Al via i nuovi contributi per moto e scooter elettrici o ibridi

Il Ministero dello Sviluppo Economico illustra le nuove misure, diventate operative con la conversione in legge del Decreto Rilancio, che ridefiniscono i contributi dell’ecobonus per l’acquisto di moto e scooter elettrici o ibridi.

Per veicoli nuovi di categoria L a due, tre o quattro ruote, ibridi o elettrici (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e) è stato, infatti, introdotto sia il contributo al 30% del prezzo d’acquisto senza ricorrere alla rottamazione, sia aumentato al 40% il contributo già previsto con la rottamazione.

Nello specifico, le percentuali dell’ecobonus sono state ridefinite nel seguente modo:

  • 30% del prezzo d’acquisto fino a massimo 3.000 euro senza rottamazione;
  • 40% del prezzo d’acquisto fino a massimo 4.000 euro con rottamazione.

Sulla piattaforma online ecobonus.mise.gov.it è quindi già possibile prenotare il contributo per l’acquisto con la rottamazione mentre prossimamente, segnala il MISE, potrà essere prenotato il contributo senza rottamazione.

Superbonus al 100%: è sempre obbligatorio effettuare uno degli interventi trainanti?

L’Agenzia delle Entrate, nella Guida sul Superbonus al 110% recentemente pubblicata, chiarisce che, per ottenere la detrazione o il credito d’imposta al 110%, è sempre obbligatorio effettuare uno degli interventi trainanti, salvo l’ipotesi in cui l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, o gli interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

In questi casi la detrazione o il credito d’imposta si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, previsti dall’ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, ferma restando la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Nozione di “mercati regolamentati”: in consultazione la bozza di circolare dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di circolare sulla “Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi” ed invita gli operatori interessati ad inviare osservazioni e commenti all’indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it entro il 14 settembre 2020.
I contributi inviati saranno utili per la stesura della circolare definitiva.
In considerazione dell’evoluzione dei mercati finanziari e della nascita dei “sistemi multilaterali di negoziazione”, precisano le Entrate, è nata infatti la necessità di pervenire a una nozione di “mercato regolamentato” più aderente all’attuale scenario economico.

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i contributi per gli autotrasportatori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 12 maggio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti nel settore dell’autotrasporto.

L’agevolazione è finalizzata ad incentivare l’acquisizione, anche in leasing, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci, nonché rimorchi e semirimorchi, con determinate caratteristiche tecniche indicate nella norma. Possono godere di tali contributi le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi, nonchè le società risultanti dall’aggregazione di dette imprese, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1071/2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate iscritte all’albo nazionale delle imprese che esercitano l’attività di autotrasporto.

Con apposito decreto ministeriale, che verrà pubblicato, saranno stabilite le modalità di presentazione delle domande, nonché i conseguenti adempimenti.

ENPAB: istituite le causali contributo per il versamento all’Ente

Con la convenzione del 28 luglio 2020 stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Biologi (E.N.P.A.B.) è stato regolato il servizio di riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al citato Ente.

Con la Risoluzione n. 45/E del 29 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire il versamento dei suddetti contributi tramite il modello F24, ha istituito i seguenti codici tributo:

“E095” denominato “ENPAB – CONTRIBUTI CORRENTI”;
“E096” denominato “ENPAB – CONTRIBUTI PREGRESSI”;
“E097” denominato “ENPAB – RATEAZIONI CONTRIBUTIVE”;
“E098” denominato “ENPAB – RISCATTI”;
E099″ denominato “ENPAB – CONTRIBUTI VOLONTARI”.

Le suddette causali, precisano le Entrate, sono operativamente efficaci a partire dal 1° agosto 2020.

Tax credit sale cinematografiche: online gli elenchi dei beneficiari

Con decreto direttoriale del 27 luglio 2020 sono stati pubblicati gli esiti delle istruttorie effettuate sull’ammissibilità delle richieste definitive pervenute, ai sensi del Capo III del “D.M. altri tax credit". Il Decreto contiene l’elenco dei beneficiari e i relativi crediti d’imposta.

Il MiBACT (Direzione generale Cinema e audiovisivo) precisa che, tale pubblicazione, costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non si procederà all’invio a mezzo PEC delle singole comunicazioni di riconoscimento.

Ai sensi dell’art. 13 del “D.M. altri tax credit”, il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta. Inoltre, precisa la Direzione Generale, il suddetto decreto non contiene le domande finora istruite per le quali è stato già comunicato il riconoscimento del credito d’imposta a mezzo Pec e nei precedenti decreti direttoriali e che le ulteriori richieste per le quali l’istruttoria è in fase di perfezionamento faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della DG Cinema e Audiovisivo.

Assistenza persone non autosufficienti: spese detraibili anche se il familiare non è fiscalmente a carico

L’art. 15, comma 1, lett. i-septies, del Tuir riconosce, agli addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti, una detrazione del 19% per le spese sostenute.
Come precisato nella Risoluzione n. 397 del 22 ottobre 2008 dell’Agenzia Entrate la detrazione spetta anche qualora tali prestazioni di assistenza siano rese da una casa di cura o di riposo e quando le spese siano state sostenute per un familiare anche non fiscalmente a carico.

Per poter usufruire dell’agevolazione il reddito complessivo annuo non deve essere superiore a 40.000 euro e la documentazione delle spese sostenute deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza.
Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo. In caso di prestazioni rese da una casa di cura o di riposo la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli relativi ad altre prestazioni fornite dall’istituto.

La sospensione feriale dei termini

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto. La sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.

Le scadenze tributarie sono prorogate al 20 agosto, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.

In particolare, nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali: è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso; sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente; sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie.

La sospensione dei termini non si applica invece alla notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia.

I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.

La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.

La proroga dello stato d’emergenza

Nella giornata del 28 luglio il Senato ha approvato la proroga dello stato d’emergenza fino al 15 ottobre 2020.

La decisione ora è al vaglio del Consiglio dei Ministri.

La proroga si renderebbe necessaria per continuare a beneficiare di misure necessarie di precauzione e per consentire, anche da un punto di vista tecnico la gestione di eventi quali le elezioni amministrative, le partite di calcio, rientro a scuola ed i concerti.

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