Primi chiarimenti dall’Agenzia Entrate per la fruizione del “Bonus vacanze”

Con la Circolare n. 18/E del 3 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il “Bonus vacanze” può includere anche i costi di servizi accessori, come quelli balneari, a condizione che siano indicati nella fattura emessa dall’unico fornitore scelto per trascorrere le vacanze. Può essere utilizzato presso un’impresa turistico ricettiva che gestisca alberghi oppure alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (come ad esempio resort, ostelli della gioventù, colonie marine, rifugi di montagna, bungalow per vacanze, bed&breakfast).

Ricordiamo che il “Bonus vacanze” è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive e bed & breakfast dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
L’agevolazione, quindi, spetta per soggiorni in relazione ai quali almeno un giorno ricada in questo periodo di riferimento. Inoltre, l’agevolazione spetta in relazione ad un unico soggiorno e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio.

Clicca qui per leggere la Circolare delle Entrate e qui per accedere all’area del sito del MiBACT dedicato al Bonus vacanze, con tutte le risposte alle domande più frequenti sul tema.

Modello RLI con “rinegoziazione dell’affitto”: online la nuova versione

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’ultima versione del Modello RLI (e relative applicazioni informatiche), che permette di comunicare al Fisco online anche la rinegoziazione del canone di locazione o di affitto. Tale atto, infatti, prima del periodo legato all’emergenza Covid-19, veniva presentato esclusivamente presso l’ufficio territoriale competente per la registrazione con la compilazione del modello 69.

In pratica, dal 3 luglio al 31 agosto si potrà registrare l’atto di rinegoziazione con due modalità:

  • telematicamente da casa utilizzando i software messi a disposizione dall’Agenzia (Rli);
  • comunicandolo all’ufficio in modalità agile con il modello Rli o con il modello 69 ;

Dal 1° settembre 2020, invece, per comunicare la rinegoziazione del canone dovrà essere utilizzato solo il modello Rli.

Contributo a fondo perduto: più di 890mila le istanze pagate

Sono più di 890mila gli ordinativi di pagamento emessi dal 15 giugno, giorno dell’apertura del canale dedicato dell’Agenzia delle entrate, per un importo complessivo 2,9 miliardi di euro.
Ad oggi sono 1.208.085 le istanze di contributo a fondo perduto provenienti da tutto il territorio nazionale.

Sono questi alcuni dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato Stampa del 4 luglio scorso.

Andando più nel dettaglio, relativamente alle tipologie di attività per cui è stato richiesto il contributo emerge che sono quasi 43mila le domande presentate dal comparto “commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli”, oltre 164mila da quello dei “servizi di alloggio e di ristorazione”, 162mila dal comparto “lavori di costruzione”, oltre 143mila dalle “attività manifatturiere”, 42mila dalle “agenzie di viaggio”, 40mila dal comparto “trasporto e magazzinaggio” e più di 35mila dalle “attività immobiliari”.

Guardando l’ambito regionale, 207.200 istanze provengono dalla Lombardia, seguita dalla Campania, (110.577) e il Lazio (105.010). Fra le altre regioni spiccano l’Emilia Romagna (94.457), la Toscana (89.704), il Piemonte (83.496), la Puglia (78.768), il Veneto (106.442) e la Sicilia (79.356). Le domande provengono in maniera pressoché omogenea da tutto il territorio nazionale.

La Cassazione precisa i contorni del reato di bancarotta fraudolenta

La Corte di Cassazione, Sez. V penale del 02.03.2020 n.18528 in relazione al reato di bancarotta preferenziale precisa che qualora il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, ai fini della configurabilità del reato, è necessario il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o almeno eguale, rimasti insoddisfatti per effetto del pagamento e non già di qualsiasi altro credito. Inoltre, quanto all’elemento soggettivo del reato, la medesima sentenza rileva che il dolo specifico richiesto consiste nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale.

Ciò non è ravvisabile, ad esempio, quando il pagamento sia stato fatto a favore di dipendenti e fornitori per la prosecuzione dell’attività ed al fine di evitare il fallimento, anche se il danneggiato possa essere l’Erario.

Per il testo integrale clicca qui.

