Commercialisti e “domicilio digitale”: se non comunicato si rischia la sospensione

Con un’informativa del 31 agosto 2020 destinata ai Presidenti dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il Consiglio Nazionale ricorda che l’art. 37 del DL Semplificazioni (n. 76 del 16 luglio 2020) prevede la sospensione del professionista che non comunica all’Ordine di appartenenza il proprio "domicilio digitale". L’obbligo di comunicare l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) è stato stabilito dall’art. 16 del decreto-legge 185/2008.

Gli Ordini territoriali dei commercialisti dovranno quindi formulare, nei confronti degli iscritti che non abbiano comunicato l’indirizzo PEC, apposita diffida ad adempiere all’obbligo entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, informando che in caso di mancata ottemperanza il Consiglio dell’Ordine provvederà alla segnalazione dell’inadempimento al Consiglio di Disciplina per l’apertura del procedimento disciplinare e l’irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale.

Bonus 100 euro anche al lavoratore che ha prestato attività presso la Protezione Civile

Con la Risposta n. 302 del 2 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’accesso al bonus di 100 euro (art. 63, comma 1, Decreto "Cura Italia") a favore dei lavoratori dipendenti che hanno assicurato la presenza in ufficio nel mese di marzo 2020, spetta anche a coloro che. in quel periodo, hanno effettuato delle attività di Protezione civile in qualità di volontari.

Il lavoro prestato quale volontario della Protezione Civile, chiariscono le Entrate nella risposta all’interpello, si configura come una "diversa" modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e pertanto il dipendente non può considerarsi assente (circostanza ostativa al riconoscimento dell’incentivo economico), bensì tenuto ad una diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Di conseguenza, lo stesso, potrà accedere all’incentivo economico previsto dall’articolo 63 del decreto Cura Italia per i giorni del mese di marzo 2020 nei quali effettuato le attività di protezione civile.

Interventi su parti comuni di un edificio: ciascun condomino può scegliere autonomamente

Con la Risoluzione n. 49/E del 1° settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora determinati interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio rientrino nell’ambito applicativo di più detrazioni (nel caso oggetto dell’istanza di interpello trattasi di Bonus facciate ed Ecobonus), ciascun condomino può stabilire, per la parte di spesa a lui imputabile, di quale detrazione fruire, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini.

In particolare, precisa ancora l’Agenzia Entrate, ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile può stabilire se fruire del bonus facciate o del cd. ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.

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Genitori separati e figlio minore fiscalmente a carico di entrambi: a chi spetta il Bonus vacanze?

Fino al 31 dicembre 2020 è possibile richiedere e spendere il Bonus Vacanze, l’agevolazione prevista dall’Art. 176 del Decreto Rilancio come misura di sostegno al turismo interno dopo l’emergenza Covid-19.

Ma nei casi di famiglie con genitori separati e figlio minore fiscalmente a carico di entrambi, a chi spetta la detrazione?

A questa domanda risponde l’Agenzia Entrate chiarendo che la detrazione del 20% potrà essere usufruita solo dal genitore:

  • nel cui nucleo familiare ai fini ISEE è presente il figlio minore fiscalmente a carico
  • che ha usufruito del servizio turistico
  • al quale è intestata la fattura.

Consulta la guida "Bonus vacanze".

Spetta il rimborso dell’euroritenuta in caso di voluntary disclosure

Con la sentenza n.1552 del 09.07.2020 la CTR per la Lombardia riconosce che, in tema di doppia imposizione, a seguito di adesione alla procedura di volontaria collaborazione, il termine biennale per proporre l’istanza di rimborso dell’Euroritenuta decorre dalla data del pagamento delle somme dovute. Il dies a quo da cui si sostanzia la doppia imposizione, spiegano i giudici milanesi, coincide con la data di pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di imposte, interessi e sanzioni. In base a tale ragionamento la CTR lombarda ha ritenuto tempestiva l’istanza del contribuente e respinto l’appello dell’Ufficio. Quest’ultimo aveva, infatti, erroneamente invocato l’inammissibilità dell’istanza di rimborso per tardività facendo decorrere il termine biennale sopra richiamato dalla data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria.

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Decisione definitiva dopo 42 anni: a chi serve?

Con l’Ordinanza n. 17055 del 13.08.2020 la Corte di Cassazione ha posto la parola fine ad una vicenda relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento che recuperava IVA del 1978 in relazione a prestazioni non fatturate.
Il ricorso riguarda una decisione della Commissione Tributaria Centrale, che il d.lgs. 545/1992 ha soppresso, ma mantenuta in funzione per i giudizi pendenti fino al 1º gennaio 1996 ed a seguito della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), suddivisa in 21 sezioni, con sede in tutti i capoluoghi di regione o provincia autonoma, alle quali sono stati riassegnati i procedimenti pendenti, favorevole all’Ufficio.

La società contribuente rimproverava alla Centrale di aver ritenuto utilizzabili nel processo tributario i documenti bancari acquisiti dalla GdF, con ciò violando l’art. 51, comma 2, n. 5 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, nella formulazione applicabile al momento della notifica dell’avviso eseguita nel 1981. La Corte di Cassazione pur ritenendo fondata tale censura ha ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di interesse processuale in mancanza di specifico motivo di censura in ordine alla valutazione probatoria della contabilità aziendale operata dalla Centrale, cioè in assenza di critica della principale ratio decidendi della sentenza.

Dopo 42 anni giustizia è stata fatta ma è lecito domandarsi se vi sia una concreta utilità.

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Fornitura di pasti per degenti e detenuti: si applica l’Iva con aliquota ordinaria

Con l’Ordinanza n. 14870 del 13 luglio 2020 la Corte di Cassazione, Sez. V Civile, ha chiarito che la previsione secondo cui sono sottoposte all’IVA, con l’aliquota del 4%, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, in quelle delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti – anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni -, in base ai canoni di interpretazione letterale e sistematica, non è riferibile alle prestazioni effettuate in favore di enti ospedalieri e stabilimenti carcerari aventi ad oggetto la fornitura di pasti per degenti e detenuti, per le quali, quindi, è applicabile l’aliquota ordinaria.

Credito d’imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici: pronto il codice tributo

Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (art. 22, comma 1) prevede che, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, spetti un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione.
Il comma 1-bis dello stesso articolo 22 prevede che il medesimo credito d’imposta, spetti inoltre per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Con la Risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta sulle commissioni addebitate per le transazioni tramite POS.

Si tratta, in particolare, del seguente codice tributo:

  • “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.

Bonus facciate anche per interventi di rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi

Con la Risposta n. 289 del 31 agosto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire del cd. "Bonus facciate" anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.

Il bonus spetta, inoltre, per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone e per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, in quanto opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso.

Bonus Pubblicità 2020: da oggi è possibile inviare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta

Come noto, dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Tale credito è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Per beneficiare dell’agevolazione l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati deve superare almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

Il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento è però venuto meno a seguito delle modifiche della normativa intervenute con Decreto "Rilancio" (Dl n. 34/2020) che, limitatamente all’anno 2020, ha previsto che il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
Inoltre, il beneficio è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
E’ stata infine prevista una nuova finestra temporale per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta, che va dal 1° al 30 settembre 2020.
Restano comunque valide le comunicazioni presentate nel mese di marzo 2020.

Per maggiori informazioni sul sito internet del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria sono state pubblicate le FAQ sul tema, oltre all’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta per l’anno 2019.
QUI, invece, sono disponibili il modello e le istruzioni aggiornati al 28 agosto 2020.

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