La dichiarazione dei redditi può sempre essere rettificata in sede contenziosa

Il contribuente in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione dei redditi, (Cass., Sezioni Unite, n. 13378 del 30.06.2016).

Quindi anche in sede d’impugnazione della cartella di pagamento, il contribuente può contestare il tributo richiesto e frutto di errore nella dichiarazione presentata, qualora da essa derivi l’assoggettamento del dichiarante ad un obbligazione tributaria più gravosa di quella previsto dalla legge e in contrasto con l’art. 53 Cost.

Nel caso di specie, quindi, la CTR Lazio con la sentenza del 09.04.2020 n.1289 riforma la sentenza impugnata e procede al ricalcolo delle imposte dovute.

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Riscossione: chiarimenti sulle disposizioni del Decreto “Rilancio”

Sul sito internet dell’Agenzia Entrate-Riscossione sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti relative alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”) in materia di riscossione.

Come noto, l’art. 154, lettera a) del citato decreto ha differito al 31 agosto 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Sono infatti sospesi i pagamenti in scadenza all’8 marzo al 31 agosto 2020.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020 e, per i relativi pagamenti, si potrà anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero, chiarisce l’Agenzia, è opportuno presentare la domanda di rateizzazione entro il 30 settembre 2020.

Clicca qui per tutti i chiarimenti sul tema.

Ag. Entrate: chiarimenti sul versamento acconti imposte 2020

Come noto l’art. 20 del Decreto legge n. 23/2020 (Decreto "Liquidità") ha introdotto, a favore dei contribuenti che potrebbero subire una riduzione del reddito imponibile del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria dovuta dal “Coronavirus”, la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché quello “storico”, senza applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute.

La possibilità di versare gli acconti Irpef, Ires e Irap 2020 in misura inferiore, chiarisce l’Agenzia Entrate, deve intendersi riferita all’importo degli acconti complessivamente dovuti e, di conseguenza, vale per entrambe le rate degli acconti (giugno e novembre). Tale importo, infatti, si calcola nel mese di giugno ma si versa in una o due rate, a seconda che l’importo dovuto superi o meno una certa soglia.

Proroga dei termini dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che, per tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, sarebbe in corso di emanazione il DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

In occasione di una analoga proroga, già nel 2019, era stato precisato che ne possono beneficiare tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Laddove vi siano queste condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in oggetto:

  • applicano il regime forfetario agevolato;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Ricordiamo infine che per le società di capitali e i soggetti IRES, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio:

  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2019, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2020 (20 luglio per i soggetti ISA);
  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2019 (come previsto, quest’anno, anche dall’articolo 106, D.L. 18/2020), il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio: se l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2020 mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2020;
  • se il bilancio dell’esercizio 2019 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2019, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2020.

Dal 1 luglio scatta il contraddittorio preventivo: tutti i chiarimenti nella Circolare delle Entrate

Con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 è stato introdotto l’obbligo di invito al contraddittorio nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione.

Con la Circolare 17/E del 22 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate fornice chiarimenti e istruzioni operative relativamente alla nuova disciplina, che ha lo scopo di favorire la definizione preventiva della pretesa impositiva, applicabile ad alcune fattispecie accertative dal 1° luglio 2020.

Nel documento viene chiarito che la mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente "dimostri, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato", salvo i casi di particolare urgenza o di fondato pericolo per la riscossione e quelli di partecipazione del contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento.

L’obbligo di avvio del procedimento di adesione su iniziativa dell’ufficio, precisano ancora le Entrate, è escluso nei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.

Ravvedimento operoso corrispettivi telematici: quale codice tributo?

L’Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi riscorda che, per regolarizzare l’omessa memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi telematici, nei casi in cui sia possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997), si usa il modello F24, sul quale va riportato il codice tributo “8911” (sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’Irap e all’Iva).

Pubblicate le statistiche regionali che illustrano la composizione e la dinamica del mercato residenziale, approfondendone i dati strutturali dei singoli mercati provinciali

Per quanto riguarda il Piemonte l’anno 2019 ha confermato, in generale, una certa dinamicità del mercato immobiliare, avvalorata dall’aumento del numero delle transazioni immobiliari (NTN); per quanto concerne le quotazioni, si è riscontrato una impercettibile diminuzione.

L’aumento generale delle transazioni è confermato dall’aumento del valore IMI (Intensità del Mercato Immobiliare) del 1,91 % rispetto al 2018.
Per quanto concerne le quotazioni si evidenzia, rispetto al 2018, una impercettibile diminuzione media delle stesse.

Per il testo integrale relativo alla Regione Piemonte clicca qui.

DL Liquidità: disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio. L’OIC pubblica il documento interpretativo n.6

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il documento interpretativo n. 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”.
Il documento, in particolare, analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’articolo 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23, e si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica inoltre alle società tenute a redige il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Contenzioso tributario: pubblicato il rapporto del I trimestre 2020

Sul sito internet della Giustizia Tributaria è stato pubblicato il rapporto del I trimestre 2020 sul contenzioso tributario, con le relative appendici statistiche.

Dai dati forniti risulta che, nel periodo gennaio-marzo 2020, i ricorsi pervenuti complessivamente nei due gradi di giudizio sono stati 48.849, in diminuzione rispetto a quanto registrato allo stesso periodo del 2019 (-3,91%, pari a -1.987 controversie).

In particolare, sono stati presentati 35.526 ricorsi presso le Commissioni tributarie provinciali e 13.323 appelli presso le Commissioni tributarie regionali. Il flusso delle nuove controversie presentate, rispetto all’analogo periodo del 2019, si riduce nel primo grado (-5,84%), mentre nel secondo grado di giudizio registra una leggera crescita (+1,66%). Il valore complessivo dei ricorsi in primo grado cresce del 30,60%, mentre resta sostanzialmente invariato nelle CTR (+0,52%).

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Excel Leasing: NUOVA VERSIONE con libera gestione dell’anno di riferimento dei prospetti elaborati

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