Recepimento direttiva CSRD: da CNDCEC-FNC una guida per il professionista sulle nuove disposizioni

Il Dl n. 125/2024, di attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), sancisce l’obbligo della rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, per società costituite secondo determinati modelli societari che siano imprese di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate, con esclusione delle micro-imprese.
Il Decreto introduce la figura del revisore della sostenibilità, regolando le modalità di svolgimento dell’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità e modificando la disciplina recata dal D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Il recepimento della Direttiva CSRD comporta un ruolo di rilievo per i Commercialisti che, grazie alle competenze tecniche specifiche acquisite, possono affiancare le imprese nelle attività finalizzate alla rendicontazione di sostenibilità e svolgere direttamente l’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Il CNDCEC e la FNC hanno pubblicato il documento “Il Decreto di attuazione della CSRD – Inquadramento normativo”, che contiene una sintesi delle principali novità dell’intervento normativo, che riguardano alcune definizioni utili ai fini dell’inquadramento della materia, l’ambito di applicazione, le responsabilità e sanzioni, il coordinamento tra le Autorità e le tempistiche di adozione. 
Nel documento anche un approfondimento sulle disposizioni relative alla rendicontazione di sostenibilità e sull’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità e sulle conseguenti modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (artt. 8 e 9).

Le operazioni di acquisizione, sviluppo e riorganizzazione aziendale protagoniste al Convegno Nazionale dell’UNGDCEC a Piacenza

Le operazioni di acquisizione, sviluppo e riorganizzazione aziendale sono un tema fondamentale della vita di ogni impresa, che vede nel Dottore Commercialista una figura cardine.

Il Commercialista non solo offre competenze contabili e fiscali, ma agisce infatti come consulente e guida le aziende nella gestione finanziaria, nella pianificazione fiscale e nell’ottimizzazione delle risorse con l’obiettivo di farla crescere. La sua presenza indispensabile per garantire la conformità normativa, la trasparenza finanziaria e la solidità economica di ogni impresa.

Le operazioni di acquisizione, sviluppo e riorganizzazione aziendale saranno protagoniste al Convegno Nazionale dell’UNGDCEC del 3 e 4 ottobre 2024 a Piacenza che vede AteneoWeb tra i suoi sponsor.

Consulta il sito internet https://www.convegno.ungdcec.it/ per saperne di più.

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730 precompilato: ultima chiamata. Entro il 30 settembre l’invio del modello

In scadenza il termine per l’invio del 730 precompilato.
Entro il 30 settembre, infatti, dovrà essere inviato il modello, che da quest’anno potrà essere trasmesso anche con la nuova modalità semplificata, in alternativa all modalità tradizionale.
Con la modalità semplificata è il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello, come validati o integrati/modificati dal contribuente. 
Più della metà dei 730 già restituiti al Fisco, si legge nel Comunicato Stampa delle Entrate, hanno utilizzato la modalità semplificata. Di questi, il 42% sono stati accettati così come predisposti dal Fisco.

Per consultare e inviare il proprio modello in autonomia è necessario entrare nell’applicativo, disponibile sul sito dell’Agenzia, tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). In alternativa, è sempre possibile “affidare” la propria dichiarazione a un familiare o una persona di fiducia, attivando l’abilitazione direttamente online nella propria area riservata, inviando una pec o ancora facendo richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

Se la scadenza del 30 settembre per il modello 730 è agli sgoccioli, c’è ancora un mese di tempo per l’invio del modello “Redditi”. La scadenza, infatti, è fissata al prossimo 31 ottobre.

Per ulteriori informazioni:

La regolarizzazione delle rimanenze di magazzino: analisi Cndcec-Fnc

La legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha previsto la possibilità per gli esercenti attività d’impresa di procedere alla regolarizzazione delle rimanenze iniziali di magazzino relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.

Ricordiamo che il Decreto “Omnibus” ha prorogato al 30 settembre 2024 la scadenza del versamento della prima rata, per i soggetti per i quali tale termine scade entro il 29 settembre 2024.

