Iva noleggio imbarcazioni da diporto: la bozza di provvedimento in consultazione fino al 3 giugno

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stata aperta una consultazione pubblica sulla bozza di provvedimento in materia di territorialità Iva dei servizi di locazione, noleggio e simili delle imbarcazioni da diporto, in attuazione dell’articolo 1 comma 725 della Legge di Bilancio 2020.

Gli operatori potranno visionare la bozza ed inviare osservazioni e proposte via email all’indirizzo di posta elettronica dc.gc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it fino al 3 giugno.

Il provvedimento, in particolare, individua i mezzi e le modalità di prova idonei a dimostrare l’utilizzazione e la fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea. A tal fine, vengono definiti i concetti di imbarcazione da diporto, fornitore, utilizzatore dell’imbarcazione da diporto e di mezzo di prova e viene regolamentato l’obbligo di conservazione della documentazione attestante l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione.

5 per mille: pubblicati gli elenchi definitivi

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti (Enti del volontariato, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti della ricerca scientifica e dell’università, Enti della Ricerca Sanitaria) che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille dell’Irpef 2020 (anno d’imposta 2019).

In particolare, gli elenchi degli Enti del volontariato, delle Associazioni sportive dilettantistiche e degli Enti della ricerca scientifica e dell’università sono stati aggiornati ed integrati rispetto a quelli pubblicati in data 12 maggio 2020, mentre quelli della ricerca sanitaria non sono stati modificati.

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Decreto Rilancio: trasformazione detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un vademecum in cui vengono illustrate le disposizioni contenute nel Decreto"Rilancio", che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia e di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nel documento viene presentata, sotto forma di schede, una sintesi delle novità di carattere fiscale e vengono descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall’emergenza del coronavirus.

Relativamente all’Art. 121 il Decreto Rilancio prevede la possibilità, per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di

  • recupero del patrimonio edilizio
  • efficienza energetica
  • adozione di misure antisismiche
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici,

la possitilità di optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore;
b) per la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi.

I crediti d’imposta sono utilizzati anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, viene precisato nel Decreto, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Notifica di atti di accertamento e cartelle sospesa fino al 31 agosto 2020

L’Art. 154 del Decreto "Rilancio" introduce una serie di modifiche all’art. 68 del decreto-legge n. 18/2020 (Decreto "Cura Italia"), relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.
La lettera a) del citato articolo prevede il differimento dal 31 maggio al 31 agosto 2020 del termine finale della predetta sospensione.

In particolare, fino al 31 agosto, sono sospese le attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell’inizio del periodo di sospensione.
I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine finale della medesima sospensione (quindi, entro il 30 settembre 2020).

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un vademecum in cui vengono illustrate le disposizioni contenute nel Decreto"Rilancio".

730 precompilato: accettato “senza modifiche” solo se completo

L’Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi, precisa che la condizione per cui il modello 730 precompilato sia accettato senza modifiche, e quindi si possa usufruire dei vantaggi sui controlli, è che lo stesso sia completo e non siano necessarie correzioni o integrazioni.

Inoltre la dichiarazione si considera accettata:

  • nel caso in cui sia trasmessa senza modificare i dati indicati nel modello precompilato;
  • quando il contribuente effettua modifiche che non incidano sulla determinazione del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio quando si inseriscono i dati del sostituto che effettua il conguaglio o il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico);

L’Agenzia puntualizza però che, qualora il coniuge venga indicato “a carico” del dichiarante, il suo inserimento inciderà sulla determinazione dell’imposta e, di conseguenza, la dichiarazione risulterà modificata.

Sospensione delle cartelle di pagamento e dell’attività di riscossione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un vademecum in cui vengono illustrate le disposizioni contenute nel Dl n. 34/2020 (il cosiddetto Decreto”Rilancio”), che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia e di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Relativamente alla sospensione delle cartelle di pagamento e dell’attività di riscossione il documento riepiloga le misure in favore dei contribuenti riguardanti l’attività di Agenzia delle entrate – Riscossione.

Il decreto, infatti, ha disposto la sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Le rate 2020 della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, se non versate alle relative scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Scatta anche lo sblocco dei pignoramenti di stipendi e pensioni e arrivano regole più soft per le rateizzazioni in essere o richieste entro il 31 agosto.
È inoltre consentita la possibilità di rateizzare i debiti relativi a piani di pagamento della “rottamazioni-ter” o del “saldo e stralcio” decaduti per mancato versamento delle rate scadute nel 2019.

