Abuso di potere assembleare in deliberazione societaria di distribuzione degli utili

È viziata da abuso di potere, e come tale annullabile, la deliberazione dell’assemblea di società per azioni di distribuzione di utili sorretta da motivazioni estranee al piano societario (nella specie, riferite all’adempimento di accordi parasociali).

Fonte: Tribunale di Torino; sezione specializzata in materia di impresa; sentenza, 15-02-2019 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.

Reato di omesso versamento Iva: a “pesare” è solo il dichiarato

I giudici di legittimità tracciano i confini tra l’ipotesi sanzionatoria e i diversi reati di dichiarazione fraudolenta o infedele, che si fondano sul debito effettivo

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12378 del 17 aprile scorso, ha stabilito che, ai fini dell’integrazione del reato di omesso versamento Iva, ex articolo 10-ter del Dlgs n. 74/2000, l’entità delle somme da versare è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva desumibile dalle annotazioni contabili.

Borsa di studio svizzera non tassata in Italia se il trasferimento nel nostro Paese è avvenuto per “seguire gli studi”

Con la risposta all’interpello n. 171 del 9 giugno 2020 l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti circa il regime di imponibilità delle borse di studio, riferendosi al caso particolare di una contribuente residente in Svizzera che ha ricevuto una borsa di studio della durata di 18 mesi erogata dal Fondo nazionale svizzero e percepita dal 2019 per attività di ricerca, e che si è trasferita, dall’ottobre dello stesso anno, nel nostro Paese.
L’Istante afferma di aver ricevuto una prima tranche della borsa di studio nel corso del 2019 mentre, la seconda tranche, la riceverà nel corso del 2020. Chiede quindi se quest’ultima tranche debba essere tassata in Italia.

L’Agenzia Entrate, nella risposta all’interpello, chiarisce che, ai sensi dell’art. 20 della convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Svizzera, la borsa di studio percepita da un residente in uno Stato contraente (Svizzera) per soggiornare nell’altro Stato (Italia) non è assoggettata a tassazione in questo altro Stato (Italia) se erogata da un Ente non appartenente a quest’ultimo, ma solo nell’ipotesi in cui il trasferimento in Italia sia avvenuto al fine "di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale".

Dunque, qualora la contribuente abbia trasferito la propria residenza in Italia al solo scopo di svolgere l’attività di ricerca connessa alla borsa di studio percepita, il compenso che riceverà nell’anno di imposta 2020, come soggetto residente in Italia, non sarà qui assoggettato a tassazione; in caso contrario, la borsa di studio in argomento sarà imponibile in Italia sulla base della regola generale (art. 50, comma 1, lettera c), del TUIR.

In Gazzetta Ufficiale il Decreto che dà attuazione alla direttiva UE sull’e-commerce

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 09-06-2020 è stato pubblicato il Decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 45, di attuazione della direttiva (UE) 2017/2455, che modifica la normativa relativamente agli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
In particolare, il decreto dà attuazione alla citata direttiva UE, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE, che ha rivisto alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto Iva) in materia di e-commerce.

Il Decreto è entrato in vigore il 10 giugno scorso.

Fondo di Garanzia per finanziamenti fino a 25mila euro: 503.660 le domande pervenute

Sono 503.660 le domande pervenute al Fondo di Garanzia, nel periodo che va dal 17 marzo all’8 giugno 2020 per finanziamenti fino a 25mila euro garantiti al 100%.
Lo segnalano il Ministero dello Sviluppo economico e il Mediocredito Centrale. Complessivamente, sono invece 555.200 le richieste attivate.

Di queste:

  • 552.142 sono quelle pervenute ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità per un importo di euro 26.395.229.104,94, in particolare:
  • 503.660 le operazioni riferite a finanziamenti fino a 25 mila euro, con copertura al 100% per un importo finanziato di euro 10.270.680.798,53;
  • 805 operazioni di riassicurazione con copertura al 100% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi;
  • 136 operazioni con copertura del garante fino al 100% e copertura la 90% del Fondo;
  • 16.351 operazioni di garanzia diretta con copertura al 90% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi;
  • 14.776 operazioni di garanzia diretta, con percentuale di copertura all’80%;
  • 8.205 operazioni di riassicurazione, con percentuale di copertura al 90%;
  • 3.499 di rinegoziazione e/o consolidamento del debito con credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all’80% o al 90%;
  • 199 riferite a imprese small mid cap con percentuale di copertura all’80% e al 90%;
  • 4.511 con beneficio della sola gratuità della garanzia, che a normativa previgente erano a titolo oneroso;
  • 3.058 ai sensi della previgente normativa.

Risoluzione controversie fiscali nell’Unione Europea: approvato il Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 giugno 2020, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione Europea.

