Incentivi fiscali per il “rientro dei cervelli” anche ai ricercatori stranieri

Con la Risposta n. 307 del 3 settembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione che disciplina gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (art. 44 del DL 31 maggio 2010, n. 78) non si rivolge soltanto ai cittadini italiani che intendono rientrare in Italia, ma riguarda, in linea generale, tutti i ricercatori residenti all’estero che, trasferendosi in Italia, possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italia in virtù delle loro particolari conoscenze scientifiche.

Dunque, il cittadino straniero che dal 1° gennaio 2020 trasferisca la residenza in Italia per svolgere attività di ricerca presso un’università italiana può beneficiare dell’agevolazione fiscale sul “rientro dei cervelli”.

FV 04.09.2020: circolare di studio n. 33

Nell’areda download pubblicata il 04.09.2020 l’informativa di studio n. 33 sui seguenti argomenti:
Il punto della situazione sulle pratiche in scadenza
Bonus 1.000 euro professionisti Art. 13 D.L. 14/8/2020 n. 104
BONUS PUBBLICITA’
DICHIARAZIONI IRAP 2020: LE DICHIARAZIONI DA RIFARE
MINIMI e FORFETARI – CESSAZIONE ATTIVITA’ E SUCCESSIVO INCASSO CREDITI
Proroga validità documenti identità e patente

La mancata sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione

Con l’Ordinanza n. 17373 del 19.08.2020 la Corte di Cassazione ribadisce (Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. 21/05/1992, n. 6146) in tema di notificazione per mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art.149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita.
Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l’unico elemento valido a riferire la paternità dell’atto all’agente postale.
Nella vicenda in discussione, infatti, avendo il giudice di merito accertato che l’avviso di ricevimento non risultava sottoscritto dall’agente postale, non resta consentito attribuire la paternità dell’atto ad un "soggetto qualificato" e, quindi, a ricondurre il vizio della cartella nell’alveo della mera nullità.

Per il testo integrale clicca qui.

La pulizia degli impianti di condizionamento rientra tra le spese sostenute per la santificazione degli ambienti di lavoro?

Nella Circolare n. 25 del 20 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori risposte ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle principali misure del Decreto “Rilancio” a sostegno delle imprese, lavoratori autonomi e dei cittadini per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID 19.

In tema di credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125) viene chiesto se le attività di pulizia degli impianti di condizionamento rientrino tra le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 125 del decreto rilancio.

In merito l’Agenzia Entrate ricorda innanzitutto che i chiarimenti interpretativi relativi all’ambito applicativo del credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione sono stati forniti con la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, e chiarisce che:

  • l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di “sanificazione”, così come qualificate dalla circolare n. 20/E del 10 luglio 2020;
  • le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare “la capacità filtrante del ricircolo” attraverso, ad esempio, la sostituzione dei “filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate”, mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 125 del Decreto, rilevanti ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui all’articolo 125 del Decreto.

Commercialisti e “domicilio digitale”: se non comunicato si rischia la sospensione

Con un’informativa del 31 agosto 2020 destinata ai Presidenti dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il Consiglio Nazionale ricorda che l’art. 37 del DL Semplificazioni (n. 76 del 16 luglio 2020) prevede la sospensione del professionista che non comunica all’Ordine di appartenenza il proprio "domicilio digitale". L’obbligo di comunicare l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) è stato stabilito dall’art. 16 del decreto-legge 185/2008.

Gli Ordini territoriali dei commercialisti dovranno quindi formulare, nei confronti degli iscritti che non abbiano comunicato l’indirizzo PEC, apposita diffida ad adempiere all’obbligo entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, informando che in caso di mancata ottemperanza il Consiglio dell’Ordine provvederà alla segnalazione dell’inadempimento al Consiglio di Disciplina per l’apertura del procedimento disciplinare e l’irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale.

Bonus 100 euro anche al lavoratore che ha prestato attività presso la Protezione Civile

Con la Risposta n. 302 del 2 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’accesso al bonus di 100 euro (art. 63, comma 1, Decreto "Cura Italia") a favore dei lavoratori dipendenti che hanno assicurato la presenza in ufficio nel mese di marzo 2020, spetta anche a coloro che. in quel periodo, hanno effettuato delle attività di Protezione civile in qualità di volontari.

