Cinema: chiarimenti sui bonus autorizzati nel 2020 ma non fruiti

Con avviso pubblicato in data 27 agosto la Direzione generale Cinema e audiovisivo del MiBACT ha informato che, a seguito seguito delle richieste di alcuni operatori del settore cinematografico e audiovisivo, in merito alla possibilità di fare salvi i mancati utilizzi di credito d’imposta entro il 31 dicembre 2020, come previsto dagli articoli 13, comma 3, 18, comma 3, del D.M. 15/03/2018 “tax credit produzione nazionale” e dagli articoli 6, comma 3, 11, comma 3, 23, comma 3 del D.M. 15/03/2018 “altri tax credit”, chiarisce che i crediti d’imposta autorizzati nel 2020 potranno essere utilizzati anche nel 2021 e nei successivi anni presenti nel piano di utilizzo di ciascuna domanda, indicando nell’F24 quale anno di riferimento 2020.

Non sarà quindi necessario procedere ad alcuna variazione del piano di utilizzo contenuto nelle domande già approvate. L’avviso, viene ancora chiarito nell’avviso, ha valenza anche in relazione alle linee di intervento non ricomprese negli articoli sopra indicati e alla procedura della cedibilità, prevista dall’art. 8, del D.M. 15/03/2018 “tax credit produzione nazionale” e dall’art. 31 del D.M. 15/03/2018 “altri tax credit”.

Decreto “Rilancio”: i chiarimenti per l’attività di Bed and Breakfast

Con la Circolare n. 25 del 20 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori risposte ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle principali misure del Decreto "Rilancio" (Decreto legge n. 34/2020) a sostegno delle imprese, lavoratori autonomi e dei cittadini per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID 19.

Relativamente all’attività di "Bed and Breakfast" il documento chiarisce che chi svolge questa attività in via imprenditoriale con partita iva può fruire del credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione dell’immobile corrisposti al proprietario, anche se l’immobile condotto in locazione e adibito all’esercizio dell’attività sia ad uso residenziale e non invece commerciale. Ciò che rileva è che l’immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all’attività di bed and breakfast svolta in via imprenditoriale.

Quanto è ammissibile l’accertamento induttivo puro

Con l’Ordinanza n. 16780 del 06.08.2020 la Corte di Cassazione chiarisce quali siano le condizioni per poter utilizzare il c.d. accertamento induttivo puro.

La Suprema Corte in particolare ha affermato che il discrimine tra l’accertamento condotto con metodo analitico extracontabile e quello condotto con metodo induttivo cd. puro sta nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non consente di prescindere del tutto dalle scritture contabili, essendo legittimato l’Ufficio accertatore solo a completare le lacune riscontrate, utilizzando anche presunzioni semplici, rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 2729 cod. civ.; nel secondo caso invece "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" risultano tali da inficiare integralmente l’attendibilità, e dunque l’utilizzabilità, degli altri dati contabili (apparentemente regolari), con la conseguenza che l’amministrazione finanziaria può "prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti", ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, privi dei requisiti previsti per la prova presuntiva dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ.

Sempre la medesima Ordinanza ha ribadito che costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui, in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario.

Per il testo integrale CLICCA QUI.

Decreto “Rilancio”: dall’Agenzia delle Entrate ulteriori chiarimenti per associazioni, operatori e cittadini

Con la Circolare n. 25 del 20 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate, in aggiunta ai documenti di prassi e chiarimenti pubblicati tra maggio e agosto scorsi, fornisce ulteriori risposte ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle principali misure del Decreto “Rilancio” (Decreto legge n. 34/2020) a sostegno delle imprese, lavoratori autonomi e dei cittadini per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID 19.

I chiarimenti forniti nel documento sono suddivisi in 4 aree tematiche:

  • sostegno alle imprese e all’economia
  • altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali
  • misure fiscali
  • misure per l’editoria.

Tra questi, i principali riguardano le disposizioni in materia di Irap al contributo a fondo perduto, le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, la cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione.

CLICCA QUI per accedere alla Circolare.

Spese di istruzione scolastica: l’invio dei dati obbligatorio a partire dal periodo d’imposta 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 20-08-2020 è stato pubblicato il Decreto 10 agosto 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che fornisce istruzioni in merito alle modalità di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese di istruttoria scolastica, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, i soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, costituenti il sistema nazionale di istruzione, ossia le scuole statali e paritarie private e gli enti locali.

