Crisi d’impresa: per i Commercialisti dare più tempo per la nomina dei revisori è “sbagliato e dannoso”

L’8 luglio la Camera ha votato la fiducia all Ddl di conversione del Decreto Rilancio che, tra l’altro, ha confermato lo slittamento dell’obbligo di nomina del revisore legale o dell’organo di controllo nelle Srl entro l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021, ossia nel 2022.

Proprio qualche giorno fa i Commercialisti avevano definito “sbagliato e dannoso” l”emendamento al Dl Rilancio approvato in Commissione Bilancio alla Camera che proroga al 2022 il termine per nominare gli organi di controllo o il revisore nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative costituite alla data del 16 marzo 2019.

Le società che si sono già dotate di organi di controllo, hanno dichiarato i Commercialisti, sono infatti almeno 50mila su 68mila e questo emendamento va di fatto a penalizzare ingiustamente le imprese che si sono impegnate a rispettare la norma, premiando invece quelle che finora non si erano messe in regola.

“Come troppo spesso accade in Italia, ha dichiarato il presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti Massimo Miani, “vengono “condonati” comportamenti non virtuosi”.
L’emendamento “è un colpo al sistema di allerta, ossia alla più rilevante novità introdotta dalla riforma della crisi di impresa, ma soprattutto a chi rischia di esserne vittima”.

 

Dalle aziende i primi segnali di ottimismo per la ripresa: indagine Cerved

Le imprese si lasciano alle spalle l’emergenza. Arrivano infatti dalle aziende i primi segnali di ottimismo per la ripresa secondo quanto contenuto in un’indagine realizzata da Innovation Team, società di ricerca del Gruppo Cerved.

Nella percezione delle aziende, comunque, l’impatto della crisi legata all’emergenza rimane comunque grave. Il 51,2% di queste prevede un -20% di fatturato rispetto all’anno precedente e per il 21,1% la perdita sarà di oltre il 50%. Diminuiscono, invece, le aziende che si considerano vulnerabili (dal 42,9% al 34,9%) e quelle a rischio sopravvivenza (dal 17,4% al 14,3%).

Il timore principale delle imprese è il ritardo nella ripresa dei consumi, che è passato nell’ultimo mese dal 43,2% al 58,2%. Le imprese più a rischio (il 20,6%) sono invece più preoccupate per le difficoltà finanziarie.

Segnali di fiducia invece sui tempi di ripresa. Per il 27,7% delle imprese ci sarà piena ripresa già entro fine anno, più della metà (56,1%) la prevede nel 2021. Solo per il 16,1% ci vorranno tempi più lunghi. Su questo punto la visione delle grandi e medie aziende è molto più ottimistica di quella delle imprese minori.

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Sono prova documentale i messaggi conservati nella memoria dei cellulari

Gli sms, così come i messaggi scambiati tramite app di messaggeria istantanea, conservati nella memoria di un apparecchio cellulare hanno piena natura documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p.

La Corte di Cassazione con la sentenza del 17.01.2020 n. 1822, nel pronunciarsi su un giudizio penale, ha enunciato tale importante principio che ha come principale conseguenza la piena utilizzabilità dei testi contenuti nei messaggi ai fini della decisione, ove ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti.

Le conseguenze di tale utilizzo possono ricadere quindi anche sull’attività amministrativa di accertamento seguita ad una notizia di reato.

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Corretta la notifica al portiere per l’avviso di accertamento

Non è nullo l’atto quando, essendo venuto a conoscenza del destinatario, questi ha potuto compiutamente esercitare il suo diritto attraverso la formulazione di puntuali difese.

La procedura riguardante la notifica dell’avviso di accertamento al portiere dello stabile del domicilio del contribuente, poiché sono risultati infruttuosi i precedenti tentativi di consegna presso i congiunti, deve ritenersi sanata a seguito dell’avvenuta costituzione in giudizio del contribuente stesso. Lo stabilisce la sentenza della Corte di cassazione n. 8713 dell’11 maggio 2020.

Dichiarazioni 2020: pubblicata “fuori tempo massimo” la Circolare dell’Agenzia Entrate su detrazioni e deduzioni fiscali

Con grave ritardo rispetto al consueto (negli anni scorsi le corrispondenti circolari erano state emanate nel mese di aprile e maggio) e “fuori tempo massimo” rispetto alla scadenza del 30 giugno 2020, l’Agenzia Entrate ha pubblicato la guida agli oneri deducibili e detraibili, nonché ai crediti d’imposta e al visto di conformità, ai fini della dichiarazione dei redditi 2020.