Bonus facciate: come si utilizza

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto una detrazione del 90% spettante per le spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, denominato anche "bonus facciate".

Ma come si utilizza?
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.
I contribuenti interessati, inoltre, non possono cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante o optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.

Per maggiori informazioni consulta la Guida dell’Agenzia Entrate con tutte le informazioni utili per agevolare i contribuenti nella fruizione della detrazione.

Tutte le risposte alle domande sul “Bonus vacanze”

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti in tema di Bonus vacanze, il credito previsto dall’art. 176 del Decreto “Rilancio” a favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE fino a 40.000 euro, e che offre un contributo fino a 500 euro per i soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.
Può essere richiesto, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020, tramite IO, l’app dei servizi pubblici disponibile negli store online.

Tra i vari chiarimenti forniti il MiBACT precisa che il bonus vacanze può essere ceduto ad un altro nucleo familiare.
Una volta richiesto e attivato tramite l’app IO, è infatti possibile scegliere di usarlo per una vacanza in cui siano presenti tutti gli appartenenti al proprio nucleo familiare oppure solo alcuni; non è necessario, quindi, che sia la persona che l’ha richiesto a spenderlo, né che la stessa sia presente.
L’intestatario della fattura (o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale) emessa dal fornitore dei servizi turistici, chiarisce infine il Ministero, potrà beneficiare anche della detrazione fiscale prevista dal Bonus Vacanze nella dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo.

Il pagamento del canone Rai in bolletta è “conforme ai principi costituzionali”

La modalità di pagamento del Canone RAI nella bolletta riguardante la fornitura dell’energia elettrica è pienamente conforme ai principi costituzionali e, in particolare, a quanto disposto dall’articolo 97.
Così ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, con la sentenza n. 241/2 del 21 febbraio 2020.

Il fatto che l’Erario si avvalga di soggetti privati per le imposizioni fiscali, di cui è e resta responsabile, hanno chiarito i giudici della CTR, rientra infatti nella normale conoscenza dei contribuenti e risponde a criteri di praticità e efficienza.

Obbligo di conservazione delle scritture contabili non oltre i 10 anni

L’obbligo della conservazione delle scritture contabili ai soli effetti tributari, di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 600/73, anche oltre il termine decennale previsto dall’art. 2220 c.c., può applicarsi unicamente se l’accertamento iniziato prima del decimo anno non sia stato ancora definito. Richiamando detto principio della Corte di Cassazione, affermato nella sentenza n. 9834 del 13 maggio 2016, la CTR Toscana con la sentenza del 17.02.2020 n.190 rigetta l’appello dell’Agenzia delle Entrate che insisteva sulla legittimità dell’atto impositivo. Nel caso di specie l’accertamento tributario fondato sulla mancata produzione delle fatture di acquisto di beni ammortizzabili, era, infatti, iniziato dopo il decorso del termine decennale previsto per l’obbligo di conservazione della documentazione contabile da parte del contribuente.

Per il testo integrale clicca qui.

Notifica via posta della cartella di pagamento valida anche senza l’invio della raccomandata informativa

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12470 del 24.06.2020 affronta la questione relativa al perfezionamento del procedimento di notifica della cartella di pagamento a mezzo posta.

La Suprema Corte ritiene che avendo l’Agente della Riscossione notificato la cartella di pagamento ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R.n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, quindi nel caso di consegna non al diretto interessato ma di persone conviventi non è necessario l’invio della successiva raccomandata informativa (CAN).

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Crediti d’imposta per botteghe e negozi e per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda: le regole per la cessione

Allo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere gli operatori colpiti dalle conseguenze dell’emergenza i Decreti “Cura Italia” e “Rilancio” hanno introdotto alcune tipologie di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi.
Secondo quanto previsto dal Provvedimento del 1 luglio 2020 dell’Agenzia Entrate i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi oppure del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, che scelgono di cedere il credito, devono comunicare l’avvenuta cessione all’Agenzia delle entrate, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito modello, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

I soggetti che hanno ricevuto il credito, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari, comunicheranno l’accettazione tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, potranno quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.

Maggiori informazioni nel Provvedimento.

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