Invariato il codice degli appalti: esclusioni per irregolarità anche non definitive

Non sono stati accolti gli emendamenti proposti da maggioranza e opposizione al Ddl di conversione del “decreto semplificazioni” volti a circoscrivere gli effetti della nuova disciplina prevista dal DL 76/2020 in materia di esclusione dagli appalti per irregolarità non definitivamente accertate.

Il “decreto semplificazioni” aveva reintrodotto la facoltà per le stazioni appaltanti di escludere dalle gare le imprese per irregolarità tributarie e contributive gravi, anche se non definitive.

Gli emendamenti proposti in Senato avevano l’obiettivo di rimodulare la soglia di gravità delle violazioni e di dare rilevanza solo ai debiti effettivamente esigibili dall’amministrazione finanziario.

Le proposte emendative sono state tutte rigettate e il testo del nuovo comma 4 dell’art. 80 del Codice degli Appalti, è rimasto invariato (il testo dovrà ancora passare alla Camera ma delle modifiche sono improbabili).

Pertanto un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, fatta salva l’ipotesi dell’impegno vincolante al pagamento delle imposte dovute.
La disposizione è sicuramente oggetto di numerose critiche di legittimità costituzionale, in primis la potenziale lesione del diritto di difesa.

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari: requisiti e scadenze

Nella Circolare n. 25 del 20 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori risposte ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle principali misure del Decreto "Rilancio" a sostegno delle imprese, lavoratori autonomi e dei cittadini per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID 19.

Relativamente al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (articolo 186 Decreto "Rilancio") viene chiarito che, limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso, ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti del regime «de minimis» previsto dai Regolamenti europei nel rispetto dello stanziamento previsto per l’anno 2020 pari a 60 milioni.
L’Agenzia Entrate ricorda inoltre che l’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.
Continuano ad applicarsi, inoltre, per i profili non derogati, le norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90.

Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati: non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta «a regime», unitamente alla condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente).

Ricordiamo che, per l’anno 2020, la comunicazione telematica di prenotazione per l’accesso al credito può essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2020; restano comunque valide quelle già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020.

Valore probatorio degli studi di settore

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18414 del 04.09.2020 torna ad occuparsi della valenza probatoria di studi di settore e di parametri.

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente.
In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento.
Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri (Cass., Sez. U, 26635/2009; Cass., 27617/2018).
Nel caso di specie il ricorso dell’Agenzia Entrate è stato accolto perché la sentenza di merito non aveva valutato il comportamento del contribuente, che non presentandosi al contraddittorio, aveva legittimato la presunzione dell’ufficio.

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Lavoratori autonomi con sospensione versamento ritenute: pronto il codice per la restituzione

Con la Risoluzione n. 50/E del 7 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto “Liquidità”).

Si tratta, in particolare, del codice “4050”, denominato “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23”.

Come disposto dal citato articolo 19 la sospensione riguardava i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020.

In base a quanto previsto dal “Decreto Agosto” il versamento delle ritenute può essere effettuato senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Omessa dichiarazione dei redditi e responsabilità del professionista

Con la sentenza n. 4280 del 27.07.2020 la CTR Sicilia afferma che il contribuente, a cui siano contestate la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l’omessa tenuta delle scritture contabili, non può invocare la circostanza di avere incaricato un professionista dei relativi adempimenti. Ai fini dell’esclusione di ogni profilo di negligenza, spiegano i giudici, è necessario che il contribuente dimostri di averne controllato l’effettiva esecuzione da parte del professionista. Alla luce di un recentissimo orientamento della Suprema Corte, infatti, la sospensione della riscossione è possibile solo dopo aver dimostrato di aver fornito al professionista la provvista di quanto dovuto all’Erario, di avere vigilato sul puntuale adempimento del mandato e di averlo denunciato all’Autorità giudiziaria (Cass., ord. n. 5661 del 2 marzo 2020).

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Terreno edificabile acquistato in comproprietà: no alla riliquidazione delle imposte agevolate se non si intende più costruire

Con la Risposta n. 311 del 4 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un contribuente comproprietario al 50% di un terreno edificabile situato in un’area rientrante nei cd. ‘piani urbanistici particolareggiati’, acquistato usufruendo delle aliquote agevolate, dell’1% per l’imposta di registro e del 3% e dell’1% per quella ipotecaria e catastale che, tuttavia, non si trova (come l’altro comproprietario) nelle condizioni di terminare la costruzione entro il termine previsto dalle norme e vuole metterlo in vendita.

