FNC: le disposizioni in materia di società, enti e giustizia (secondo aggiornamento)

Sul sito internet della Fondazione Nazionale dei Commercialisti è stato pubblicato il documento "Le disposizioni in materia di Società, Enti e Giustizia", a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della stessa FNC.

Il documento (secondo aggiornamento) fa seguito alla pubblicazione del documento di ricerca del 25 maggio, dedicato alle disposizioni in materia di società, enti e giustizia, e dei documenti di ricerca del 18 marzo, del 15 aprile, del 29 aprile e del 3 giugno u.s., con i quali è stata effettuata l’analisi degli interventi dei D.L. “Cura Italia”, “Liquidità”, “Giustizia” e “Rilancio”.

Il testo, in particolare, esamina le misure urgenti in materia di società ed enti,? di giustizia civile, penale, tributaria, amministrativa e contabile adottate dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nel Decreto “Cura Italia” n. 18/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 27), nel Decreto “Liquidità” n. 23/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 40), nel Decreto “Giustizia” n. 28/2020 e nel Decreto “Rilancio” n. 34/2020.

Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni: nuovo studio del Notariato

Sul sito internet del Notariato è stato pubblicato un nuovo Studio, dedicato al tema della trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, alla luce del disposto dell’art. 42 bis c.c. introdotto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 con il quale, nell’ambito della riforma del terzo settore, il legislatore delegato ha voluto disciplinare anche le operazioni straordinarie degli enti del libro primo.

In particolare, lo studio esamina:

  • le relazioni richieste per procedere alla trasformazione e la possibilità di rinunzia alle stesse nelle diverse fattispecie,
  • le maggioranze applicabili alle delibere che decidono sulla trasformazione,
  • le modalità di attribuzione delle partecipazioni per gli enti in cui ciò sia possibile ed infine
  • i meccanismi di pubblicità previsti nelle diverse ipotesi in cui gli enti coinvolti siano o meno enti del terzo settore.

Bonus facciate: importanti chiarimenti dalle Entrate

La Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 219 a 224) ha introdotto una detrazione dall’imposta lorda spettante per le spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, denominato anche "bonus facciate".
La detrazione è pari al 90% delle spese sostenute ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Nella Risposta n. 179 dell’11 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in considerazione della possibile sovrapposizione tra gli interventi ammessi al "bonus facciate" e quelli di riqualificazione energetica, riguardanti l’involucro dell’edificio, oppure quelli di recupero del patrimonio edilizio (agevolabili, rispettivamente, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013), è possibile avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni.

Nella successiva Risposta n. 182 pubblicata lo stesso giorno l’Agenzia precisa inoltre che, come chiarito nella circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, la detrazione spetta, tra l’altro, a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Ai fini del "bonus facciate", chiarisce infine l’Agenzia Entrate, l’assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento alle predette zone A o B deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti e non da un semplice professionista.

Contributo a fondo perduto: la Circolare dell’Agenzia Entrate con tutti i chiarimenti

Nella Circolare n.15 del 13 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce tutti i chiarimenti utili per poter fruire del contributo a fondo perduto, l’agevolazione introdotta dal Decreto "Rilancio" e destinata agli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di partita Iva, con ricavi e/o compensi inferiori a 5milioni di euro nel 2019, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.

Nel docunento tutti i passi da seguire e le condizioni per poter ottenere l’agevolazione, il cui accesso è aperto anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, a determinate condizioni, alle società tra professionisti. Possono rientrare, tra i beneficiari del contributo, anche i soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.

I soggetti interessati devono presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica ed entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura, indicando la sussistenza dei requisiti. In caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata(PEC).

Tutte le info utili nella Circolare.

Reato di omesso versamento Iva: a “pesare” è solo il dichiarato

I giudici di legittimità tracciano i confini tra l’ipotesi sanzionatoria e i diversi reati di dichiarazione fraudolenta o infedele, che si fondano sul debito effettivo

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12378 del 17 aprile scorso, ha stabilito che, ai fini dell’integrazione del reato di omesso versamento Iva, ex articolo 10-ter del Dlgs n. 74/2000, l’entità delle somme da versare è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva desumibile dalle annotazioni contabili.

Prorogati i termini per l’adeguamento del registratore telematico: Art. 140 del Decreto “Rilancio”

Prorogati i termini per l’adeguamento del registratore telematico che consente la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Il comma 1 dell’Art. 140 del Decreto “Rilancio” proroga infatti, al 1° gennaio 2021, la non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico, o di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Gli esercenti con volume d’affari 2018 non superiore a 400mila euro hanno tempo, dunque, fino al 1° gennaio 2021 per attivarsi e acquistare il registratore telematico o adattare il vecchio misuratore fiscale presso i rivenditori e laboratori autorizzati per l’invio telematico dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate.

Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019.
Il comma 2 del citato articolo, interviene anche sulle disposizioni del comma 6-quater del citato articolo 2, prevedendo lo slittamento – sempre al 1° gennaio 2021 – del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

Le proroghe si sono rese necessarie a causa della situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali e il contenimento degli spostamenti non essenziali, che ha reso difficoltosa la distribuzione e l’attivazione dei registratori telematici.

Gli incentivi per le start up innovative nel “piano Colao”

Il comitato di esperti guidato dal manager Vittorio Colao ha consegnato alla presidenza del Consiglio il documento “Iniziative per il rilancio – Italia 2020-2022” (ribattezzato “piano Colao”). Il documento illustra in sintesi 102 proposte indirizzate dal comitato al Governo, per favorire la ripresa economica del paese. In una intervista pubblicata dal Corriere della Sera Colao ha precisato che la scelta di quali siano quelle da considerare prioritarie spetta ora alla “politica”; il suo augurio è che il Governo possa implementarne almeno una quarantina.

Il documento prevede ampio spazio anche a proposte espressamente dedicate al rafforzamento delle misure per startup e PMI proponendo al Governo di andare oltre quanto già previsto dal decreto Rilancio, che ha elevato al 50% la detrazione dall’IRPEF per gli investimenti in capitale di start up fino a 100mila euro l’anno.

Il piano Colao propone in particolare di agire sul massimale degli investimenti (fino a 3 milioni di euro per le persone fisiche e 6 milioni per i soggetti IRES, previa autorizzazione della Commissione europea) e sull’ampliamento della platea di soggetti che avrebbero diritto alla detrazione.

Il comitato di esperti propone anche di:

  • detassare per le persone fisiche i proventi (dividendi e capital gain) per gli investimenti che siano effettuati in un determinato periodo di tempo e mantenuti per un periodo temporale minimo;
  • prevede la detassazione ai fini IRAP e contributivi per il 2020 e il 2021;
  • prevedere la possibilità di trasformare le perdite in credito di imposta cedibile a qualsiasi soggetto.

Abuso di potere assembleare in deliberazione societaria di distribuzione degli utili

È viziata da abuso di potere, e come tale annullabile, la deliberazione dell’assemblea di società per azioni di distribuzione di utili sorretta da motivazioni estranee al piano societario (nella specie, riferite all’adempimento di accordi parasociali).

Fonte: Tribunale di Torino; sezione specializzata in materia di impresa; sentenza, 15-02-2019 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.

Risoluzione controversie fiscali nell’Unione Europea: approvato il Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 giugno 2020, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione Europea.

Scopo della direttiva è quello di creare un ambiente più favorevole per le imprese e per chi svolge attività transfrontaliera, riducendo costi di conformità e oneri amministrativi e, di conseguenza, promuovere gli investimenti e stimolare la crescita.

Il decreto, in particolare, istituisce un meccanismo efficace, vincolante e obbligatorio di risoluzione delle controversie tra Stati membri che possono derivare dall’interpretazione e dall’applicazione di accordi e convenzioni per l’eliminazione della doppia imposizione, attraverso una procedura amichevole in combinazione con una fase arbitrale, con una scadenza chiaramente definita e un obbligo di risultato per tutti gli Stati membri.

Borsa di studio svizzera non tassata in Italia se il trasferimento nel nostro Paese è avvenuto per “seguire gli studi”

Con la risposta all’interpello n. 171 del 9 giugno 2020 l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti circa il regime di imponibilità delle borse di studio, riferendosi al caso particolare di una contribuente residente in Svizzera che ha ricevuto una borsa di studio della durata di 18 mesi erogata dal Fondo nazionale svizzero e percepita dal 2019 per attività di ricerca, e che si è trasferita, dall’ottobre dello stesso anno, nel nostro Paese.
L’Istante afferma di aver ricevuto una prima tranche della borsa di studio nel corso del 2019 mentre, la seconda tranche, la riceverà nel corso del 2020. Chiede quindi se quest’ultima tranche debba essere tassata in Italia.

L’Agenzia Entrate, nella risposta all’interpello, chiarisce che, ai sensi dell’art. 20 della convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Svizzera, la borsa di studio percepita da un residente in uno Stato contraente (Svizzera) per soggiornare nell’altro Stato (Italia) non è assoggettata a tassazione in questo altro Stato (Italia) se erogata da un Ente non appartenente a quest’ultimo, ma solo nell’ipotesi in cui il trasferimento in Italia sia avvenuto al fine "di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale".

Dunque, qualora la contribuente abbia trasferito la propria residenza in Italia al solo scopo di svolgere l’attività di ricerca connessa alla borsa di studio percepita, il compenso che riceverà nell’anno di imposta 2020, come soggetto residente in Italia, non sarà qui assoggettato a tassazione; in caso contrario, la borsa di studio in argomento sarà imponibile in Italia sulla base della regola generale (art. 50, comma 1, lettera c), del TUIR.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.