186.304 milioni di euro le entrate tributarie dei primi 6 mesi dell’anno

Nel Comunicato Stampa n. 180 del 5 agosto il Ministero dell’Economia e delle Finanze segnala che le entrate tributarie erariali del periodo gennaio-giugno 2020 ammontano a 186.304 milioni di euro e registrano una riduzione del 7% (13.983 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nel report pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze il Ministero evidenzia quanto la variazione negativa rifletta sia il peggioramento congiunturale sia le misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. La sensibile diminuzione di gettito, riscontrata già nei mesi precedenti, è stata determinata dagli effetti del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità), che ha disposto il rinvio dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, fiscalmente domiciliati nel territorio dello Stato.

Una variazione positiva si è registrata invece nel mese di giugno, dove le entrate tributarie hanno segnato un +3,7%, e che deriva dall’andamento delle imposte dirette (+4.974 milioni di euro, +25,7%), mentre le imposte indirette continuano a segnare un importante calo (-3.657 milioni di euro, -23%) dovuto principalmente al risultato dell’IVA sugli scambi interni (-1.693).

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Omessa presentazione dichiarazione annuale IVA: legittima l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e l’emissione della cartella di pagamento

In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, con l’Ordinanza n. 14059 del 7 luglio 2020.

Registro proporzionale alla sentenza che accerta la vendita simulata

A prescindere dalle conseguenze civilistiche derivanti dalla constatazione della finta stipula, ai fini fiscali il falso trasferimento di partecipazioni deve ritenersi avvenuto a tutti gli effetti.

La sentenza che accerta la simulazione assoluta di un contratto avente ad oggetto la cessione di una partecipazione societaria, sconta l’imposta di registro con l’aliquota dell’1%, trattandosi di un provvedimento giurisdizionale che accerta diritti a contenuto patrimoniale.
Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 12796 del 26 giugno 2020.

Documenti Agenzia Entrate: chiarimenti su accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato

Con il provvedimento del 4 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate disciplina i criteri e le modalità per l’esercizio, presso l’Agenzia stessa, dei seguenti tre tipi di accesso:

  • accesso documentale;
  • accesso civico semplice;
  • accesso civico generalizzato.

L’accesso, viene chiarito nel documento, si esercita relativamente ai dati e ai documenti formati o detenuti dall’Agenzia al momento della richiesta e l’Agenzia non è tenuta ad elaborare dati in proprio possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Nel provvedimento vengono inoltre definiti i soggetti legittimati a presentare la richiesta e i casi di esclusione o diniego.

Superbonus 110%: le alternative alle detrazioni

Come noto, l’art. 121 del Decreto Rilancio dispone che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al paragrafo successivo possono optare, alternativaente, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:

– per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.
– per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

L’Agenzia delle Entrate, nella Guida sul Superbonus al 110% recentemente pubblicata, chiarisce quali sono gli interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto di cui sopra.

In particolare, l’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio previsto dal TUIR (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici);
  • riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus (interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico);
  • adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
  • installazione di impianti fotovoltaici, inclusi quelli che danno diritto al Superbonus;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

Bonus vacanze: più di 1 milione quelli erogati, per un valore di 450 milioni di euro

E’ l’Ufficio Stampa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) a segnalarlo. Da quando la misura è entrata in vigore, si è superato il milione di “bonus vacanze” erogati, per un valore economico di 450 milioni di euro, e continuano ad aumentare le strutture ricettive che aderiscono a questa importante iniziativa che supporta il turismo e la spesa delle famiglie a reddito medio basso.
Secondo il Ministro Dario Franceschini i numeri dei bonus ottenuti attraverso l’app IO sono ancora in crescita.
“Al momento sono oltre 140mila le famiglie che hanno già speso i bonus in circa 10mila strutture”, spiega il Ministro, “immettendo così nel settore turistico oltre 60 milioni di euro. Un modo efficace per sostenere le imprese turistiche e le famiglie italiane. Ma anche in vacanza occorrono prudenza e rispetto delle regole”.

Ma dove viene maggiormente utilizzato il “Bonus vacanze”?

