Credito d’imposta per i servizi digitali: art. 190 del Decreto Rilancio

Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria l’Art. 190 del Decreto "Rilancio" ha previsto il riconoscimento, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, di un credito d’imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.
Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l’anno 2020, ed è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis".

L’agevolazione è concessa a ciascuna impresa previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Tuir, e l’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione, che deve essere effettuata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero da coloro che esercitano la revisione legale dei conti.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dello stesso. Lo stesso modello F24 è scartato anche qualora l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante.

Modalità, contenuti, documentazione richiesta e termini per la presentazione della domanda di accesso al credito d’imposta saranno stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto "Rilancio".

Reddito di emergenza: la domanda entro il 30 giugno

?Con la Circolare n. 69 del 3 giugno scorso l’Inps ha fornito le indicazioni per la presentazione della domanda per il Reddito di emergenza (c.d. Rem), istituito dall’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020 (Decreto "Rilancio").

Il Rem può essere richiesto esclusivamente on line entro il termine del 30 giugno 2020, presentando domanda attraverso i seguenti canali:

  • il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
  • i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una apposita convenzione con l’Inps.

La domanda deve essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

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In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del “Decreto Liquidità”

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 06-06-2020, la Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Il provvedimento è entrato in vigore il 7 giugno 2020.

Decreto Rilancio: le misure per il settore editoriale

Sono 4 gli articoli del Decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) dedicati alle misure per sostenere il mondo dell’editoria:

  • l’Art. 186 (Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari)
    per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, l’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 20202, n. 18 (cd DL Cura Italia), ha introdotto per il 2020 un regime straordinario di accesso al credito di imposta, già vigente ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. L’Art. 186 del Decreto Rilancio introduce una modifica della suddetta disciplina che innalza, dal 30 al 50%, l’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta.
    Il tetto di spesa per l’anno 2020 è pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro, con un incremento delle risorse già disponibili a legislazione vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.
    Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di prenotazione per l’accesso al credito può essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2020; restano comunque valide quelle già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020.

  • l’Art. 187 (Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali)
    limitatamente all’anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’IVA può essere applicata, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95%, al posto dell’80% previsto in via ordinaria.

  • l’Art. 188 (Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali)
    per l’anno 2020 è introdotto un credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali. In particolare, alle imprese editrici di libri e alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d’imposta pari all’8% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per l’anno 2020.
    Il bonus non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici (articolo 2, commi 1 e 2, legge 198/2016, e Dlgs 70/2017).

  • l’Art. 189 (Bonus una tantum edicole)
    alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il contributo è concesso a ciascun soggetto, nel rispetto del previsto limite di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
    Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

Mercato immobiliare: nuova versione dell’app “OMI mobile”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sui principali store digitali (App Store e Google Play) l’aggiornamento dell’app Omi Mobile, che permette di consultare le quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare su dispositivo mobile.
La nuova versione, in particolare, ha migliorato l’esperienza d’uso e la velocità di accesso alle informazioni, la fruizione del servizio, ed integrato completamente le informazioni derivate dal servizio Geopoi, il framework cartografico disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Altre novità riguardano la possibilità di utilizzare la funzione POI Pubblici, che permette di attivare l’individuazione di strutture e servizi di pubblica utilità direttamente all’interno dell’app, per migliorare l’esperienza di navigazione e l’orientamento dell’utente tra le informazioni cartografiche.

App “Immuni”: c’è l’ok del Garante, ma a determinate condizioni

Il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato il Ministero della salute ad avviare il trattamento relativo al Sistema di allerta Covid-19, ossia l’app “Immuni”, resa disponibile dal 1° giugno scorso sui principali store digitali.
Il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dell’app può infatti essere considerato “proporzionato”, essendo state previste misure che garantiscono “in misura sufficiente” il rispetto dei diritti e le libertà degli interessati, che attenuano i rischi che potrebbero derivare da trattamento.

Il Garante ha comunque previsto, per questa prima fase di sperimentazione dell’app, una serie di misure volte a rafforzare la sicurezza dei dati delle persone che la scaricheranno. Questo garantirà che, nella fase di attuazione, le eventuali criticità rimaste siano risolte.

Credito d’imposta i canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda: c’è il codice per la compensazione

Al via la possibilità di utilizzare il credito d’imposta del 60% del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato Stampa del 6 giugno 2020.

L’art. 28 del Decreto "Rilancio" (DL 19 maggio 2020, n.34), al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha infatti previsto un credito d’imposta pari al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.
In particolare, l’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 14/E del 6 giugno, fornisce i primi chiarimenti interpretativi e le indicazioni operative per la fruizione del suddetto credit e, con la Risoluzione n. 32/E pubblicata lo stesso giorno, istituisce il codice tributo per la compensazione. Si tratta del codice "6920", denominato "Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

La condizione per poter ottenere il credito d’imposta è che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o, in alternativa, può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.

Versamento contributi forfettari per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro: pronti i codici tributo

Con la Risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”).

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:

  • “REDT” denominato “Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”;
  • “RECT” denominato “Cittadini stranieri – contributo forfettario 130 euro – art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020”.

Ricordiamo che il citato articolo consente ai datori di lavoro di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri.
Lo stesso articolo, al comma 2, consente ai cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di presentare istanza per richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata sei mesi dalla presentazione della richiesta.

Le istanze devono essere presentate previo pagamento di un contributo forfettario dell’importo di 500 euro per ciascun lavoratore regolarizzato e di 130 euro per l’istanza dei cittadini stranieri (l’importo non comprende i costi di cui al comma 16, che restano comunque a carico dell’interessato).

Covid-19: le misure del Governo a sostegno delle famiglie

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha illustrato le principali misure a favore delle famiglia italiane messe in atto dal Governo durante il periodo di emergenza Covid-19, previste in particolare dal Decreto “Cura Italia” e rafforzate dal “Decreto Rilancio”.

Si tratta:

  • di interventi a sostegno dei genitori lavoratori;
  • di misure per assicurare la necessaria liquidità attraverso la certezza del reddito e la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi;
  • dell’introduzione di indennità e di nuovi strumenti come il Reddito di Emergenza destinato ai nuclei familiari più in difficoltà;
  • di importanti stanziamenti per allargare le tutele sociali.

Il Decreto “Rilancio” ha inoltre cancellato definitivamente le clausole di salvaguardia, eliminando gli aumenti di IVA e accise previsti a partire dal 2021.

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Più facile presentare la DSU co il servizio online ISEE precompilato

L’Inps ricorda che è attivo il servizio online ISEE precompilato tramite il quale è possibile inviare telematicamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere l’attestazione ISEE precompilata. Tutto direttamente da casa, evitando inutili code agli sportelli e sprechi di tempo.
Il servizio, in particolare, agevola e semplifica la compilazione della DSU con dati precompilati grazie alla condivisione delle informazioni fornite da Agenzia delle Entrate e INPS.

Qui il video tutorial dell’Inps.

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