Decreto “Rilancio”: le novità sul superbonus al 110%

Il 18 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto Decreto "Rilancio"), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le principali novità introdotte durante l’iter parlamentare una riguarda l’Art. 119 – (Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).

Le nuove disposizioni prevedono quanto segue:

  • sono agevolabili anche i lavori di efficientamento energetico riguardanti le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo dall’esterno (ad es. villette a schiera);
  • la detrazione per l’isolamento termico spetta anche per le superfici inclinate e non solo per le superfici opache orizzontali e verticali. Possibile quindi la coibentazione di qualsiasi tipo di tetto;
  • i limiti di spesa agevolabile sono differenziati in base alla tipologia degli edifici: 50mila per gli edifici unifamiliari, 40mila per i condomìni fino a otto unità immobiliari, 30mila per quelli più numerosi (valori da moltiplicare per il numero delle unità che compongono l’edificio);
  • per la climatizzazione invernale sono utilizzabili anche gli impianti a collettori solari e, nei soli nei comuni montani, pure l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera, nelle zone non metanizzate è “premiata” anche l’installazione di caldaie a biomassa con valori di emissioni almeno per la classe 5 stelle. Il tetto di spesa agevolabile, inizialmente fissato a 30mila euro, è sceso, per i lavori sulle parti comuni degli edifici, a 20mila euro – moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio – nei condomìni fino a otto unità e a 15mila euro in quelli più grandi; resta a 30mila euro per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera;
  • per gli immobili sottoposti a vincolo e dove i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono gli interventi “trainanti” (coibentazione e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale), il superbonus spetta per qualunque opera che migliora la prestazione energetica di due classi ovvero, se ciò non è possibile, fa conseguire la classe energetica più alta;
  • la detrazione del 110% spetta anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione;
  • per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti aventi le stesse finalità sociali, il superbonus avrà un extra time di sei mesi, fino al 30 giugno 2022;
  • sismabonus al 110% anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento o adeguamento antisismico sull’edificio.

Secondo la Cassazione escluso il contraddittorio preventivo se gli studi di settore sono solo lo spunto per l’accertamento

La Corte di Cassazione, sez. V con l’ordinanza n. 15194 del 16.07.2020 ha stabilito che il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo se l’accertamento fiscale si basi esclusivamente sui parametri o sugli studi di settore, in quanto tale procedura costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui all’art. 39 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, ma l’affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili.

Nel caso di specie invece l’accertamento scaturiva dall’antieconomicità della gestione aziendale per quattro anni di imposta consecutivi, dal 2004 al 2007, in cui il valore dei ricavi dichiarati aveva pareggiato quasi i costi sostenuti e dall’incoerenza della percentuale di ricarico praticato sul venduto che era risultata molto inferiore a quella normalmente praticata nel settore di appartenenza.

Un accertamento tributario può dirsi basato su uno studio di settore, perciò, sol quando trovi in esso il suo fondamento prevalente e ciò non poteva dirsi nel caso affrontato, in quanto era emersa in primo luogo, la antieconomicità della gestione aziendale.

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Approvata la Legge di conversione del Decreto “Rilancio”: le principali novità introdotte durante l’iter parlamentare

Il 18 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto Decreto "Rilancio"), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le principali novità introdotte durante l’iter parlamentare una riguarda l’Art. 26 – (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni), che prevede che possano accedere al credito d’imposta su perdite registrate nel 2020 e al fondo Patrimonio Pmi anche le società "in concordato preventivo di continuità, con omologa già emessa, in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto" (Decreto "Rilancio").

Società benefit: dal Decreto “Rilancio” credito d’imposta del 50% dei costi di costituzione o trasformazione

Il 18 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto Decreto "Rilancio"), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al fine di sostenere il rafforzamento, nell’intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, durante l’iter parlamentare è stato introdotto l’Art. 38-ter – (Promozione del sistema delle società benefit), che prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione per l’anno 2021.

Contributo a fondo perduto indebito: protocollo d’intesa Agenzia Entrate e Guardia di Finanza

L’Agenzia delle Entrate informa che, a breve, siglerà con la Guardia di Finanza un protocollo d’intesa per prevenire e contrastare qualsiasi tentativo di frode relativo alle richieste di contributo a fondo perduto.

