Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120 Decreto Rilancio)

Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro l’Art. 120 del Decreto 34/2020 (Decreto “Rilancio”) ha previsto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020, per un massimo di 80.000 euro, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da Covid-19.

In particolare, il contributo è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, ed è concesso in relazione:

  • agli interventi di rifacimento di spogliatoi e mense;
  • agli nterventi per la realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici;
  • all’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti;
  • all’acquisto di arredi di sicurezza.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, può essere ceduto ma non è rimborsabile.

Non spetta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico.

Covid-19: le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento del contagio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020 è stato pubblicato il Testo del Dl 25 marzo 2020 n. 19, coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19".

Riportiamo oggi il testo dell’Art. 4, relativo alle sanzioni applicabili per la violazione delle misure di contenimento del contagio e alle modalita di esecuzione dei controlli.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi e sono riportate tra i segni (( … )).

Art. 4
Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati (( ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, )) ovvero dell’articolo 3, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a (( euro 1.000 )) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita’, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo (( la sanzione prevista dal primo periodo e’ aumentata )) fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni.

3. (( Si applicano, per quanto non stabilito presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 )). Le sanzioni per le violazioni delle misure (( di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, )) sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 )).

4. All’atto dell’accertamento delle (( violazioni di cui al comma 2 )), ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, (( l’organo accertatore )) puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

(( 5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’ applicata nella misura massima. ))

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque piu’ grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), e’ punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. (( Al primo comma )) dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire
800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta’. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia ((, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza )) e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e’ attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. (( Il prefetto assicura l’esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro )).

5 per mille: prorogati i termini per l’impiego e la rendicontazione delle somme

Il Ministero del Lavoro con nota 4344 del 19 maggio 2020 ha testualmente stabilito, in materia di impiego e rendicontazione delle somme, quanto segue.

Rendicontazione delle somme
Sotto il primo profilo, occorre rammentare che il D.P.C.M. 23.04.2010, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 07.07.2016, nonché l’art. 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 111, fissano il termine per la rendicontazione (id est l’effettivo impiego delle somme percepite) in dodici mesi a partire dalla data di percezione del contributo: poiché per l’anno finanziario 2017 tale contributo è stato percepito dalla maggior parte degli enti del Terzo Settore in data 11/07/2019, per gli importi pari o superiori a € 500.000,00, e in data 07/08/2019, per gli altri importi, il termine ultimo entro il quale utilizzare le risorse del cinque per mille, originariamente in scadenza al 10.7.2020 o al 6.8.2020, è posposto al 31 ottobre 2020.
Si rammenta che è comunque fatto salvo il disposto contenuto nell’art. 12, co. 1, lett. e) del D.P.C.M. 23.04.2010, che riconosce agli enti destinatari del contributo del cinque per mille la facoltà di accantonare le somme ricevute per progetti pluriennali, indicandole nel rendiconto e portandole a rendicontazione anche in annualità successive.

Impiego delle somme
possono essere considerate ammissibili ai fini della rendicontazione del contributo del cinque per mille, spese sostenute per far fronte all’emergenza sanitaria in corso solo se le stesse siano imputate ad attività rientranti nell’oggetto sociale e coerenti con le proprie finalità statutarie. Pertanto, l’emergenza epidemiologica in atto non può ex se fondare l’ammissibilità, ai fini dell’utilizzo del contributo del cinque per mille, di spese da sostenere in deroga alle previsioni statutarie, tali da determinare una modifica dell’oggetto o dello scopo sociale, che possono essere legittimamente apportate in ossequio alle disposizioni contenute nello statuto nonchè, nel caso di soggetti dotati di personalità giuridica, alle previsioni di cui al D.P.R. n.361/2000

Residente all’estero e domiciliato fiscalmente in Italia: no alla deduzione dei contributi previdenziali volontari

Il contribuente residente all’estero e domiciliato fiscalmente in Italia non può portare in deduzione i contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (INPS), dato che tale categoria di oneri non è compresa tra quelli elencati al comma 2 dell’articolo 24 del TUIR.

Questa la risposta n. 148/E fornita dall’Agenzia Entrate, che chiarisce inoltre che la norma rende applicabili i medesimi oneri deducibili previsti per i residenti a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano purché risultino residenti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni e a condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto.

Indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti

Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all’art. 10 quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è configurabile sia nel caso di compensazione "verticale", cioè riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in caso di compensazione "orizzontale", ossia concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa.

Questo in quanto il delitto di indebita compensazione richiede, sotto il profilo oggettivo, che il mancato versamento dei tributi risulti formalmente "giustificato" da una illegittima compensazione, ex art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, operata tra le somme spettanti all’erario e i crediti vantati dal contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sez. III Penale, con la Sentenza n. 14763 del 13 maggio 2020.

