Villette a schiera: si’ al Superbonus se “funzionalmente indipendenti” e con accesso autonomo dall’esterno

Nella Risposta ad interpello n. 328 del 9 settembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in merito alla possibilità di usufruire del Superbonus per interventi realizzati su "villette a schiera" (art. 119 e 121 del DL 19 maggio 2020, n. 34 – decreto "Rilancio".

In presenza dei requisiti dell’«indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno» dell’immobile, precisa l’Agenzia, oltre al rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e l’effettuazione di ogni adempimento richiesto, è possibile fruire del Superbonus, e dunque applicare la detrazione del 110% ai lavori che si intendono realizzare sull’immobile (villetta a schiera), a prescindere dalla condizione che lo stesso sia adibito a prima casa e residenza del proprio nucleo familiare.

Entro il 15 settembre la richiesta contributi per opere pubbliche e messa in sicurezza di edifici e territorio

La Fondazione IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) informa che è in scadenza il termine per la richiesta di accesso ai contributi, per l’annualità 2021, finalizzate alla realizzazione di investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti e per investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Le richieste presentate entro il termine del 15 settembre 2020 consentiranno l’accesso al complesso delle risorse sopra indicate per un totale di 3 mld. di euro.
Il recente "Decreto Agosto" (art. 46) ha aumentato le risorse disponibili rispetto a quelle stanziate dalla Legge di Bilancio 2019. Sono stati infatti aggiunti, con riferimento al 2021, ulteriori 900 milioni finalizzati allo scorrimento della graduatoria relativa alle richieste pervenute per il 2021 e ritenute ammissibili.

Lo stesso dispositivo di scorrimento della graduatoria delle richieste per il 2021, spiega l’IFEL, si applica ai contributi aggiuntivi per 1.750 mln. di euro relativi al 2022 stanziati dallo stesso art. 46.

Qualche data

Entro il 31 gennaio il Ministero dell’Interno dovrà emanare un comunicato in cui saranno individuati gli enti beneficiari degli incrementi.
Nei successivi 10 giorni i comuni beneficiari dello scorrimento della graduatoria 2021 dovranno confermare l’interesse al contributo.
Entro il 28 febbraio 2021 il Ministero dell’interno provvederà a formalizzare le assegnazioni relative alle quote incrementali 2021 e 2022 con proprio decreto.

Qui il Decreto con il “Modello di certificazione informatizzato” con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi.

Scissione della notifica: trasmessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite

Con l’ordinanza interlocutoria n.15545 depositata il 21.07.2020, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere alle Sezioni unite civile, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., le seguenti questioni su contrasto nonché di massima di particolare importanza con riferimento alla notificazione degli atti di imposizione tributaria:
se il principio della scissione degli effetti della notificazione sia applicabile quando essa non sia effettuata dall’ufficiale giudiziario, ma dal messo speciale autorizzato, ex art. 60, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 600/1973 e art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, che (a prescindere dalla qualifica formale da attribuire allo stesso, ossia se si tratti di dipendente dell’Agenzia delle Entrate, o di mero incaricato) è pur sempre un organo ad essa interno.

Così stando le cose, la Corte di Cassazione ha fondato motivo di dubitare possa in tal caso ravvisarsi quella esigenza del bilanciamento degli interessi che costituisce il fondamento del suddetto principio della scissione, come pure argomentato da Cass., Sez. Un. n. 12332/2017, perché il tempo occorrente per il perfezionamento della notifica continua a scorrere sotto il totale controllo della stessa Agenzia delle Entrate (cui è riferibile il messo notificatore speciale, in base al detto rapporto organico).
In tal caso, dunque, pare inevitabile trarre la conseguenza che il mancato perfezionamento della notifica anche per il destinatario entro il termine fissato dalla legge non possa che comportare la decadenza dell’Ufficio.

In attesa della decisione delle Sezioni Unite il consiglio è quindi quello di inserire, fin da ora, tale argomento quale motivo di impugnazione nel ricorso, non essendo altrimenti rilevabile d’ufficio e non essendo proponibile quale motivo aggiunto (Cass. 03.10.2018 n. 24074).

