Stabilite le modalità di informazione delle trattenute delle quote associative sindacali

L’Inps, con la Circolare n. 85 del 14 luglio 2020, illustra le disposizioni normative di cui al decreto ministeriale n. 31/2020, relative all’obbligo per gli enti erogatori di trattamenti pensionistici di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti un’informazione precisa e puntuale circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.

L’articolo 1 del citato decreto stabilisce, come prioritaria, la modalità telematica di esposizione delle quote associative sindacali, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di informazione, precisa e puntuale, posto a carico degli enti erogatori dei trattamenti pensionistici.
Questa modalità, precisa l’Istituto, deve essere adottata sia nella fase di liquidazione del provvedimento di pensione sia in quella di erogazione della pensione medesima, e nello specifico:

  • nel provvedimento di liquidazione della pensione;
  • nei cedolini mensili;
  • nella certificazione annuale della pensione.

In riferimento a quanto previsto dall’articolo 1 del citato decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 31/2020, nel caso di presentazione di delega sindacale contestuale alla domanda di pensione inoltrata all’Inps, l’informazione relativa all’applicazione della trattenuta viene rappresentata nel provvedimento di liquidazione della pensione.

Clicca qui per leggere il testo integrale della Circolare.

Excel Leasing nuova versione: la PROMOZIONE scade tra pochi giorni!

Abbiamo pubblicato la nuova versione del software Excel Leasing, il software in MS Excel per la gestione contabile dei contratti di leasing, che consente di gestire l’anno di riferimento dei prospetti di riepilogo elaborati.

Il software ha la possibilità di gestire sia la c.d. moratoria ex lege che l’ipotesi di dilazione per accordi contrattuali successivi del periodo di durata del contratto di leasing, con possibilità di gestire la sospensione di canoni leasing prevista dall’art. 56 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”).
Calcola sia la c.d. deduzione per super ammortamento che la c.d. deduzione per iper ammortamento.

Il software è IN PROMOZIONE a 70,00 euro (oltre ad Iva) FINO AL 22 luglio!

CLICCA QUI.

Bonus vacanze: chiarimenti sulla verifica dell’ISEE

L’art. 176 del Decreto "Rilancio" ha previsto, in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito (tax credit vacanze) utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed &breakfast.

Quando si richiede il bonus, l’app IO verifica con i sistemi di INPS che il proprio ISEE sia sotto la soglia prevista, basandosi sull’importo calcolato a partire dai dati inseriti nell’ultima Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata per il proprio nucleo familiare. Se a INPS non risulta alcuna DSU in corso di validità per la tua famiglia, IO avvisa con un messaggio sull’app e si potrà richiedere nuovamente il Bonus, solo dopo aver presentato una DSU attraverso i canali messi a disposizione dall’INPS.

Nel caso invece l’app avvertisse che la propria DSU presenta omissioni o diffornità è possibile interrompere la richiesta del Bonus e presentare una nuova DSU per aggiornare il proprio ISEE.
In questo caso, sarà possibile richiedere nuovamente il Bonus in un secondo momento; oppure si potrà verificare la DSU presentata all’INPS e – se è tutto corretto – proseguire comunque con la richiesta.
Nel caso di decidesse di proseguire con l’attivazione del Bonus, dopo averlo utilizzato presso la struttura turistica prescelta, si potrebbe essere chiamati a fornire la documentazione per provare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU.

I Commercialisti chiedono il rinvio dei versamenti a settembre

Il presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti, Massimo Miani, in una lettera inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e al Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, è tornato a chiedere la proroga al 30 settembre dei versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP 2020.
Gli studi professionali sono infatti oberati di lavoro e i contribuenti a corto di liquidità in una fase che resta economicamente eccezionalmente complessa.

La proroga, afferma Miani, dovrebbe essere disposta o quanto meno annunciata ufficialmente “con il massimo anticipo possibile rispetto alla data del 20 luglio, risolvendosi altrimenti in un ingiustificato “premio” ad esclusivo vantaggio dei contribuenti meno rispettosi delle scadenze”.

Nella lettera Miani ricorda come “in questi mesi difficili, caratterizzati prima dal lockdown e poi dalla complessa fase di riapertura delle attività economiche, gli studi dei Commercialisti sono stati impegnati più che mai ad assistere imprese, lavoratori e famiglie da un lato nelle valutazioni economiche e finanziarie relative alle scelte necessarie per affrontare le conseguenze del lockdown e dall’altro lato per assicurare loro l’accesso alle diverse misure di sostegno messe in campo dal Governo per l’emergenza, svolgendo in tal modo un ruolo fondamentale per la tenuta del tessuto economico-imprenditoriale del Paese”.

Emergenza COVID-19: pubblicato il DPCM 14 luglio 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 14-07-2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, sono prorogate sino al 31 luglio 2020.

Gli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al decreto.
Sono inoltre confermate e restano in vigore fino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.
Le disposizioni del decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il Garante privacy risponde su app nazionale di contact tracing e app regionali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato le risposte ai quesiti più comuni relativi alle problematiche connesse alla realizzazione dell’app nazionale di tracciamento, nonché di altre app da parte di soggetti pubblici o strutture sanitarie.