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno realizzato il documento di ricerca “La regolarizzazione delle rimanenze di magazzino”, che illustra l’ambito soggettivo e oggettivo della disciplina, le modalità di regolarizzazione, le imposte dovute e le relative modalità di versamento, gli effetti dell’adeguamento, oltre alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, nella quale dovranno essere indicati i dati relativi alla regolarizzazione stessa, con l’esame infine dei profili contabili dell’operazione.

Efficacia del Concordato Preventivo Biennale nell’ipotesi di cambio di regime contabile

Nella Circolare n. 18/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni sul Concordato preventivo biennale, delineando le linee guida generali e illustrando le regole specifiche, sia per i contribuenti forfetari che per quelli che adottano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA).

In una delle risposte ai quesiti di maggior interesse l’Agenzia chiarisce che il cambio di regime contabile da ordinario a semplificato, transitando dal regime di competenza a quello di cassa, non rientra tra le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal concordato preventivo biennale.
Nell’ipotesi in cui ricorra tale fattispecie nelle annualità per le quali il contribuente ha aderito al concordato preventivo biennale, quindi, lo stesso continuerebbe ad avere efficacia.

Nel cassetto fiscale una scheda sui benefici del concordato preventivo biennale

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nell’area riservata dei contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e di quelli che aderiscono al Regime forfetario, una “Scheda di sintesi” che illustra i principali benefici fiscali derivanti dall’adesione al Concordato preventivo biennale.
La scheda, presente nel Cassetto fiscale di ciascun contribuente, contiene alcuni elementi di sintesi relativi all’attività economica esercitata.

Entro il 30 settembre la comunicazione dei dati delle spese sanitarie del I semestre 2024

Entro il 30 settembre scade il termine entro il quale strutture sanitarie, medici e altri soggetti devono trasmettere al sistema Tessera Sanitaria, esclusivamente per via telematica, i dati delle spese sanitarie sostenute dai propri clienti/pazienti nel primo semestre dell’anno in corso, così come riportati sul documento fiscale emesso dagli stessi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

I soggetti tenuti all’adempimento sono:

  • strutture sanitarie (accreditate al SSN, autorizzate non accreditate e quelle appartenenti alla sanità militare);
  • farmacie e parafarmacie;
  • medici chirurghi e odontoiatri;
  • professionisti sanitari (psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici e gli ottici, nonché dal 2019 gli iscritti ai nuovi albi professionali in base al decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018 e gli iscritti all’albo dei biologi);
  • gli infermieri pediatrici iscritti all’albo.

L’esclusione dagli ISA non comporta decadenza dal concordato preventivo biennale

Nella Circolare n. 18/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni sul Concordato preventivo biennale, delineando le linee guida generali e illustrando le regole specifiche sia per i contribuenti forfetari che per quelli che adottano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA).

In una delle risposte ai quesiti di maggior interesse l’Agenzia ha chiarito che dopo l’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale, qualora si verifichi una causa di esclusione dagli ISA, la stessa non determina l’inefficacia dell’adesione al CBP.

Tra le fattispecie individuate dal decreto CPB che determinano la cessazione o la decadenza dal Concordato preventivo biennale, infatti, non rientra l’eventuale insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB.

Mancato pagamento imposte: il contribuente non esente da responsabilità se non vigila sull’operato del professionista

Non può ritenersi esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista cui erano affidate le incombenze fiscali.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie la Corte di Cassazione Civile, con la recente Ordinanza n. 25158 del 19 settembre 2024, ha chiarito che, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente la prova dell’assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
 
Il contribuente non è pertanto esente da responsabilità per mancato pagamento delle imposte, ove non fornisca prova dell’attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull’operato del professionista, non essendo sufficiente, a tale scopo, la semplice presentazione di denuncia penale.

AteneoWeb promuove il Convegno Nazionale dell’UNGDCEC del 3 e 4 ottobre 2024 a Piacenza ‘Le operazioni di acquisizione, sviluppo e riorganizzazione aziendale’

Nei giorni 3 e 4 ottobre 2024, l’UNGDCEC Piacenza – Unione Giovani Dottori Commercialisti Piacenza – ospiterà il Convegno Nazionale dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.  

Il tema del convegno saranno “Le operazioni di acquisizione, sviluppo e riorganizzazione aziendale”.

AteneoWeb è sponsor del Convegno Nazionale dell’UNGDCEC.

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