Locazione immobili commerciali: possibile optare per la cedolare secca anche successivamente

Come previsto dalla Circolare n. 8/2019 dell’Agenzia delle Entrate l’opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca.

Qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile però accedere al suddetto regime per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità). Entro lo stesso termine, è possibile revocare l’opzione per il regime della cedolare.

Nel caso specifico oggetto della risposta a interpello n. 198 del 1° luglio 2020, dunque, il contribuente che dal 1° gennaio 2019 ha locato un immobile commerciale scegliendo, al momento della registrazione del contratto, la tassazione ordinaria, può transitare nel regime della cedolare secca entro il 31 gennaio 2021.

Attenzione alle false email provenienti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate avvisa i contribuenti di nuovi tentativi di phishing realizzati attraverso email che riportano falsamente il logo dell’Agenzia delle Entrate, che hanno come oggetto la dicitura “IL DIRETTORE DELL’AGENZIA” ed il cui contenuto invita a prendere visione di documenti Office contenuti in un archivio .zip allegato al fine di verificare la conformità dei propri pagamenti.

Le Entrate informano che, naturalmente, le email non provengono dall’Agenzia stessa, ma costituiscono il tentativo di acquisire informazioni riservate dei destinatari.
Le informazioni personali, infatti, sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, non vengono mai inviate via mail comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti.

L’agenzia raccomanda, quindi, di verificare sempre preventivamente i mittenti sconosciuti, senza aprire allegati o seguire collegamenti presenti nelle mail (anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone) e, in caso di dubbio, di cestinare i messaggi.

Valutazione e controlli: informativa Consiglio Nazionale e FNC

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato l’informativa periodica “Valutazione e Controlli”, un focus sulle iniziative del Consiglio Nazionale in tema di principi di revisione e controlli interni, principi italiani contabili e principi italiani di valutazione.

Nella sezione dedicata ai Principi Contabili Nazionali, si fa un richiamo all’OIC 33, con il quale l’Organismo di Contabilità ha portato a termine il progetto di transazione agli OIC per le imprese che adottano gli IFRS.

Sono inoltre presenti:

  • un’analisi dell’impatto dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
  • una Comunicazione dell’Organismo di Contabilità relativa all’OIC 9;
  • un Documento interpretativo dell’Organismo di Contabilità;
  • un documento di ricerca in merito al trattamento contabile relativo alla cancellazione dell’imposta IRAP.

Nella sezione dedicata ai Principi Italiani di Valutazione è presente un documento che esamina gli aspetti più controversi in fase di valutazione ed identifica le soluzioni più adatte in base allo specifico contesto valutativo.

Nell’area dedicata invece ai principi di revisione, trova spazio il documento congiunto CNCDEC e FNC sull’attività svolta dai sindaci-revisori ai tempi dell’emergenza COVID-19, oltre al documento del CNDCEC relativo al primo incarico di revisione legale nelle nano-imprese.

L’informativa si chiude un paragrafo dedicato ai controlli interni.

Differito al 30 settembre il termine di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni sui conti finanziari (DAC2/MCAA/IGA)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto, causa emergenza sanitaria da COVID-19, il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni sui conti finanziari (DAC2/MCAA/IGA) per l’anno 2020 (relative al periodo di reporting 2019) da parte delle istituzioni finanziarie italiane.

In particolare, si legge nel Comunicato Stampa del 30 giugno del MEF, il differimento riguarda l’obbligo di comunicazione delle informazioni da scambiare con gli altri Stati membri UE (sulla base della direttiva 2014/107/UE, c.d. DAC2), con gli altri Paesi non UE (sulla base del Multilateral Competent Authority Agreement firmato il 29 ottobre 2014) e con gli Stati Uniti (nell’ambito dell’accordo intergovernativo ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 95 relativo alla implementazione della legislazione FATCA).

Nulla l’iscrizione ipotecaria sul fondo patrimoniale

Con una decisione che forse pur rispondendo a norme di diritto non rispecchia l’equità sostanziale, la CTR Veneto con la sentenza del 04.02.2020 n. 113 dichiara illegittima l’iscrizione ipotecaria sui beni conferiti in un fondo patrimoniale destinato a soddisfare i bisogni della famiglia se l’obbligazione tributaria deriva da proventi illeciti.

L’iscrizione ipotecaria (art. 77 D.P.R. n. 602/1973) è ammissibile anche sui beni appartenenti a un fondo patrimoniale nel caso in cui l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia, tuttavia, secondo il ragionamento del giudice tributario, occorre individuare il “fatto generatore dell’obbligazione” e se tale fatto è costituito dalla disponibilità di proventi di natura illecita, i beni costituiti in fondo patrimoniale potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori in assenza di una preventiva valutazione delle possibilità economiche familiari.