A poco più di un mese dall’apertura del canale dedicato sono infatti partiti i controlli per bloccare le eventuali richieste illecite e verificare la reale spettanza del beneficio di coloro che, o per mancanza di requisiti o per averli creati illecitamente, non ne avevano diritto.

L’attività di verifica in tempo reale, precisa l’Agenzia, è stata possibile grazie all’incrocio dei dati contenuti nelle banche dati a sua disposizione e facilitata anche dalle informazioni provenienti dalla piattaforma della fatturazione elettronica, che ha permesso di intercettare i "non aventi diritto" al contributo.

Reddito di emergenza: per la richiesta tempo fino al 31 luglio

Dal 18 luglio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha lanciato una campagna di comunicazione dedicata al Reddito di emergenza, la misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta dal Decreto "Rilancio" a supporto dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tutto ciò che c’è da sapere sulla misura, requisiti, importi possibili e come richiederla, sono contenuti nella sezione dedicata del sito del Ministero del Lavoro e nel video realizzato che informa, in particolare, sulla possibilità di beneficiare del Reddito di emergenza, sulle modalità per presentare la domanda e sulla scadenza dei termini, fissata per il 31 luglio 2020.

Per maggiori informazioni è possibile consultare anche la Circolare dell’Inps dedicata.

Il Decreto “Semplificazioni” in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU.

Il Decreto, in particolare, contiene:

  • Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia (Titolo I);
  • Semplificazioni procedimentali e responsabilità (Titolo II);
  • Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (Titolo III);
  • Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy (Titolo IV).

Notifiche degli atti tributari solo presso il domicilio fiscale del contribuente

Con l’ordinanza del 03.12.2019, n. 31479 la Corte di Cassazione affronta un curioso caso, ovvero la notifica degli atti tributari all’indirizzo indicato per il servizio “seguimi” di Poste Italiane. La Corte di Cassazione afferma che non può essere equiparato al domicilio eletto dal contribuente. Quest’ultimo, regolato dall’art. 60 del D. P. R. n. 600 del 1973, è l’unico ad integrare i requisiti formali necessari a raggiungere l’obiettivo della notificazione. Spiegano i giudici che, invece, il servizio “seguimi” non ha alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni. Infatti l’indicazione di un nuovo indirizzo al quale recapitare la corrispondenza non può in alcun modo assurgere ad elezione di domicilio ai sensi della lettera d) dell’art. 60 del citato decreto, in assenza dei requisiti formali prescritti dalla norma.

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Installazione colonnina di ricarica veicolo elettrico destinata ad uso privato: chiarimenti sull’aliquota IVA da applicare

Con la Risposta n. 218/E del 14 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non può essere applicata l’aliquota ridotta del 10% all’installazione delle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici destinate esclusivamente ad uso privato. I punti di ricarica, infatti, essendo ad uso esclusivamente privato, non sarebbero agevolabili come opere di urbanizzazione primaria.

Diverso invece il caso in cui, unitamente alle colonnine di ricarica, sia fornito ed installato anche l’impianto fotovoltaico, costituendo insieme un’unica struttura. In questa ipotesi può essere applicata l’Iva al 10% prevista dai numeri 127-quinquies e 127-septies del Dpr n. 633/1972.

Stabilite le modalità di informazione delle trattenute delle quote associative sindacali

L’Inps, con la Circolare n. 85 del 14 luglio 2020, illustra le disposizioni normative di cui al decreto ministeriale n. 31/2020, relative all’obbligo per gli enti erogatori di trattamenti pensionistici di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti un’informazione precisa e puntuale circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.

L’articolo 1 del citato decreto stabilisce, come prioritaria, la modalità telematica di esposizione delle quote associative sindacali, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di informazione, precisa e puntuale, posto a carico degli enti erogatori dei trattamenti pensionistici.
Questa modalità, precisa l’Istituto, deve essere adottata sia nella fase di liquidazione del provvedimento di pensione sia in quella di erogazione della pensione medesima, e nello specifico:

  • nel provvedimento di liquidazione della pensione;
  • nei cedolini mensili;
  • nella certificazione annuale della pensione.

In riferimento a quanto previsto dall’articolo 1 del citato decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 31/2020, nel caso di presentazione di delega sindacale contestuale alla domanda di pensione inoltrata all’Inps, l’informazione relativa all’applicazione della trattenuta viene rappresentata nel provvedimento di liquidazione della pensione.

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