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Imposta ipotecaria e catastale in misura fissa per il conferimento di beni in un trust

La sentenza n. 244 del 02.07.2020 della CTR Veneto conferma che il mero conferimento di beni in un trust non configura alcun trasferimento di ricchezza, per cui è soggetto a corresponsione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, non è ipotizzabile che gli atti di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee possano essere equiparati agli atti di attribuzione finale dei beni del trust al beneficiario (Cass. sent. nn. 3735/2015 e 4482/2016). Di conseguenza, concludono i giudici, in linea con la pronuncia di primo grado, solo questi ultimi atti di trasferimento sono soggetti all’applicazione delle sopra citate imposte in misura proporzionale, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio.

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Bonus 110%: sì alla cessione delle rate residue ma…

L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi, chiarisce che la possibilità di cedere il credito per interventi di ristrutturazione, prevista dall’Art. 121 del Decreto legge n. 34/2020 (Decreto "Rilancio") riguarda, in particolare, le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo.
Dunque, nel caso in cui si siano sostenute spese di ristrutturazione nel corso del 2019 e si sia inserita la prima delle 10 rate previste nel modello 730/2020, non è possibile, analogamente a quanto previsto in tema di detrazione 110%, cedere alla banca le rate residue.

In Gazzetta Ufficiale il DPCM con la proroga al 7 ottobre delle misure anti Covid

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7-09-2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il DPCM prevede la proroga al 7 ottobre 2020 delle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020.

Le disposizioni si applicano dall’8 settembre 2020 alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, e sono efficaci fino al 7 ottobre 2020.

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari: requisiti e scadenze

Nella Circolare n. 25 del 20 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori risposte ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle principali misure del Decreto "Rilancio" a sostegno delle imprese, lavoratori autonomi e dei cittadini per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID 19.

Relativamente al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (articolo 186 Decreto "Rilancio") viene chiarito che, limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso, ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti del regime «de minimis» previsto dai Regolamenti europei nel rispetto dello stanziamento previsto per l’anno 2020 pari a 60 milioni.
L’Agenzia Entrate ricorda inoltre che l’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.
Continuano ad applicarsi, inoltre, per i profili non derogati, le norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90.

Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati: non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta «a regime», unitamente alla condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente).

Ricordiamo che, per l’anno 2020, la comunicazione telematica di prenotazione per l’accesso al credito può essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2020; restano comunque valide quelle già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020.

Valore probatorio degli studi di settore

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18414 del 04.09.2020 torna ad occuparsi della valenza probatoria di studi di settore e di parametri.

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente.
In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento.
Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri (Cass., Sez. U, 26635/2009; Cass., 27617/2018).
Nel caso di specie il ricorso dell’Agenzia Entrate è stato accolto perché la sentenza di merito non aveva valutato il comportamento del contribuente, che non presentandosi al contraddittorio, aveva legittimato la presunzione dell’ufficio.

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Lavoratori autonomi con sospensione versamento ritenute: pronto il codice per la restituzione

Con la Risoluzione n. 50/E del 7 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto “Liquidità”).

Si tratta, in particolare, del codice “4050”, denominato “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23”.

Come disposto dal citato articolo 19 la sospensione riguardava i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020.

In base a quanto previsto dal “Decreto Agosto” il versamento delle ritenute può essere effettuato senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Invariato il codice degli appalti: esclusioni per irregolarità anche non definitive

Non sono stati accolti gli emendamenti proposti da maggioranza e opposizione al Ddl di conversione del “decreto semplificazioni” volti a circoscrivere gli effetti della nuova disciplina prevista dal DL 76/2020 in materia di esclusione dagli appalti per irregolarità non definitivamente accertate.

Il “decreto semplificazioni” aveva reintrodotto la facoltà per le stazioni appaltanti di escludere dalle gare le imprese per irregolarità tributarie e contributive gravi, anche se non definitive.

Gli emendamenti proposti in Senato avevano l’obiettivo di rimodulare la soglia di gravità delle violazioni e di dare rilevanza solo ai debiti effettivamente esigibili dall’amministrazione finanziario.

Le proposte emendative sono state tutte rigettate e il testo del nuovo comma 4 dell’art. 80 del Codice degli Appalti, è rimasto invariato (il testo dovrà ancora passare alla Camera ma delle modifiche sono improbabili).

Pertanto un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, fatta salva l’ipotesi dell’impegno vincolante al pagamento delle imposte dovute.
La disposizione è sicuramente oggetto di numerose critiche di legittimità costituzionale, in primis la potenziale lesione del diritto di difesa.

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