Rinvio termini bilancio consolidato (Art. 110 Decreto “Rilancio”)

Nel documento “Le disposizioni in materia di Società, Enti e Giustizia”, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della FNC vengono esaminate le misure urgenti in materia di società ed enti e in materia di giustizia civile, penale, tributaria, amministrativa e contabile adottate dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenute nei Decreti “Cura Italia”, “Liquidità” e “Rilancio”.

Relativamente al rinvio dei termini del bilancio consolidato l’Art. 110 del Decreto 34/2020 (D.l. Rilancio) ha disposto il differimento, dal 30 settembre al 30 novembre 2020, del termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2019 (art. 18, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 118/2011) da parte degli enti pubblici di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 118/2011.

Tale rinvio deriva inevitabilmente, precisano CNDCEC E FNC, dalle nuove scadenze introdotte dall’art. 107 del Decreto “Cura Italia”, che ha ridisegnato il termine per l’approvazione del rendiconto 2019 e che, conseguentemente, comporta anche per il bilancio consolidato due mesi di tempo in più per la predisposizione del documento e la relativa approvazione.

PIEMONTE: OBBLIGO MASCHERINE ALL’APERTO dal 29 maggio al 2 giugno compresi

Dalle ore 00.00 del 29 maggio 2020 alle ore 24.00 del 2 giugno 2020 è fatto obbligo anche all’aperto di utilizzare le mascherine protettive (esclusi unicamente i bambini di età inferiore ai 6 anni, ai soggetti con forme di disabilità e patologie non compatibili con l’uso, durante lo svolgimento di attività motorie e sportive da effettuarsi comunque con rispetto della distanza interpersonale).

ORDINANZA REGIONALE N. 64 – PIEMONTE

Autotrasportatori e non solo: distributori privati di carburante, tutto rinviato

In un documento precedente avevamo illustrato le disposizioni che sarebbero entrate in vigore il 1° aprile relativamente ai distributori privati di carburante (cisternette) detenute da autotrasportatori od altre imprese, ai fini del rifornimento di carburante dei propri veicoli, essendo stata disposta la riduzione della capacità delle cisterne da 10 mc. a 5 mc. Si rinvia per l’argomento al citato documento precedente.

A seguito dell’emergenza sanitaria il termine del 1° aprile veniva posticipato al 30 giugno, come indicato nella nota TU 94214 del 18.3.2020 dell’Agenzia delle Dogane.

Ora il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha di fatto ulteriormente prorogato tale obbligo al 31 dicembre 2020 con obbligo entro tale data ad effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Dogane che attribuirà un codice identificativo, con obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico con modalità semplificate con modalità da stabilirsi da parte dell’Agenzia delle Dogane.

Le misure sul lavoro contenute nei decreti sull’emergenza da COVID-19: approfondimento FNC

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato un documento nel quale analizza in dettaglio le misure sul lavoro contenute nei decreti sull’emergenza da COVID-19 (D.L. “Cura Italia” n. 18/2020 convertito, D.L. “Liquidità” n. 23/2020 e D.L. “Rilancio” n. 34/2020).

Dopo un’introduzione sulle iniziative messe in atto per favorire la conservazione della potenzialità produttiva delle imprese durante il periodo dell’emergenza, il documento analizza:

  • l’estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale;
  • le norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.

Seguono le disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini di presentazione delle domande di trattamenti previdenziali ed assistenziali e alle altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali del decreto “Rilancio”.
Lo studio si conclude con schemi riepilogativi dei principali interventi per il sostegno al lavoro.

CLICCA QUI per leggere l’approfondimento.

Iva noleggio imbarcazioni da diporto: la bozza di provvedimento in consultazione fino al 3 giugno

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stata aperta una consultazione pubblica sulla bozza di provvedimento in materia di territorialità Iva dei servizi di locazione, noleggio e simili delle imbarcazioni da diporto, in attuazione dell’articolo 1 comma 725 della Legge di Bilancio 2020.

Gli operatori potranno visionare la bozza ed inviare osservazioni e proposte via email all’indirizzo di posta elettronica dc.gc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it fino al 3 giugno.

Il provvedimento, in particolare, individua i mezzi e le modalità di prova idonei a dimostrare l’utilizzazione e la fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea. A tal fine, vengono definiti i concetti di imbarcazione da diporto, fornitore, utilizzatore dell’imbarcazione da diporto e di mezzo di prova e viene regolamentato l’obbligo di conservazione della documentazione attestante l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione.

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