Scopo della direttiva è quello di creare un ambiente più favorevole per le imprese e per chi svolge attività transfrontaliera, riducendo costi di conformità e oneri amministrativi e, di conseguenza, promuovere gli investimenti e stimolare la crescita.

Il decreto, in particolare, istituisce un meccanismo efficace, vincolante e obbligatorio di risoluzione delle controversie tra Stati membri che possono derivare dall’interpretazione e dall’applicazione di accordi e convenzioni per l’eliminazione della doppia imposizione, attraverso una procedura amichevole in combinazione con una fase arbitrale, con una scadenza chiaramente definita e un obbligo di risultato per tutti gli Stati membri.

Procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche rinviata a gennaio 2021

L’Art. n. 143 del Decreto "Rilancio" (DL n. 34/2020) ha previsto lo slittamento, dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021, dell’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che introducono una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.

La proroga si è necessaria per evitare di introdurre una nuova procedura, che avrebbe richiesto aggiornamenti dei software gestionali e un confronto a distanza con le imprese sui dati elaborati dall’Agenzia delle entrate, in un periodo in cui gli operatori economici già sono chiamati a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Cessioni di beni strumentali non ultimati soggette ad iva se avvengono nell’ambito del circuito produttivo

Con l’Ordinanza n. 7908 del 17 aprile 2020 la Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, si è espressa in merito al trattamento impositivo, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, in caso di cessione di beni strumentali non ultimati a società di leasing, ed ha ribadito il principio secondo il quale "Le cessioni di beni strumentali non ultimati, ove avvengono nell’ambito del circuito produttivo, sono soggette ad IVA, non ricadendo nell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 8 ter, del 4 d.P.R. n. 633 del 1972 e, conseguentemente, ad imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 1 bis della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990, mentre, se sono poste in essere a favore del consumatore finale, il quale provveda alla ultimazione dei lavori tramite contratto di appalto, sono sottoposte ad imposte di registro".

Spese osteopatia detraibili solo se rese da iscritti alle professioni sanitarie riconosciute

L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi, ha precisato che le spese relative alle prestazioni di osteopatia possono essere portate in detrazione a condizione che:

  • le relative prestazioni siano rese da iscritti alle professioni sanitarie riconosciute (l’elenco è disponibile sul sito istituzionale del citato Ministero), come ad esempio da un fisioterapista.
  • siano eseguite in centri a ciò autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

La detrazione, dunque, non spetta se le prestazioni sono rese dagli osteopati.

Per usufruire della detrazione non è necessaria la prescrizione medica, ma bisogna essere in possesso di una certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario, dalla quale deve risultare la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione resa.
Se questa è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, è necessario avere la documentazione fiscale in forma di ticket.

Indennità di aprile per i professionisti

È stato finalmente pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il DM 29 maggio 2020 che definisce i criteri per l’erogazione dell’indennità di 600 euro per il mese di aprile ai professionisti iscritti alle Casse.

Per i professionisti già beneficiari dell’indennità di marzo il bonus per aprile sarà erogato in automatico dalla medesima Cassa. Per questi soggetti, quindi, valgono implicitamente le condizioni di fruibilità definite dal DM 28 marzo 2020, che relativamente ai limiti reddituali fa riferimento al reddito complessivo 2018 non superiore a 35.000 euro, oppure compreso tra 35.000 e 50.000 euro con chiusura dell’attività o con riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019.

Per i medesimi professionisti, inoltre, l’art. 34 del DL 23/2020 (“liquidità”) subordinava la spettanza dell’indennità all’iscrizione esclusiva alla Cassa previdenziale, requisito che è stato abrogato dall’art. 78 del DL 34/2020 (“Rilancio”).

Si ricordano i requisiti di accesso all’indennità:

  • essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito che risultino non cumulabili con la presente indennità;
  • non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • aver conseguito nell’anno d’imposta 2018 un reddito professionale non superiore agli importi di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) e b) del DM 28 marzo 2020 (sopra indicati) oppure, in caso di iscrizione all’ente previdenziale privato nel corso del 2019 e del 2020, aver conseguito redditi professionali non superiori ai medesimi importi;
  • aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 o aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019 (fatta eccezione per i professionisti iscritti alle Casse nel corso del 2019 e del 2020), ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, aver subito limitazioni dell’attività.

Il nuovo decreto interministeriale fa riferimento, ai fini del computo dei limiti di reddito, al “reddito professionale”.

Per il mese di aprile sono tenuti alla presentazione della domanda anche i professionisti esclusi dall’indennità di marzo a causa dell’assenza dell’iscrizione esclusiva all’ente previdenziale privato, a patto che gli stessi risultino non titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

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