La Circolare 19/E dell’8 luglio 2020, di oltre 400 pagine, contiene anche l’elenco della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il Caf o il professionista abilitato deve verificare al fine dell’apposizione del visto di conformità. In sede di controllo documentale potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare.

E’ un ritardo certamente giustificabile alla luce dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dell’Agenzia. Purtroppo la stessa emergenza non è stata ritenuta sufficiente per concedere una proroga dei versamenti dovuti dai contribuenti, se non per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), e limitatamente al 20 luglio 2020.

Effetti della sentenza penale sul procedimento tributario

Nel contenzioso tributario nessuna automatica autorità di cosa giudicata è attribuibile alla sentenza penale irrevocabile emessa in materia di reati tributari, anche se i fatti esaminati sono gli stessi che fondano l’accertamento. Nel processo tributario, infatti, da un lato, vigono i limiti in tema di prova stabiliti dall’art. 7, comma 4, del D. Lgs. 546/1992, dall’altro, trovano ingresso anche presunzioni semplici, in assoluto non idonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Così spiegano i giudici della CTR Calabria con la sentenza del 27.01.2020 n.417.

Erano però i giudici della sezione n. 4 perché qualche giorno prima la stessa CTR Calabria, però la sezione n. 3, aveva detto l’esatto contrario, ovvero che il giudice tributario deve uniformarsi al giudizio penale, con la sentenza del 23.01.2020 n. 406.

Purtroppo, più frequentemente di quanto si pensi, i contrasti sorgono addirittura fra sezioni diverse della stessa commissione tributaria, con buona pace per il contribuente.

Clicca qui per il testo integrale della sentenza della CTR Calabria n. 417 e qui per la sentenza della CTR Calabria n. 406.

Deducibilità costi auto non strumentali anno 2020 (periodo d’imposta 2019)

Vi segnaliamo la versione aggiornata del foglio di lavoro MS Excel per il calcolo della deducibilità fiscale dei costi auto, utilizzabile per beni in proprietà, leasing, noleggio o comodato; in ambito aziendale o per uso promiscuo, con soggetto impresa o agente.

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Regime transitorio per i magistrati onorari in servizio prima dell’entrata in vigore del Dlgs n. 116/2017

L’articolo 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante "modifiche al testo unico delle imposte sui redditi", disciplina il trattamento fiscale, ai fini IRPEF, dei compensi da corrispondere ai giudici di pace.

Con la Risposta n. 202 del 6 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme percepite per l’attività di giudice di pace, in servizio alla data del 15 agosto 2017, sono soggette al regime transitorio previsto dal sopra citato decreto e, di conseguenza, devono essere considerate redditi assimilati a quello di lavoro dipendente "fino al quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto" (15 agosto 2021), anche se le prestazioni sono rese da un soggetto che esercita un’arte o professione ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR. Ciò comporta, peraltro, che, all’atto del pagamento di tali somme, dovrà essere operata la ritenuta di acconto IRPEF ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Le Entrate precisano inoltre che lo stesso giudice, incorrendo nella causa ostativa prevista dalla Legge di bilancio 2020 (per i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro), non può applicare il regime forfettario alla propria attività di lavoro autonomo.

Contributo a fondo perduto: se si chiude l’attività va restituito?

A questa domanda risponde l’Agenzia delle Entrate sulla propria rivista telematica FiscoOgggi, citando la Circolare n. 15/2020 della stessa Agenzia, nella quale viene chiarito che se, dopo l’erogazione del contributo a fondo perduto Covid-19 il beneficiario cessa l’attività, non è tenuto alla restituzione dell’importo ricevuto.

Nel caso di attività cessata dopo aver riscosso la somma l’eventuale atto di recupero del contributo è emanato nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate, che effettua il controllo dei dati dichiarati. Il soggetto che ha firmato l’istanza, dunque, è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, a richiesta, agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria.

Chiarimenti sulle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti politici

Con la Risposta n. 201 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le erogazioni liberali effettuate a favore di un Movimento politico, effettuate su conti correnti intestati alle articolazioni provinciali dello stesso partito, dotate di autonomia amministrativa e negoziale, possano godere della detrazione (art. 11 DL n. 149/2012) pari al 26% per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui, purché rispettino i requisiti di iscrizione del partito al registro nazionale e tracciabilità del versamento.

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