Più facile presentare la DSU co il servizio online ISEE precompilato

L’Inps ricorda che è attivo il servizio online ISEE precompilato tramite il quale è possibile inviare telematicamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere l’attestazione ISEE precompilata. Tutto direttamente da casa, evitando inutili code agli sportelli e sprechi di tempo.
Il servizio, in particolare, agevola e semplifica la compilazione della DSU con dati precompilati grazie alla condivisione delle informazioni fornite da Agenzia delle Entrate e INPS.

Qui il video tutorial dell’Inps.

Le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento di ricerca “Le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive”, che riassume le misure urgenti a sostegno della liquidità e a favore delle imprese e dell’economia adottate dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenute nei Decreti "Cura Italia" n. 18/2020, "Liquidità" n. 23/2020 e "Rilancio" n. 34/2020.

In particolare, primi due decreti contengono, tra le altre disposizioni urgenti per contrastare l’emergenza da COVID-19, una serie di misure a favore delle imprese e dei lavoratori e di sostegno alla liquidità.
Con il Decreto “Rilancio”, invece, il Governo ha voluto rafforzare ulteriormente il sostegno alle imprese e all’economia introducendo misure di settore che hanno toccato il turismo, la cultura, l’editoria, le infrastrutture e i trasporti, lo sport, l’innovazione tecnologica, la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

Agenzia Entrate: istruzioni e codici per versare l’IMU

L’Art. articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito l’abolizione, a decorrere dall’anno in corso, dell’imposta unica comunale (c.d. IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Con la Risoluzione n. 29/E del 29 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta municipale propria (IMU) ed ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.

Decreto “Rilancio”: i Fondi a favore del settore turistico-culturale

Il decreto n. 34/2020 ha previsto una serie di misure per il rilancio del settore turistico-culturale, uno dei più colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, tra cui l’istituzione di tre diversi Fondi.

In particolare:

  • l’art. 178 ha istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Il Fondo, se necessario, potrà essere incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Modalità e condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalità di selezione del gestore, saranno individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
  • l’art. 179, al fine di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, ha istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020. I soggetti destinatari delle risorse, le iniziative da finanziare e le modalità di assegnazione delle risorse previste saranno individuate da un decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo;
  • l’art. 180 ha istituito un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno, in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19;
  • l’art. 182 ha istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori saranno individuate in un successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

In scadenza l’acconto della nuova “Super IMU”

Il 16 giugno 2020 scade il termine per versare il primo acconto di IMU per l’anno di imposta 2020.

La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che a decorrere dall’anno in corso, l’imposta unica comunale (c.d. IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La IUC, meglio conosciuta come IMU è ora accorpata alla TASI, Tassa sui servizi indivisibili.

La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti.

La grossa novità riguarda il fatto che dall’anno 2020 i detentori degli immobili non saranno più tenuti al versamento della TASI che era, invece, dovuta fino al 2019 sia dal titolare del diritto reale sull’immobile che dall’occupante; nel caso di immobile in affitto la TASI era dovuta infatti sia dal locatore che dal conduttore.

La disciplina dell’IMU è in continuità con la normativa precedente.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili.

Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce, come già previsto in precedenza, presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Gli adempimenti fiscali prorogati e in scadenza al 30 giugno

Per effetto dei vari Decreti Legge che si sono susseguiti negli ultimi mesi a causa dell’emergenza epidemiologica che ha colpito il mondo, nel nostro Paese, la maggior parte degli adempimenti fiscali che scadevano tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 sono stati prorogati al 30 giugno 2020.

L’art. 62 del Decreto “Cura Italia” hai infatti previsto la proroga al 30 giugno degli adempimenti fiscali scadenti fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Tra gli adempimenti sospesi, che dovranno quindi ora essere effettuati entro il 30 giugno 2020, rientrano:

  • la presentazione della dichiarazione annuale IVA;
  • la presentazione del modello IVA TR per il rimborso e le compensazione del credito relativo al I trimestre 2020;
  • la comunicazione liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020;
  • l’esterometro del primo trimestre 2020;
  • la presentazione del modello EAS (comunicazione dati rilevanti enti associativi);
  • l’invio del modello INTRA;
  • la trasmissione telematica dei dati relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali;
  • la richiesta ed effettuazione delle verificazioni periodiche degli Apparecchi misuratori fiscali e dei Registratori telematici e Server-RT.

