Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

L’art. 26 del Decreto Rilancio prevede una misura per incentivare il rafforzamento patrimoniale di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata e società cooperative, aventi sede legale in Italia società cooperative (esclusi intermediari finanziari e imprese che esercitano attività assicurative) in possesso di determinati requisiti:

  • ricavi 2019 tra i 5 e i 50 milioni di euro (a livello di massimo consolidamento);
  • riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno un terzo rispetto al corrispondente periodo del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica;
  • aumento del capitale entro il 31 dicembre 2020

e in situazione di regolarità contributiva, fiscale e in materia di normativa edilizia e urbanistica del lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell’ambiente.

Con riferimento ai conferimenti in denaro effettuati nel 2020 per l’aumento del capitale sociale, spetta un credito d’imposta del 20%, da calcolare su un investimento massimo di 2 milioni di euro.

La partecipazione da conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

Il bonus è utilizzabile sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui avviene l’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, sia in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir.

Alle stesse società, inoltre, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, spetta un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Le perdite fiscali riportabili nei periodi d’imposta successivi sono ridotte dell’ammontare del credito riconosciuto.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio sia per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale sia per la società stessa, con obbligo, per entrambi, di restituire l’importo fruito, maggiorato degli interessi legali.

L’efficacia delle misure previste è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Un decreto Mef stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.

Modello F24: ridenominati i codici tributo per il versamento IVIE E IVAFE

Con la Risoluzione n. 26 del 21 maggio scorso l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo utilizzati per il versamento dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE), di cui all’articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

I codici tributo, già istituiti con le con le risoluzioni n. 54/E del 7 giugno 2012 e n. 27/E del 19 aprile 2013, sono così ridenominati:

  • “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – SALDO”;
  • “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO”;
  • “4044” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;
  • “4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE”;
  • “4046” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL n. 201/2011 e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO”;
  • “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – SALDO”;
  • “4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;
  • “4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE”.

Per i suddetti codici tributo, chiarisce ancora l’Agenzia Entrate, restano ferme le istruzioni di compilazione del modello F24 riportate nella risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013.

L’Emergenza Coronavirus e i corrispettivi telematici: la guida dell’Agenzia Entrate

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno disposto, per il periodo dal 12 marzo al 3 maggio 2020, la chiusura generale delle attività di commercio al dettaglio e dei servizi resi alla persona, salvo le eccezioni previste nei decreti e relativi allegati.
Il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, contenente le disposizioni per la fase 2 dell’emergenza, ha in parte modificato tali previsioni per il periodo a partire dal 4 maggio 2020.

Da ultimo, il Decreto Rilancio (DL n. 34 del 19 maggio 2020) ha disposto la riapertura di molteplici attività economiche e produttive, che può avvenire solamente in conformità con le regole per il contenimento del contagio disposte dalla Regione ove è ubicata l’attività o, ove assenti, dalle linee guida nazionali.
Il decreto ha inoltre disposto alcune importanti proroghe legate ai corrispettivi telematici.

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida “L’Emergenza Coronavirus e i corrispettivi telematici”, disponibile qui.

L’esclusione dei professionisti dai contributi a fondo perduto è una scelta “inaccettabile”

La denuncia arriva direttamente dagli Ordini e Collegi professionali aderenti al Comitato Unitario degli Ordini e Collegi Professionali (CUP) e alla Rete delle Professioni Tecniche (RPT) che, Con Comunicato Stampa del 20 maggio affermano con forza l’evidente discriminazione nei confronti dei Professionisti, esclusi dalla norma che disciplina il contributo a fondo perduto a favore degli autonomi e delle imprese che nel mese di aprile 2020 abbiano registrato un calo superiore a un terzo del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019.
L’Art. 25 del Decreto “Rilancio” (DL n. 34/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio) pone infatti, tra i soggetti esclusi dal beneficio, “i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”.

L’esclusione di tutti i professionisti ordinistici dall’accesso ai contributi a fondo perduto, si legge nel Comunicato Stampa, “è una scelta inaccettabile, che dimostra una volta di più un atteggiamento sostanzialmente punitivo della politica nei confronti di un settore determinante per il sistema economico del nostro Paese che, esattamente come tutte le altre realtà del mondo del lavoro autonomo e dipendente, sta attraversando una fase di enorme difficoltà che necessita di un sostegno concreto da parte dello Stato”.
“Avevamo già denunciato la disparità di trattamento riservataci nel Dl “Cura Italia”. La modifica appena apportata al Dl “Rilancio” è una conferma della scarsa consapevolezza dei problemi di milioni di lavoratori. Ci batteremo per modificare questa norma e affinché ci sia un’equiparazione tra le misure per le imprese e quella per i professionisti. Gli Ordini e i Collegi professionali chiedono al Governo un intervento per sanare questa evidente disparità di trattamento”.

DL Rilancio: le principali misure a favore delle imprese

Riassumiamo di seguito le principali misure per le imprese previste dal Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto Decreto “Rilancio”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 19 maggio scorso.

Fondo perduto, IRAP, riduzione bollette, Pagamento debiti PA

  • 12 miliardi per il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali, delle Regioni e delle Province autonome nei confronti delle imprese;
  • 6 miliardi per contributi a fondo perduto a favore di società e imprese individuali con ricavi fino a 5 milioni di euro, che saranno erogati dall’Agenzia delle Entrate e parametrati al calo del fatturato sul mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese del 2019, superiore al 33%. Previsto un contributo minimo di 2000 euro per le società e di 1000 euro per l’impresa individuale (cumulabile col bonus INPS);
  • 4 miliardi per cancellare definitivamente il saldo 2019 e l’acconto 2020 dell’Irap di giugno e luglio per tutte le imprese con fatturato annuo fino a 250 milioni di euro;
  • 4 miliardi per finanziare ulteriormente il Fondo di Garanzia per le Pmi, che si aggiungono alle risorse già stanziate nei decreti Cura Italia e Liquidità per arrivare ad un ammontare complessivo di circa 7 miliardi;
  • 600 milioni per ridurre nel 2020 i costi fissi delle bollette elettriche per le utenze non domestiche in bassa tensione.

