Omessa dichiarazione dei redditi e responsabilità del professionista

Con la sentenza n. 4280 del 27.07.2020 la CTR Sicilia afferma che il contribuente, a cui siano contestate la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l’omessa tenuta delle scritture contabili, non può invocare la circostanza di avere incaricato un professionista dei relativi adempimenti. Ai fini dell’esclusione di ogni profilo di negligenza, spiegano i giudici, è necessario che il contribuente dimostri di averne controllato l’effettiva esecuzione da parte del professionista. Alla luce di un recentissimo orientamento della Suprema Corte, infatti, la sospensione della riscossione è possibile solo dopo aver dimostrato di aver fornito al professionista la provvista di quanto dovuto all’Erario, di avere vigilato sul puntuale adempimento del mandato e di averlo denunciato all’Autorità giudiziaria (Cass., ord. n. 5661 del 2 marzo 2020).

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Terreno edificabile acquistato in comproprietà: no alla riliquidazione delle imposte agevolate se non si intende più costruire

Con la Risposta n. 311 del 4 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un contribuente comproprietario al 50% di un terreno edificabile situato in un’area rientrante nei cd. ‘piani urbanistici particolareggiati’, acquistato usufruendo delle aliquote agevolate, dell’1% per l’imposta di registro e del 3% e dell’1% per quella ipotecaria e catastale che, tuttavia, non si trova (come l’altro comproprietario) nelle condizioni di terminare la costruzione entro il termine previsto dalle norme e vuole metterlo in vendita.

Chiede quinndi all’Agenzia se sia possibile ottenere la riliquidazione delle imposte di registro, catastale ed ipotecarie relative al predetto atto, in relazione alla propria quota di proprietà.

Relativamente al caso in esame le Entrate rispondono negativamente, chiarendo che il beneficio fiscale previsto dalla normativa è subordinato alla completa realizzazione dell’immobile.

Commercialisti e Avvocati: solo le udienze pubbliche garantiscono il contraddittorio processuale

Commercialisti e Avvocati chiedono di ripristinare lo svolgimento delle udienze in forma pubblica.
In una lettera dei Consigli nazionali delle due categorie professionali al presidente del Consiglio della Giustizia Tributaria, Antonio Leone, un appello ad "assumere le iniziative più opportune al fine di garantire la uniforme ripresa dell’attività giudiziaria in forma pubblica sull’intero territorio nazionale".

Le udienze pubbliche, secondo commercialisti ed avvocati, rappresentano l’unico modo per garantire il contraddittorio processuale. Nella lettera viene sottolineato come, con la fine del periodo di sospensione feriale dei termini processuali, occorre mettere in atto "tutte le iniziative necessarie per ripristinare le condizioni ordinarie di svolgimento dell’attività giudiziaria da parte delle Commissioni tributarie, pur mantenendo le cautele necessarie per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi".

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Sospensione dei termini di decadenza per i benefici “prima casa”

Con la Risposta ad interpello n. 310 del 04.09.2020 l’A.E. chiarisce che il decreto-legge dell’8 aprile 2020, n. 23 (cd. ‘decreto liquidità’) ha, tra l’altro, disciplinato, all’articolo 24, la sospensione dei termini dell’agevolazione ‘prima casa’.

Con la Circolare A.E. del 13 aprile 2020, n.9, al paragrafo 8, sono stati forniti chiarimenti in merito alla sospensione dei termini entro i quali effettuare taluni adempimenti al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione ‘prima casa’ per coloro che ne hanno usufruito.
In particolare, è stato chiarito che la norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio ‘prima casa’ e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della ‘prima casa’.
Nel caso pertanto che la scadenza degli obblighi previsti cada nel predetto periodo i predetti termini sono sospesi e inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In sostanza occorrerà sommare 312 giorni al termine prima previsto se questo aveva già iniziato a decorrere (perché ante 23.02.2020) ovvero inizierà a decorrere solo dal 01.01.2021 se il termine non aveva ancora iniziato a decorrere (post 23.02.2020).

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Incentivi fiscali per il “rientro dei cervelli” anche ai ricercatori stranieri

Con la Risposta n. 307 del 3 settembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione che disciplina gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (art. 44 del DL 31 maggio 2010, n. 78) non si rivolge soltanto ai cittadini italiani che intendono rientrare in Italia, ma riguarda, in linea generale, tutti i ricercatori residenti all’estero che, trasferendosi in Italia, possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italia in virtù delle loro particolari conoscenze scientifiche.