Le Faq, in particolare, contengono indicazioni di carattere generale, anche ispirate alle risposte fornite a reclami, segnalazioni, quesiti ricevuti dall’Ufficio in questo periodo di emergenza.

In riferimento all’app nazionale di contact tracing (app “Immuni”), già autorizzata dal Garante, l’Autorità ha ribadito che la sua installazione è su base volontaria e che dalla mancata installazione non può derivare alcuna conseguenza pregiudizievole (come, ad esempio, limitazioni nella fruizione di beni o servizi).

Anche per le app regionali non c’è nessun obbligato di installazione. La mancata installazione non porta alcuna conseguenza pregiudizievole per gli interessati e non condiziona l’accesso ad aree o territori.

Clicca qui.

Corte di Cassazione: novità normative del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale

La Corte di Cassazione ha pubblicato la relazione tematica. n. 56 dell’8 luglio 2020 che ha ad oggetto le novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale.

Viene affrontata, con la visuale della Massima Corte, la gestione dei contratti in genere e la loro esecuzione nel periodo di emergenza sanitaria, dando particolare rilevo a quelli che potrebbero essere i rimedi per il riequilibrio degli interessi delle parti, con particolare riferimento al principio di buona fede. Vengono poi trattate le tematiche inerenti il fallimento e le altre procedure concorsuali e di esecuzione del concordato.

Un utile strumento che può servire ad avere idee più chiare su molti argomenti di attualità.

Le novità della conversione in legge del decreto “Rilancio”

Il disegno di legge di conversione del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha ricevuto, dopo il voto di fiducia, l’approvazione definitiva della Camera.

Rispetto al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e attualmente in vigore, la versione del provvedimento presenta molte novità tra cui l’ulteriore rinvio del termine per la nomina degli organi di controllo o del revisore nelle Srl e nelle società cooperative costituite al 16 marzo 2019 e le modifiche all’ecobonus e al sismabonus.

Il testo, che ora è all’esame del Senato, non dovrebbe subire modifiche e l’approvazione definitiva dovrà avvenire entro il 18 luglio 2020.

Si riporta una sintesi delle principali novità in materia fiscale:

  • ulteriore rinvio del termine per la nomina degli organi di controllo o del revisore nelle Srl e nelle società cooperative costituite alla data del 16 marzo 2019; in particolare, si prevede lo spostamento della scadenza all’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021;
  • estensione della disciplina del sismabonus ed ecobonus alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, alle associazioni e società sportive dilettantistiche. È prevista anche l’estensione delle agevolazioni agli edifici plurifamiliari. Gli interventi di efficientamento energetico hanno subito una modifica in termini di limiti di spesa. Il sismabonus, infine, potrà essere applicato anche alle seconde case;
  • la precisazione che lo sconto in fattura o l’opzione della cessione del credito d’imposta può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all’art. 119 (ecobonus e sismabonus) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento;
  • la possibilità che il credito d’imposta per gli affitti venga riconosciuto, anche in assenza del requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19. Inoltre è stato previsto che alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d’imposta del 60 e del 30 per cento di cui sopra spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.

Crediti d’imposta locazioni: istituiti i codici tributo per l’utilizzo

Con la Risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei cessionari, tramite modello F24, dei crediti d’imposta relativi ai canoni di locazione di botteghe e negozi e degli immobili ad uso non abitativo, introdotti rispettivamente dall’articolo 65 del decreto “Cura Italia” e dall’articolo 28 del decreto “Rilancio”, ricevuti dagli stessi beneficiari dei bonus.

Si tratta, in particolare dei seguenti codici tributo:

  • “6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
  • “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.

Imposta di registro e risoluzione del contratto per mutuo dissenso: ordinanza Cassazione Civile

In tema d’imposta di registro, la risoluzione del contratto per mutuo dissenso è assoggettata a tassazione in misura proporzionale ai sensi dell’art.28, comma 2, del D.P.R. n.131 del 1986, in quanto regola residuale applicabile, rispetto a quella dettata dal comma 1 della stessa disposizione, ove la risoluzione del contratto non si fondi su clausole o condizioni contenute nel negozio da risolvere (o in un patto autonomo stipulato entro il secondo giorno successivo alla sua conclusione), senza che ciò si ponga in contrasto con il principio di capacità contributiva, atteso il nuovo passaggio di ricchezza correlato agli effetti ripristinatori e restitutori del mutuo dissenso, e non potendo peraltro applicarsi l’art.8, parte prima, della Tariffa allegata al d.P.R. n.131 del 1986, che riguarda la diversa ipotesi risoluzione giudiziale, che ha quale presupposto un "vizio di funzionamento" del rapporto e non la concorde volontà delle parti.

Questo, in sintesi, il contenuto dell’Ordinanza n. 12015 del 19 giugno 2020 della Corte di Cassazione, Sez. V Civile.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.