Le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive: aggiornamento FNC

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il secondo aggiornamento del documento di ricerca “Le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive”, che riassume le misure urgenti a sostegno della liquidità e a favore delle imprese e dell’economia adottate dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenute nei Decreti “Cura Italia” n. 18/2020, “Liquidità” n. 23/2020 e “Rilancio” n. 34/2020.

Il documento, in particolare, recepisce le modifiche introdotte in sede di conversione in legge del Decreto "Liquidità" e fa seguito alla pubblicazione del documento di ricerca del 28 maggio e dei documenti del 18 marzo, del 15 aprile, del 29 aprile e del 3 giugno, con i quali è stata effettuata l’analisi degli interventi governativi.

Indici sintetici di affidabilità fiscale: nella Circolare delle Entrate i chiarimenti per il secondo anno di applicazione

Con la Circolare n. 16/E del 16 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicazione, per il periodo d’imposta 2019, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui al decreto legge n. 50 del 2017.

Nel documento l’Agenzia fornisce chiarimenti circa il secondo anno di applicazione degli ISA ed, in particolare, fornisce una panoramica di tutti gli interventi effettuati sugli indici stessi in applicazione per il periodo d’imposta 2019: dall’analisi degli Isa evoluti con il Dm 24 dicembre 2019 e quello del 28 febbraio 2020, alle recenti novità del decreto “Rilancio”.

Una parte della Circolare è dedicata agli aspetti correlati alla modulistica ISA 2020, evidenziando gli elementi innovativi rispetto ai modelli approvati per il precedente periodo d’imposta.
Il documento illustra anche le modalità applicative previste per il periodo d’imposta 2019 e si conclude con le risposte ai quesiti in merito all’applicazione degli Indici stessi.

Bonus vacanze: c’è l’ok del Garante allo schema di provvedimento delle Entrate

Come noto l’art. 176 del Decreto "Rilancio" riconosce, in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito (tax credit vacanze) utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed &breakfast.

L’Agenzia delle Entrate ha sottoposto al Garante uno schema di provvedimento recante le modalità di applicazione delle disposizioni in materia, al fine di acquisire il parere dell’Autorità stessa.

Il Garante, dopo un’analisi del quadro normativo e dello schema di provvedimento, ha ritenuto che lo stesso individui misure tecniche e organizzative adeguate al rischio elevato prodotto dal trattamento, ed ha pertanto espresso parere favorevole sullo schema in esame, autorizzando il trattamento effettuato dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Tutto quel che c’è da sapere sul Bonus vacanze

L’art. 176 del Decreto "Rilancio" ha previsto, in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito (tax credit vacanze) utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed &breakfast.

Quanto vale il bonus? A chi spetta e come richiederlo?
Le risposte a queste ed altre domande sul tema nella guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate, che ha realizzato anche un Vademecum, strutturato sotto forma di schede, che chiarisce, tra l’altro, cosa deve fare il cittadino per richiedere e per utilizzare il bonus e l’esercente per effettuare lo sconto e per recuperarlo.
Inoltre, nel Provvedimento del 17 giugno della stessa Agenzia, tutti i passaggi per ottenerlo.

Collegio sindacale: nuova versione della relazione unitaria di controllo societario

Il CNDCEC ha pubblicato la nuova versione del documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”, realizzata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, giunta ormai alla sua IV edizione.

La pubblicazione dell’aggiornamento si è resa necessaria a seguito dell’emanazione del Decreto Liquidità, che ha introdotto una deroga temporanea alla valutazione della continuità aziendale per le società che, in assenza dell’emergenza pandemica, avrebbero concluso di poter utilizzare il presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio.

Allegati al documento due modelli di relazione unitaria del sindaco-revisore ed un utile schema di lettera di rinuncia ai termini previsti dall’art. 2429 del Codice civile per il deposito della relazione unitaria del sindaco revisore.

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Revisione enti locali: dai Commercialisti un documento a supporto del professionista in consultazione fino al 14 luglio

Si tratta del documento “La revisione degli Enti locali”, elaborato dal gruppo di lavoro “Attività di revisione negli Enti locali” del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, pubblicato con l’intento di fornire al revisore degli enti locali gli strumenti per affrontare i molteplici controlli che la funzione impone, riducendo la probabilità di errore e contenendo il rischio di responsabilità.

In particolare il documento, suddiviso in due Quaderni con relativi allegati, propone un approccio metodologico per lo svolgimento della funzione revisionale negli Enti locali e mette a disposizione del professionista una serie di materiali operativi a supporto di ogni fase del processo di revisione.

Il Quaderno I approfondisce le nozioni relative alle procedure di revisione, all’acquisizione degli elementi probativi, alla documentazione dell’attività e alla valutazione del rischio, soffermandosi in modo particolare sulla metodologia di campionamento. Il Quaderno II, dal taglio ancor più operativo, è incentrato sulle procedure di revisione e sulla relativa documentazione a supporto.