Dunque, il cittadino straniero che dal 1° gennaio 2020 trasferisca la residenza in Italia per svolgere attività di ricerca presso un’università italiana può beneficiare dell’agevolazione fiscale sul “rientro dei cervelli”.

Incassi elettronici mal registrati, legittimo l’analitico-induttivo

All’ufficio basta solo fornire indizi validi come presunzioni di maggiori ricavi, mentre è onere del contribuente provare, con idonea documentazione, la regolarità del proprio operato.

In tema di accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa delle persone fisiche, la discordanza tra incassi ricevuti con moneta elettronica e documenti fiscali emessi sposta sul contribuente l’onere di dimostrare l’assenza di irregolarità, da fornire con la prova documentale a riprova degli introiti contestati o dimostrando l’avvenuta registrazione e contabilizzazione dei ricavi connessi ai pagamenti disposti con Pos e carte di credito. Questo il contenuto dell’ordinanza n. 15586 del 22 luglio 2020 della Corte di cassazione.

Unioncamere: bisogna concludere la riforma delle Camere di Commercio

Unioncamere, intervenendo in audizione dinanzi alla Commissione Bilancio del Senato, ha sottolineato quanto la norma contenuta nel Decreto "Agosto", che stabilisce un termine ultimo (14 ottobre 2020) per gli accorpamenti che ridurranno a 60 il numero delle Camere di commercio italiane, rappresenti "il passo decisivo per la chiusura di una riforma avviata ormai 5 anni fa".

"Bisogna concludere la riforma", ha affermato il vice presidente vicario di Unioncamere, Andrea Prete, nel corso dell’audizione.
"Questa riforma – ha ricordato – ha superato tutti i passaggi politici, quelli della giustizia amministrativa e anche la verifica costituzionale: Parlamento, Conferenza Stato Regioni, Tar, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale si sono espressi su questo tema nel corso del tempo. Gli accorpamenti delle Camere di commercio stanno portando risultati di efficientamento e risparmi concreti. Come si è visto inoltre, Camere più grandi e più forti, con maggiori funzioni come internazionalizzazione e made in Italy, possono meglio supportare le imprese e i territori. Il sistema camerale – ha affermato Prete – vede oggi Camere grandi e anche molto grandi e Camere molto piccole – in termini di bacino di imprese, di ambito territoriale di riferimento, di budget – e ciò determina un assetto poco equilibrato".

FV 04.09.2020: circolare di studio n. 33

Nell’areda download pubblicata il 04.09.2020 l’informativa di studio n. 33 sui seguenti argomenti:
Il punto della situazione sulle pratiche in scadenza
Bonus 1.000 euro professionisti Art. 13 D.L. 14/8/2020 n. 104
BONUS PUBBLICITA’
DICHIARAZIONI IRAP 2020: LE DICHIARAZIONI DA RIFARE
MINIMI e FORFETARI – CESSAZIONE ATTIVITA’ E SUCCESSIVO INCASSO CREDITI
Proroga validità documenti identità e patente

La mancata sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione

Con l’Ordinanza n. 17373 del 19.08.2020 la Corte di Cassazione ribadisce (Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. 21/05/1992, n. 6146) in tema di notificazione per mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art.149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita.
Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l’unico elemento valido a riferire la paternità dell’atto all’agente postale.
Nella vicenda in discussione, infatti, avendo il giudice di merito accertato che l’avviso di ricevimento non risultava sottoscritto dall’agente postale, non resta consentito attribuire la paternità dell’atto ad un "soggetto qualificato" e, quindi, a ricondurre il vizio della cartella nell’alveo della mera nullità.

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La pulizia degli impianti di condizionamento rientra tra le spese sostenute per la santificazione degli ambienti di lavoro?

Nella Circolare n. 25 del 20 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori risposte ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle principali misure del Decreto “Rilancio” a sostegno delle imprese, lavoratori autonomi e dei cittadini per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID 19.

In tema di credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125) viene chiesto se le attività di pulizia degli impianti di condizionamento rientrino tra le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 125 del decreto rilancio.

In merito l’Agenzia Entrate ricorda innanzitutto che i chiarimenti interpretativi relativi all’ambito applicativo del credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione sono stati forniti con la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, e chiarisce che:

  • l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di “sanificazione”, così come qualificate dalla circolare n. 20/E del 10 luglio 2020;
  • le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare “la capacità filtrante del ricircolo” attraverso, ad esempio, la sostituzione dei “filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate”, mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 125 del Decreto, rilevanti ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui all’articolo 125 del Decreto.

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