Chiede quinndi all’Agenzia se sia possibile ottenere la riliquidazione delle imposte di registro, catastale ed ipotecarie relative al predetto atto, in relazione alla propria quota di proprietà.

Relativamente al caso in esame le Entrate rispondono negativamente, chiarendo che il beneficio fiscale previsto dalla normativa è subordinato alla completa realizzazione dell’immobile.

Commercialisti e Avvocati: solo le udienze pubbliche garantiscono il contraddittorio processuale

Commercialisti e Avvocati chiedono di ripristinare lo svolgimento delle udienze in forma pubblica.
In una lettera dei Consigli nazionali delle due categorie professionali al presidente del Consiglio della Giustizia Tributaria, Antonio Leone, un appello ad "assumere le iniziative più opportune al fine di garantire la uniforme ripresa dell’attività giudiziaria in forma pubblica sull’intero territorio nazionale".

Le udienze pubbliche, secondo commercialisti ed avvocati, rappresentano l’unico modo per garantire il contraddittorio processuale. Nella lettera viene sottolineato come, con la fine del periodo di sospensione feriale dei termini processuali, occorre mettere in atto "tutte le iniziative necessarie per ripristinare le condizioni ordinarie di svolgimento dell’attività giudiziaria da parte delle Commissioni tributarie, pur mantenendo le cautele necessarie per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi".

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Incassi elettronici mal registrati, legittimo l’analitico-induttivo

All’ufficio basta solo fornire indizi validi come presunzioni di maggiori ricavi, mentre è onere del contribuente provare, con idonea documentazione, la regolarità del proprio operato.

In tema di accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa delle persone fisiche, la discordanza tra incassi ricevuti con moneta elettronica e documenti fiscali emessi sposta sul contribuente l’onere di dimostrare l’assenza di irregolarità, da fornire con la prova documentale a riprova degli introiti contestati o dimostrando l’avvenuta registrazione e contabilizzazione dei ricavi connessi ai pagamenti disposti con Pos e carte di credito. Questo il contenuto dell’ordinanza n. 15586 del 22 luglio 2020 della Corte di cassazione.

Unioncamere: bisogna concludere la riforma delle Camere di Commercio

Unioncamere, intervenendo in audizione dinanzi alla Commissione Bilancio del Senato, ha sottolineato quanto la norma contenuta nel Decreto "Agosto", che stabilisce un termine ultimo (14 ottobre 2020) per gli accorpamenti che ridurranno a 60 il numero delle Camere di commercio italiane, rappresenti "il passo decisivo per la chiusura di una riforma avviata ormai 5 anni fa".

"Bisogna concludere la riforma", ha affermato il vice presidente vicario di Unioncamere, Andrea Prete, nel corso dell’audizione.
"Questa riforma – ha ricordato – ha superato tutti i passaggi politici, quelli della giustizia amministrativa e anche la verifica costituzionale: Parlamento, Conferenza Stato Regioni, Tar, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale si sono espressi su questo tema nel corso del tempo. Gli accorpamenti delle Camere di commercio stanno portando risultati di efficientamento e risparmi concreti. Come si è visto inoltre, Camere più grandi e più forti, con maggiori funzioni come internazionalizzazione e made in Italy, possono meglio supportare le imprese e i territori. Il sistema camerale – ha affermato Prete – vede oggi Camere grandi e anche molto grandi e Camere molto piccole – in termini di bacino di imprese, di ambito territoriale di riferimento, di budget – e ciò determina un assetto poco equilibrato".

Sospensione dei termini di decadenza per i benefici “prima casa”

Con la Risposta ad interpello n. 310 del 04.09.2020 l’A.E. chiarisce che il decreto-legge dell’8 aprile 2020, n. 23 (cd. ‘decreto liquidità’) ha, tra l’altro, disciplinato, all’articolo 24, la sospensione dei termini dell’agevolazione ‘prima casa’.

Con la Circolare A.E. del 13 aprile 2020, n.9, al paragrafo 8, sono stati forniti chiarimenti in merito alla sospensione dei termini entro i quali effettuare taluni adempimenti al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione ‘prima casa’ per coloro che ne hanno usufruito.
In particolare, è stato chiarito che la norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio ‘prima casa’ e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della ‘prima casa’.
Nel caso pertanto che la scadenza degli obblighi previsti cada nel predetto periodo i predetti termini sono sospesi e inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In sostanza occorrerà sommare 312 giorni al termine prima previsto se questo aveva già iniziato a decorrere (perché ante 23.02.2020) ovvero inizierà a decorrere solo dal 01.01.2021 se il termine non aveva ancora iniziato a decorrere (post 23.02.2020).

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