previste nel modello 730/2020, non è possibile, analogamente a quanto previsto in tema di detrazione 110%, cedere alla banca le rate residue.

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