Le eventuali osservazioni devono essere inviate, entro il 14 luglio 2020, all’indirizzo email consultazione@commercialisti.it.

FV: CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI COMMERCIALI: SIAMO GALANTUOMINI

L’articolo 28 del D.L. 34/2020 (Rilancio) attribuisce un credito di imposta su canoni di locazione commerciali del 60% del canone di locazione corrisposto da imprese, professionisti etc. per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020 a condizione che, per ciascuno di tali mesi, si sia verificata una diminuzione del fatturato, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente (il 2019) di oltre il 50%, per maggior illustrazione dell’argomento si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle Entrate 14/E del 6 giugno 2020.
La norma sembra chiara e non suscettibile di interpretazioni, ma scritta com’è stata scritta provoca casi cui si dovrebbe cercare di porre rimedio, se non altro perché si concretizzi quanto più volte indicato dal Governo e ribadito anche dai Governatori delle Regioni “nessuno resterà indietro”.
Infatti coloro che hanno iniziato l’attività nel 2019, dopo il 1° luglio, non possono accedere neppure parzialmente (cioè almeno per un mese) a tale beneficio, in quanto non è possibile eseguire il confronto della perdita di fatturato oltre il 50%, poiché nei mesi interessati dalla norma agevolativa non avevano conseguito il fatturato.
Per essere più chiari questi i casi che sono capitati sulla scrivania, se ogni tanto il legislatore consultasse chi in effetti si trova poi ad esaminare le conseguenze di come vengono scritti i provvedimenti, forse nascerebbero meno “pasticci”.
Due casi concreti:
1) società che nel novembre 2019 acquista un’azienda preesistente stipula un contratto di affitto dell’immobile commerciale per euro 7.000/mese: credito di imposta “zero” – tale situazione, palesemente ingiusta, potrebbe essere ovviata o riconoscendo alla società il credito di imposta anche in assenza di elementi di raffronto, oppure effettuando il raffronto del calo di fatturato con il fatturato dell’impresa cedente.
2) società che ha stipulato un contratto di locazione a gennaio 2020 di un locale commerciale per un’attività che presumeva di avviare entro fine febbraio 2020, canone di locazione euro 1.000/mese=; destinazione d’uso dei locali “somministrazione di alimenti e bevande” (cioè di “ristorazione”) e che a causa del lockdown non ha ancora, ad oggi, avviato l’attività (opere murarie da eseguire sospese, consegne degli arredi sospesi etc.); non ha avuto un calo di fatturato, semplicemente non ha avuto fatturato.
E questi sono i casi capitati sulla mia scrivania, poi chissà quali altri sono capitati sulle scrivanie di colleghi, sta di fatto che auspicherei che qualcuno intervenga in merito, se non altro per dimostrare di essere galantuomini e mantenere la parola data “Nessuno resterà indietro”
Valter Franco

Covid-19: le nuove misure per evitare la diffusione del virus efficaci fino al 14 luglio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11 giugno è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del DL 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le disposizioni previste dal decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.

L’Allegato 9 al DPCM, in particolare, è relativo alle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020.

Agenzia Entrate Riscossione: graduale riapertura al pubblico degli sportelli

Dal 15 giugno l’Agenzia delle entrate-Riscossione sta effettuando sta effettuando, in modo graduale, la riapertura al pubblico degli sportelli presenti sul territorio nazionale, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 13.15.

Gli ingressi agli sportelli sono consentiti solo su appuntamento, che è possibile prenotare tramite il servizio “Prenota ticket” presente nell’area pubblica del portale e dell’App Equiclick senza necessità di pin e password, per i 4 giorni lavorativi successivi. Ogni ticket abbinato a un appuntamento è valido per una sola operazione.
Non tutti i servizi di sportello sono attivi, ma sono limitati solo alle operazioni urgenti e indifferibili di tipo informativo e consulenziale; non verranno pertanto erogati i servizi di pagamento che continueranno a essere disponibili attraverso i consueti canali digitali e tradizionali.

Per informazioni su come e dove pagare consulta la sezione dedicata.
Qui puoi invece consultare l’elenco degli sportelli e conoscere lo stato di apertura.

L’Agenzia ricorda comunque che il Decreto legge n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) ha sospeso, fino al prossimo 31 agosto, le attività di notifica e di riscossione.

Cedolare secca anche in caso di proroga del contratto di locazione

Con la Risposta n. 184 del 12 giugno 2020 ‘Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime della cedolare secca può trovare applicazione anche in sede di proroga del contratto di locazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 59 della legge n. 145 del 2018.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che i contribuenti che abbiano stipulato nel 2019 un contratto di affitto ad uso non abitativo, per il quale non è stata esercitata l’opzione della cedolare secca, possono fare richiesta per l’applicazione di tale regime presentando il modello RLI trenta giorni prima della scadenza della proroga del contratto.

Le Entrate chiariscono inoltre che l’opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca.
Qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità). Entro lo stesso termine è possibile revocare l’opzione per il regime della cedolare.

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