Il lavoro prestato quale volontario della Protezione Civile, chiariscono le Entrate nella risposta all’interpello, si configura come una "diversa" modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e pertanto il dipendente non può considerarsi assente (circostanza ostativa al riconoscimento dell’incentivo economico), bensì tenuto ad una diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Di conseguenza, lo stesso, potrà accedere all’incentivo economico previsto dall’articolo 63 del decreto Cura Italia per i giorni del mese di marzo 2020 nei quali effettuato le attività di protezione civile.

Interventi su parti comuni di un edificio: ciascun condomino può scegliere autonomamente

Con la Risoluzione n. 49/E del 1° settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora determinati interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio rientrino nell’ambito applicativo di più detrazioni (nel caso oggetto dell’istanza di interpello trattasi di Bonus facciate ed Ecobonus), ciascun condomino può stabilire, per la parte di spesa a lui imputabile, di quale detrazione fruire, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini.

In particolare, precisa ancora l’Agenzia Entrate, ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile può stabilire se fruire del bonus facciate o del cd. ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.

Clicca qui per leggere la Risoluzione.

Genitori separati e figlio minore fiscalmente a carico di entrambi: a chi spetta il Bonus vacanze?

Fino al 31 dicembre 2020 è possibile richiedere e spendere il Bonus Vacanze, l’agevolazione prevista dall’Art. 176 del Decreto Rilancio come misura di sostegno al turismo interno dopo l’emergenza Covid-19.

Ma nei casi di famiglie con genitori separati e figlio minore fiscalmente a carico di entrambi, a chi spetta la detrazione?

A questa domanda risponde l’Agenzia Entrate chiarendo che la detrazione del 20% potrà essere usufruita solo dal genitore:

  • nel cui nucleo familiare ai fini ISEE è presente il figlio minore fiscalmente a carico
  • che ha usufruito del servizio turistico
  • al quale è intestata la fattura.

Consulta la guida "Bonus vacanze".

Spetta il rimborso dell’euroritenuta in caso di voluntary disclosure

Con la sentenza n.1552 del 09.07.2020 la CTR per la Lombardia riconosce che, in tema di doppia imposizione, a seguito di adesione alla procedura di volontaria collaborazione, il termine biennale per proporre l’istanza di rimborso dell’Euroritenuta decorre dalla data del pagamento delle somme dovute. Il dies a quo da cui si sostanzia la doppia imposizione, spiegano i giudici milanesi, coincide con la data di pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di imposte, interessi e sanzioni. In base a tale ragionamento la CTR lombarda ha ritenuto tempestiva l’istanza del contribuente e respinto l’appello dell’Ufficio. Quest’ultimo aveva, infatti, erroneamente invocato l’inammissibilità dell’istanza di rimborso per tardività facendo decorrere il termine biennale sopra richiamato dalla data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria.

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Decisione definitiva dopo 42 anni: a chi serve?

Con l’Ordinanza n. 17055 del 13.08.2020 la Corte di Cassazione ha posto la parola fine ad una vicenda relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento che recuperava IVA del 1978 in relazione a prestazioni non fatturate.
Il ricorso riguarda una decisione della Commissione Tributaria Centrale, che il d.lgs. 545/1992 ha soppresso, ma mantenuta in funzione per i giudizi pendenti fino al 1º gennaio 1996 ed a seguito della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), suddivisa in 21 sezioni, con sede in tutti i capoluoghi di regione o provincia autonoma, alle quali sono stati riassegnati i procedimenti pendenti, favorevole all’Ufficio.

La società contribuente rimproverava alla Centrale di aver ritenuto utilizzabili nel processo tributario i documenti bancari acquisiti dalla GdF, con ciò violando l’art. 51, comma 2, n. 5 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, nella formulazione applicabile al momento della notifica dell’avviso eseguita nel 1981. La Corte di Cassazione pur ritenendo fondata tale censura ha ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di interesse processuale in mancanza di specifico motivo di censura in ordine alla valutazione probatoria della contabilità aziendale operata dalla Centrale, cioè in assenza di critica della principale ratio decidendi della sentenza.

Dopo 42 anni giustizia è stata fatta ma è lecito domandarsi se vi sia una concreta utilità.

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