Ovvero l’Agenzia delle Entrate Riscossione doveva dimostrare, dato che era stata appurata la disponibilità di redditi leciti più che sufficienti al sostentamento di una famiglia media, che le somme di provenienza illecita servissero a mantenere il tenore di vita nel caso specifico.

Non avendo fornito tale prova l’iscrizione ipotecaria è illegittima.

Le perplessità derivano dal fatto che, a discapito dei contribuenti onesti, se invece i redditi fossero stati leciti e dichiarati l’iscrizione ipotecaria sarebbe stata considerata valida.

Per il testo integrale clicca qui.

Contributi per l’acquisto di veicoli ed emissioni ridotte: operativa la nuova fase

Il Ministero dello Sviluppo Economico ricorda che, il 18 giugno, è partita la nuova fase di prenotazione dei contributi per i veicoli nuovi a ridotte emissioni appartenenti alla categoria M1, omologati come autovettura e destinati al trasporto di persone.

Sono stati infatti stanziati ulteriori 20 milioni per l’anno 2020.
La scadenza della nuova fase di prenotazione è fissata al 31 dicembre 2020.

Qui la piattaforma dedicata, già operativa.

Diffusione del contante ed economia irregolare: quali correlazioni?

La riduzione della circolazione del contante per essere efficace necessita dell’esistenza di condizioni utili alla sua diffusione e attuazione, contemperando anche esigenze di natura sociale ed economica.
Su queste premesse si sviluppa l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dal titolo “L’uso del contante in Italia tra necessità e abitudini”, che si sofferma sugli effetti dei provvedimenti intervenuti negli ultimi anni in materia, sia nel nostro Paese che in Europa, comparandone in particolare l’incidenza sulla lotta all’evasione fiscale.

“Il limite alla circolazione del contante aiuta certamente a contrastare l’illegalità, ma gli interventi che vanno in questa direzione, per essere realmente incisivi, devono essere strutturali”, ha affermato il Presidente della Fondazione Studi, Rosario De Luca.

“Si pensi innanzitutto all’infrastruttura tecnologica, le cui carenze, ad esempio relative alla rete Internet, non agevolano l’uso delle carte di credito. Poi, aspetto non secondario è quello dei costi per il loro utilizzo, che incidono pesantemente sui pagamenti. Anche in questo caso l’esempio è semplice: se si usano 100 euro in contanti per un pagamento e quella somma viene immessa nel mercato, dopo avere effettuato diversi passaggi tra vari consumatori torna al primo utilizzatore con il medesimo valore. Se la stessa operazione viene eseguita con moneta elettronica, quei 100 euro saranno ridotti dagli oneri bancari e perderanno quindi il loro valore iniziale”.
Infine, ha affermato ancora De Luca, “è necessario armonizzare in tutti i Paesi dell’Unione il limite minimo in modo da evitare differenze che creino distorsioni nei mercati interni”.

Migliorano i tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze conferma il trend positivo dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni.
L’analisi dei pagamenti delle fatture commerciali ricevute dalle PA nel quinquennio 2015-2019 conferma infatti i miglioramenti già evidenziati nei precedenti aggiornamenti.
I dati del sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) rilevati a maggio 2020, segnalano che le fatture ricevute nel 2019 dalla PA sono 29,1 milioni, per un importo totale dovuto di 148,2 miliardi.

Clicca qui per leggere il report.

Come recuperare le accise sull’energia elettrica pagate nel 2010-2011

Si parla in questi giorni del diritto delle aziende a recuperare le addizionali provinciali pagate negli anni 2010-2011 al proprio fornitore di energia, ecco cosa dice esattamente la Corte di Cassazione con la sentenza del 23.10.2019 n. 27099:

  • obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell’Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
  • il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
  • i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
  • in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, ovvero le aziende, non ha diritto a chiedere direttamente all’Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
  • nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest’ultimo può esercitare avanti il tribunale ordinario l’azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore e non richiesta di rimborso in sede tributaria.

Da quanto sopra discende che le aziende hanno 10 anni di tempo per chiedere il rimborso di cifre che possono andare da qualche centinaio di euro a diverse migliaia a seconda del consumo effettuato.

Prima che il credito si prescriva occorre quindi raccogliere tutta la documentazione e agire con tempestività, quanto meno con la messa in mora che interrompa i termini.

Per il testo integrale della sentenza clicca qui.

Contributo a fondo perduto escluso da tassazione

Ricordiamo che il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Decreto “Rilancio” non è assoggettato ad alcuna ritenuta da parte di chi lo eroga.
E’ infatti escluso da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.

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