Le spese, secondo i dati forniti dall’Agenzia Entrate, seguono più o meno i normali flussi del turismo interno, ed in particolare si sono concentrate in Emilia Romagna, Puglia e Toscana dove, nell’insieme, è stato utilizzato più di un terzo dei bonus erogati.
Più nel dettaglio, in Emilia Romagna è stato speso il 16% dei bonus per un valore di più di 9,5 milioni di euro, in Puglia il 10% per un valore di oltre 6 milioni di euro ed in Toscana circa il 7% per un valore di più di 4 milioni di euro.

A livello nazionale sono circa 10 mila le strutture dove è già stato possibile spendere i bonus, concentrate, in particolare, in Emilia Romagna (13% del totale), Trentino Alto Adige (9%) e Toscana (7%).

Non c’è esenzione Iva se manca la “gestione globale” della casa di riposo

Per beneficiare dell’esenzione da Iva le prestazioni di servizi svolte dalla società presso una Rsa è necessario che vi sia la gestione "globale" della casa di riposo.

Di conseguenza, è possibile riconoscere l’esenzione da IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n.21) del Decreto IVA solo a seguito della stipula del nuovo contratto, che preveda i servizi in aggiunta alle prestazioni già rese in base al contratto in corso di esecuzione.
Ciò non toglie che le "singole prestazioni" previste dall’attuale contratto possano essere fatturate in regime di esenzione IVA ove abbiano le caratteristiche per rientrare in una delle fattispecie previste dal citato articolo 10.

Questa, in sintesi, la Risposta n. 240 del 3 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Indebita compensazione: a nulla rileva la mancata registrazione dell’operazione nel cassetto fiscale

Con la Sentenza n. 23027 del 23 giugno 2020 la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, si è espressa in tema di reati tributari ed ha chiarito che il delitto di indebita compensazione (art. 10-quater del d.lgs. 74/2000) si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato, in cui si perfeziona la condotta decettiva del contribuente e si realizza il mancato versamento, per effetto della compensazione dei debiti verso l’Erario con crediti in realtà non spettanti secondo la normativa.
Di conseguenza, a nulla rileva la mancata registrazione dell’operazione nel cd. cassetto fiscale, documento che ha valenza ricognitiva del rapporto obbligatorio inter partes, ma privo di effetti costitutivi o modificativi.

Riscossione canoni immobili sequestrati: è l’amministratore giudiziario il soggetto tenuto agli adempimenti Iva

Con il Principio di diritto n. 11 del 31 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, relativamente agli adempimenti IVA concernenti la riscossione di canoni relativi ad immobili sequestrati, il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale, in luogo e per conto del locatore, è da individuarsi nell’amministratore giudiziario, per l’intero periodo di affidamento dell’incarico risultante dal provvedimento del giudice.

Questo per tre motivi:

  • il titolare dei beni, in attesa della confisca definitiva o della restituzione al proprietario, non è individuato a titolo definitivo e per questo motivo non ha la disponibilità dei medesimi;
  • la veste di soggetto passivo d’imposta spetta a colui che assume, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati e, quindi, il soggetto passivo d’imposta è individuato a posteriori, seppure con effetto ex tunc, nello Stato o nell’indiziato, a seconda che il procedimento si concluda con la confisca oppure con la restituzione dei beni;
  • l’amministratore giudiziario, in pendenza di sequestro, non assume un’autonoma soggettività d’imposta ma opera nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato.

Dl Rilancio “post conversione”: le novità in tema di rafforzamento del sistema delle start-up innovative

Il 18 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto Decreto “Rilancio”), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le principali novità introdotte durante l’iter parlamentare una riguarda l’Art. 38, commi 7-9 (Rafforzamento del sistema delle start-up innovative).

L’investimento massimo in start-up o in Pmi innovative, detraibile nella misura del 50%, è innalzato da 100mila a 300mila euro annui. La detrazione in questione spetta, fino al tetto indicato, prioritariamente rispetto a quella disciplinata dall’articolo 29 del Dl n. 179/2012, fruibile invece sulla parte di investimento eccedente, comunque nei limiti del regolamento unionale sugli aiuti de minimis.

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