Le comunicazioni delle spese che danno diritto a detrazioni dall’imposta o a deduzioni dal reddito e dei rimborsi effettuati nei confronti degli iscritti devono essere effettuate in via facoltativa con riferimento agli anni d’imposta 2020 e 2021 e obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2022.

Superbonus del 110% – Pronte le regole ed il modello per la cessione

Possono accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. Via libera al Superbonus anche per imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata. Rientrano inoltre nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione). Sono solo alcuni dei chiarimenti interpretativi contenuti nella circolare n. 24/E dell’08.08.2020, sull’incentivo introdotto con il DL Rilancio.

Viene approvato, inoltre, col provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, il modello di Comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell’opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo.

La Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato dal provvedimento del 08 agosto 2020.

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

I cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.

Qui la Circolare n. 24/2020.
Qui il modello per la cessione.

il-testo-del-dpcm-11-marzo-2020-sulla-chiusura-delle-attivita-commerciali

FV – nella sezione download l’informativa n. 32 del 28 agosto

Nella sezione download pubblicata l’informativa n. 32 del 28 agosto 2020.
Non c’è pace neppure in agosto, uno stillicidio di norme da decreti legge, conversione in legge di decreti precedenti, decreti attuativi, circolari dell’agenzia delle entrate; gli aiuti derivanti dagli effetti dell’emergenza sanitaria sono ora rappresentati da crediti di imposta.
Il Decreto Legge 104 emanato il 14 agosto e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 agosto (quando mai in precedenza a ferragosto “usciva” la Gazzetta Ufficiale?) ha istituito nuovi crediti di imposta, così l’attività dello studio, ufficialmente chiuso per il periodo feriale, non si è fermata, quantomeno per fornire le dovute informazioni ai clienti e per organizzare le verifiche necessarie circa la spettanza o meno dei crediti di imposta.
Nell’informativa troverà le seguenti notizie
• Credito di imposta per sponsorizzazioni (in particolare nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche)
• Ristorazione: fondo per la filiera
• Secondo acconto imposte novembre 2020 posticipato al 2021
• Rivalutazione dei beni di impresa
• Esonero dal versamento della seconda rata IMU
• Incremento 2020 della deduzione forfetaria per autotrasportatori
• Prezziario delle opere edili ed impiantistiche della provincia di cuneo
• Apertura di sportello della Camera di Commercio a Mondovì
• Prorogati i termini per la rendicontazione del 5 per mille
• Guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni per le persone con disabilità (aggiornata ad agosto 2020)dl 104 del 14 agosto

gasolio-autotrasportatori-riduzione-accise-ii-trimestre-2020

FV – DEDUZIONI AUTOTRASPORTATORI: IL MEF FISSA GLI IMPORTI PER IL 2019

Il 18 agosto 2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito, come consuetudine con un comunicato stampa, l’importo delle deduzioni forfetarie spettanti agli autotrasportatori per l’anno 2019 in euro 48,00/giorno per i trasporti effettuati dal titolare /soci oltre il territorio comunale ed in euro16,80 (cioè il 35% di 48,0o euro) per i trasporti effettuati all’interno del comune.
Questo il testo del comunicato stampa:
18-08-2020
Si comunica che, in virtù dell’incremento delle risorse disposto con l’articolo 84 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2020 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.
Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2019, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

L’Agenzia Entrate denuncia nuovi tentativi di phishing: attenzione alle false email in circolazione

Con Comunicato Stampa del 5 agosto l’Agenzia delle Entrate informa che sono in corso nuovi tentativi di phishing a danno dei contribuenti, che si realizzano attraverso email che sembrano essere riconducibili all’Agenzia delle Entrate, che riportano come oggetto la dicitura “L’ufficio delle imposte d’italia ti avvisa del debito” e invitano a cliccare su un link per prendere visione di una notifica.

L’Agenzia, totalmente estranea a questo tipo di comunicazioni, se ne dissocia ed nvita gli utenti a cestinare immediatamente questi messaggi senza aprire i collegamenti, in quanto trattasi unicamente di tentativi di acquisire informazioni riservate dei destinatari.

L’Agenzia precisa infine che non vengono mai inviate per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti; queste, infatti, sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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