Fondo di Garanzia per finanziamenti fino a 25mila euro: 503.660 le domande pervenute

Sono 503.660 le domande pervenute al Fondo di Garanzia, nel periodo che va dal 17 marzo all’8 giugno 2020 per finanziamenti fino a 25mila euro garantiti al 100%.
Lo segnalano il Ministero dello Sviluppo economico e il Mediocredito Centrale. Complessivamente, sono invece 555.200 le richieste attivate.

Di queste:

  • 552.142 sono quelle pervenute ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità per un importo di euro 26.395.229.104,94, in particolare:
  • 503.660 le operazioni riferite a finanziamenti fino a 25 mila euro, con copertura al 100% per un importo finanziato di euro 10.270.680.798,53;
  • 805 operazioni di riassicurazione con copertura al 100% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi;
  • 136 operazioni con copertura del garante fino al 100% e copertura la 90% del Fondo;
  • 16.351 operazioni di garanzia diretta con copertura al 90% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi;
  • 14.776 operazioni di garanzia diretta, con percentuale di copertura all’80%;
  • 8.205 operazioni di riassicurazione, con percentuale di copertura al 90%;
  • 3.499 di rinegoziazione e/o consolidamento del debito con credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all’80% o al 90%;
  • 199 riferite a imprese small mid cap con percentuale di copertura all’80% e al 90%;
  • 4.511 con beneficio della sola gratuità della garanzia, che a normativa previgente erano a titolo oneroso;
  • 3.058 ai sensi della previgente normativa.

Risoluzione controversie fiscali nell’Unione Europea: approvato il Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 giugno 2020, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione Europea.

Scopo della direttiva è quello di creare un ambiente più favorevole per le imprese e per chi svolge attività transfrontaliera, riducendo costi di conformità e oneri amministrativi e, di conseguenza, promuovere gli investimenti e stimolare la crescita.

Il decreto, in particolare, istituisce un meccanismo efficace, vincolante e obbligatorio di risoluzione delle controversie tra Stati membri che possono derivare dall’interpretazione e dall’applicazione di accordi e convenzioni per l’eliminazione della doppia imposizione, attraverso una procedura amichevole in combinazione con una fase arbitrale, con una scadenza chiaramente definita e un obbligo di risultato per tutti gli Stati membri.

Procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche rinviata a gennaio 2021

L’Art. n. 143 del Decreto "Rilancio" (DL n. 34/2020) ha previsto lo slittamento, dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021, dell’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che introducono una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.

La proroga si è necessaria per evitare di introdurre una nuova procedura, che avrebbe richiesto aggiornamenti dei software gestionali e un confronto a distanza con le imprese sui dati elaborati dall’Agenzia delle entrate, in un periodo in cui gli operatori economici già sono chiamati a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Cessioni di beni strumentali non ultimati soggette ad iva se avvengono nell’ambito del circuito produttivo

Con l’Ordinanza n. 7908 del 17 aprile 2020 la Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, si è espressa in merito al trattamento impositivo, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, in caso di cessione di beni strumentali non ultimati a società di leasing, ed ha ribadito il principio secondo il quale "Le cessioni di beni strumentali non ultimati, ove avvengono nell’ambito del circuito produttivo, sono soggette ad IVA, non ricadendo nell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 8 ter, del 4 d.P.R. n. 633 del 1972 e, conseguentemente, ad imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 1 bis della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990, mentre, se sono poste in essere a favore del consumatore finale, il quale provveda alla ultimazione dei lavori tramite contratto di appalto, sono sottoposte ad imposte di registro".

Spese osteopatia detraibili solo se rese da iscritti alle professioni sanitarie riconosciute

L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi, ha precisato che le spese relative alle prestazioni di osteopatia possono essere portate in detrazione a condizione che:

  • le relative prestazioni siano rese da iscritti alle professioni sanitarie riconosciute (l’elenco è disponibile sul sito istituzionale del citato Ministero), come ad esempio da un fisioterapista.
  • siano eseguite in centri a ciò autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

La detrazione, dunque, non spetta se le prestazioni sono rese dagli osteopati.

Per usufruire della detrazione non è necessaria la prescrizione medica, ma bisogna essere in possesso di una certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario, dalla quale deve risultare la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione resa.
Se questa è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, è necessario avere la documentazione fiscale in forma di ticket.

Indennità di aprile per i professionisti

È stato finalmente pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il DM 29 maggio 2020 che definisce i criteri per l’erogazione dell’indennità di 600 euro per il mese di aprile ai professionisti iscritti alle Casse.