Il contribuente ha comunque avuto sempre la possibilità di effettuare gli adempimenti nei termini originari.

In vista dell’avvicinarsi della scadenza “generale” è quindi opportuno organizzarsi al meglio per scongiurare il rischio di qualche dimenticanza.

In crescita il mercato immobiliare non residenziale: dati OMI

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il Rapporto immobiliare non residenziale 2020, a cura dell’OMI e dedicato alle compravendite di unità immobiliari di tipo produttivo, terziario e commerciale. Anche nel 2019 i settori del mercato non residenziale risultano complessivamente in espansione, confermando un trend positivo in atto dal 2014.

La pubblicazione fornisce annualmente i dati di consuntivo del mercato italiano degli immobili non residenziali, attraverso l’analisi territoriale dello stock, dei volumi di compravendita e delle quotazioni delle tipologie immobiliari negozi, uffici e capannoni, che rappresentano con maggior significatività il mercato immobiliare commerciale, terziario e produttivo.

Il Rapporto si sviluppa in sei capitoli.
Nel primo è offerta una panoramica del mercato nazionale degli immobili non residenziali. I successivi tre capitoli sono dedicati, rispettivamente, ai principali risultati dell’analisi dei mercati immobiliari relativamente agli uffici, ai negozi e al settore produttivo, in termini di volumi di compravendite realizzate nel 2019, di intensità di mercato e livello delle quotazioni immobiliari medie per regione, area territoriale e nelle maggiori città italiane. Nel quinto capitolo sono analizzati alcuni indici territoriali concernenti le quotazioni medie e l’intensità di mercato (IMI), mentre nel sesto capitolo è proposta una stima del valore di scambio per le destinazioni d’uso sopra indicate.

Assente, causa condizioni di lavoro generate dalla pandemia del COVID-19 che non hanno consentito di coordinarsi per tempo con l’Associazione nazionale delle società di leasing (ASSILEA), l’analisi delle dinamiche del leasing immobiliare.

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

L’articolo 186 del Decreto Rilancio modifica l’articolo 57-bis del d.l. n. 50/2017 rafforzando il credito d’imposta conosciuto come “Bonus pubblicità”.

Per il 2020 è attribuito alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, un credito d’imposta, pari al 50% del valore degli investimenti effettuati (originariamente previsto nella misura del 30% ). Il credito d’imposta è riconosciuto sul complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 (precedentemente era solo sugli investimenti incrementali).

Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di prenotazione per l’accesso al credito può essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2020; restano comunque valide quelle già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020.

Covid-19: le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento del contagio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020 è stato pubblicato il Testo del Dl 25 marzo 2020 n. 19, coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19".

Riportiamo oggi il testo dell’Art. 4, relativo alle sanzioni applicabili per la violazione delle misure di contenimento del contagio e alle modalita di esecuzione dei controlli.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi e sono riportate tra i segni (( … )).

Art. 4
Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati (( ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, )) ovvero dell’articolo 3, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a (( euro 1.000 )) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita’, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo (( la sanzione prevista dal primo periodo e’ aumentata )) fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni.

3. (( Si applicano, per quanto non stabilito presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 )). Le sanzioni per le violazioni delle misure (( di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, )) sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 )).

4. All’atto dell’accertamento delle (( violazioni di cui al comma 2 )), ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, (( l’organo accertatore )) puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

(( 5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’ applicata nella misura massima. ))

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque piu’ grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), e’ punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. (( Al primo comma )) dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire
800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta’. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia ((, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza )) e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e’ attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. (( Il prefetto assicura l’esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro )).

Le modalità di versamento, trattenimento e riversamento dell’IMU nel provvedimento dell’Agenzia Entrate

Con Provvedimento del 26 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di versamento dell’imposta municipale propria (IMU) tramite F24, nonché le modalità di trattenimento del contributo (art. 10, comma 5, del Dl 30 dicembre 1992, n. 504), da parte della struttura di gestione, sul gettito Imu spettante ai comuni e riversamento del contributo e il relativo riversamento delle somme riscosse all’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL).

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