L’Agenzia delle Entrate, infine, chiarisce che pur emettendo entro il 31 dicembre gli atti relativi a controlli in scadenza nel 2020, li notificherà ai contribuenti solo nel 2021, senza l’addebito degli interessi.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

L’art. 26 del Decreto Rilancio prevede una misura per incentivare il rafforzamento patrimoniale di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata e società cooperative, aventi sede legale in Italia società cooperative (esclusi intermediari finanziari e imprese che esercitano attività assicurative) in possesso di determinati requisiti:

  • ricavi 2019 tra i 5 e i 50 milioni di euro (a livello di massimo consolidamento);
  • riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno un terzo rispetto al corrispondente periodo del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica;
  • aumento del capitale entro il 31 dicembre 2020

e in situazione di regolarità contributiva, fiscale e in materia di normativa edilizia e urbanistica del lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell’ambiente.

Con riferimento ai conferimenti in denaro effettuati nel 2020 per l’aumento del capitale sociale, spetta un credito d’imposta del 20%, da calcolare su un investimento massimo di 2 milioni di euro.

La partecipazione da conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

Il bonus è utilizzabile sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui avviene l’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, sia in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir.

Alle stesse società, inoltre, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, spetta un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Le perdite fiscali riportabili nei periodi d’imposta successivi sono ridotte dell’ammontare del credito riconosciuto.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio sia per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale sia per la società stessa, con obbligo, per entrambi, di restituire l’importo fruito, maggiorato degli interessi legali.

L’efficacia delle misure previste è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Un decreto Mef stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.

Modello F24: ridenominati i codici tributo per il versamento IVIE E IVAFE

Con la Risoluzione n. 26 del 21 maggio scorso l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo utilizzati per il versamento dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE), di cui all’articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

I codici tributo, già istituiti con le con le risoluzioni n. 54/E del 7 giugno 2012 e n. 27/E del 19 aprile 2013, sono così ridenominati:

  • “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – SALDO”;
  • “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO”;
  • “4044” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;
  • “4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE”;
  • “4046” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO”;
  • “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – SALDO”;
  • “4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;
  • “4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE”.

Per i suddetti codici tributo, chiarisce ancora l’Agenzia Entrate, restano ferme le istruzioni di compilazione del modello F24 riportate nella risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013.

L’Emergenza Coronavirus e i corrispettivi telematici: la guida dell’Agenzia Entrate

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno disposto, per il periodo dal 12 marzo al 3 maggio 2020, la chiusura generale delle attività di commercio al dettaglio e dei servizi resi alla persona, salvo le eccezioni previste nei decreti e relativi allegati.
Il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, contenente le disposizioni per la fase 2 dell’emergenza, ha in parte modificato tali previsioni per il periodo a partire dal 4 maggio 2020.

Da ultimo, il Decreto Rilancio (DL n. 34 del 19 maggio 2020) ha disposto la riapertura di molteplici attività economiche e produttive, che può avvenire solamente in conformità con le regole per il contenimento del contagio disposte dalla Regione ove è ubicata l’attività o, ove assenti, dalle linee guida nazionali.
Il decreto ha inoltre disposto alcune importanti proroghe legate ai corrispettivi telematici.

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida “L’Emergenza Coronavirus e i corrispettivi telematici”, disponibile qui.

L’esclusione dei professionisti dai contributi a fondo perduto è una scelta “inaccettabile”

La denuncia arriva direttamente dagli Ordini e Collegi professionali aderenti al Comitato Unitario degli Ordini e Collegi Professionali (CUP) e alla Rete delle Professioni Tecniche (RPT) che, Con Comunicato Stampa del 20 maggio affermano con forza l’evidente discriminazione nei confronti dei Professionisti, esclusi dalla norma che disciplina il contributo a fondo perduto a favore degli autonomi e delle imprese che nel mese di aprile 2020 abbiano registrato un calo superiore a un terzo del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019.
L’Art. 25 del Decreto “Rilancio” (DL n. 34/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio) pone infatti, tra i soggetti esclusi dal beneficio, “i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”.

L’esclusione di tutti i professionisti ordinistici dall’accesso ai contributi a fondo perduto, si legge nel Comunicato Stampa, “è una scelta inaccettabile, che dimostra una volta di più un atteggiamento sostanzialmente punitivo della politica nei confronti di un settore determinante per il sistema economico del nostro Paese che, esattamente come tutte le altre realtà del mondo del lavoro autonomo e dipendente, sta attraversando una fase di enorme difficoltà che necessita di un sostegno concreto da parte dello Stato”.
“Avevamo già denunciato la disparità di trattamento riservataci nel Dl “Cura Italia”. La modifica appena apportata al Dl “Rilancio” è una conferma della scarsa consapevolezza dei problemi di milioni di lavoratori. Ci batteremo per modificare questa norma e affinché ci sia un’equiparazione tra le misure per le imprese e quella per i professionisti. Gli Ordini e i Collegi professionali chiedono al Governo un intervento per sanare questa evidente disparità di trattamento”.

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