Per i professionisti già beneficiari dell’indennità di marzo il bonus per aprile sarà erogato in automatico dalla medesima Cassa. Per questi soggetti, quindi, valgono implicitamente le condizioni di fruibilità definite dal DM 28 marzo 2020, che relativamente ai limiti reddituali fa riferimento al reddito complessivo 2018 non superiore a 35.000 euro, oppure compreso tra 35.000 e 50.000 euro con chiusura dell’attività o con riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019.

Per i medesimi professionisti, inoltre, l’art. 34 del DL 23/2020 (“liquidità”) subordinava la spettanza dell’indennità all’iscrizione esclusiva alla Cassa previdenziale, requisito che è stato abrogato dall’art. 78 del DL 34/2020 (“Rilancio”).

Si ricordano i requisiti di accesso all’indennità:

  • essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito che risultino non cumulabili con la presente indennità;
  • non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • aver conseguito nell’anno d’imposta 2018 un reddito professionale non superiore agli importi di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) e b) del DM 28 marzo 2020 (sopra indicati) oppure, in caso di iscrizione all’ente previdenziale privato nel corso del 2019 e del 2020, aver conseguito redditi professionali non superiori ai medesimi importi;
  • aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 o aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019 (fatta eccezione per i professionisti iscritti alle Casse nel corso del 2019 e del 2020), ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, aver subito limitazioni dell’attività.

Il nuovo decreto interministeriale fa riferimento, ai fini del computo dei limiti di reddito, al “reddito professionale”.

Per il mese di aprile sono tenuti alla presentazione della domanda anche i professionisti esclusi dall’indennità di marzo a causa dell’assenza dell’iscrizione esclusiva all’ente previdenziale privato, a patto che gli stessi risultino non titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Rottamazione-ter: niente perdita dei benefici se si paga entro il 10 dicembre 2020

Il Decreto “Rilancio” ha introdotto alcune novità in materia di riscossione.

Tra queste, l’Art. 154, lettera c, prevede che, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determini la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettua comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Per il pagamento entro questo termine, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Il trattamento contabile della cancellazione del saldo IRAP 2019

L’art. 24 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede che non sia dovuto il versamento del saldo IRAP relativo al 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP relativo al 2020. Resta però dovuto il versamento dell’acconto riferito al 2019.

La Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti ha pubblicato il documento Considerazioni in merito al trattamento contabile della cancellazione del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 per valutare l’esercizio di competenza di questa “insussistenza di passivo”.

In sintesi possiamo concludere che:

  • le società di capitali che, alla data del 19 maggio 2020 (entrata in vigore del Decreto Rilancio), avevano già approvato il bilancio 2019 non potranno fare altro che rilevare, nell’esercizio 2020, una insussistenza di passivo pari al debito per il saldo IRAP 2019 accantonato nel 2019 ma successivamente risultato non dovuto;
  • le società che, alla data del 19 maggio 2020, non avessero invece ancora approvato il bilancio, dovrebbero rilevare l’IRAP di competenza del bilancio dell’esercizio 2019 al netto del saldo non dovuto.

Nei casi in cui alla data del 19 maggio 2020 risultasse già approvato il progetto di bilancio da parte dell’organo amministrativo ma lo stesso non fosse ancora stato sottoposto all’esame dell’assemblea dei soci, si renderà opportuno modificare il progetto di bilancio, ma solo se l’effetto della rettifica si rilevasse significativo.

Ag. Entrate: definiti gli elementi di incoerenza per controlli dichiarazioni 730/2020 con esito a rimborso

Con il Provvedimento del 5 giugno l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi, ai sensi dell’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Si ricorda che il suddetto articolo della Legge di Stabilità per il 2016 prevede che "nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi."

Credito d’imposta per i servizi digitali: art. 190 del Decreto Rilancio

Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria l’Art. 190 del Decreto "Rilancio" ha previsto il riconoscimento, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, di un credito d’imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.
Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l’anno 2020, ed è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis".

L’agevolazione è concessa a ciascuna impresa previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Tuir, e l’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione, che deve essere effettuata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero da coloro che esercitano la revisione legale dei conti.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dello stesso. Lo stesso modello F24 è scartato anche qualora l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante.

Modalità, contenuti, documentazione richiesta e termini per la presentazione della domanda di accesso al credito d’imposta saranno stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto "Rilancio".

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