Ecobonus e Sismabonus al 110%

Nel decreto Rilancio è stata inoltre inserita una norma fondamentale per il riavvio del settore strategico dell’edilizia: l’innalzamento al 110% delle detrazioni per le ristrutturazioni legate all’Ecobonus e al Sismabonus che amplia la platea dei possibili beneficiari degli interventi, garantendo una forte leva agli investimenti. Viene inoltre data la possibilità di cessione del credito anche a intermediari finanziari, in modo da favorire la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio in ottica ecosostenibile.

Affitti commerciali, TOSAP

Sugli affitti commerciali è riconosciuto il credito d’imposta per il 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione per i mesi di aprile, maggio e giugno. Oltre che in compensazione, il credito può essere anche ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Previsto anche l’esonero del pagamento di tasse e canoni per le occupazioni di suolo pubblico (Tosap-Cosap) dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020, in favore di bar ristoranti, discoteche e altri pubblici esercizi. Sono state inoltre introdotte semplificazioni burocratiche per il rilascio di nuovi concessioni di suolo pubblico o per l’ampliamento di quelle già concesse.

Impresa 4.0

Nel pacchetto imprese è stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per la consegna dei beni strumentali oggetto del super ammortamento. Migliaia di imprese e professionisti potranno pertanto beneficiare dell’incentivo fiscale anche se non riusciranno a ricevere, a causa del lockdown, la consegna del bene entro il 30 giugno, così come previsto dalla normativa vigente prima della proroga disposta con il decreto Rilancio.

Ricapitalizzazione, Start-up, trasferimento tecnologico

  • incentivi per favorire la ricapitalizzazione di imprese, con fatturato compreso tra i 5 e i 50 milioni di euro, attraverso lo schema ‘Pari Passu’ con fondi gestiti da Invitalia e Cdp;
  • rafforzamento dell’ecosistema delle start up innovative attraverso la liquidità garantita mediante il programma Smart&Start e risorse aggiuntive al Fondo per il Venture Capital;
  • finanziamenti del Fondo Innovazione dedicato al trasferimento tecnologico tra il mondo della ricerca e quello produttivo, nonché al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali, finalizzato a contrastare la delocalizzazione di aziende e tutelare i lavoratori;
  • 100 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo dedicati all’acquisto di veicoli a ridotte emissioni;
  • istituito presso il MiSE il “First Playable Fund” diretto al sostegno della produzione italiana di prodotti di intrattenimento digitale. Tramite questo fondo le imprese del settore dell’intrattenimento digitale potranno presentare i loro progetti di sviluppo a editori o investitori per ottenere finanziamenti necessari per la successiva produzione del prodotto finale e della sua distribuzione sul mercato internazionale;
  • stanziati 20 milioni di euro per la nascita di un polo specializzato di ricerca e sviluppo nel settore automotive da realizzare nell’area di crisi industriale complessa di Torino. Questo polo opererà come ente di ricerca indipendente per la realizzazione di linee pilota sperimentali su nuove forme di mobilità, compresa la mobilità elettrica, la guida autonoma e l’intelligenza artificiale.

INPS: in arrivo i 600 euro di aprile senza nuova domanda

Le categorie di lavoratori indicate nel Decreto "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), che hanno già percepito l’indennità COVID-19 (bonus 600 euro) di marzo 2020, potranno ricevere a breve l’indennità 600 euro di aprile senza presentare nuova domanda, come previsto dal decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

I beneficiari riceveranno il consueto SMS di notifica. Il secondo pagamento di aprile sarà disposto dal 20 maggio e sarà possibile verificare il pagamento eseguito da INPS anche accedendo alla sezione “Pagamenti” del Fascicolo previdenziale del cittadino (con codice fiscale e PIN, SPID, CIE o CNS), selezionando nel menu del servizio le voci “Prestazioni>Pagamenti”.

Per consultarne gli esiti, modificare la modalità di pagamento o rinunciare al bonus, coloro che hanno già presentato la domanda possono accedere al servizio indennità COVID-19 con il codice fiscale e le proprie credenziali (PIN, SPID, CIE, CNS e anche PIN semplificato).

L’Istituto informa inoltre che, entro la fine di maggio, sarà pubblicata la versione aggiornata del servizio per consentire l’invio della domanda alle nuove categorie di lavoratori incluse dal decreto del 30 aprile 2020: lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo, intermittenti, lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA con contratti di lavoro occasionale, venditori a domicilio.

Qui il Comunicato Stampa dell’Inps.

DL “Rilancio”: le misure fiscali. Pubblicato il vademecum dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un vademecum in cui vengono illustrate le disposizioni contenute nel Dl n. 34/2020 (il cosiddetto Decreto"Rilancio"), che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia e di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nel documento viene presentata, sotto forma di schede, una sintesi delle novità di carattere fiscale e vengono descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall’emergenza del coronavirus.

CLICCA QUI.

Niente bonus 100 euro ai lavoratori che risiedono in Italia ma svolgono l’attività lavorativa all’estero

Con la Circolare n. 11 del 6 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti ai quesiti pervenuti da associazioni di categoria e professionisti relativi all’applicazione delle disposizioni fiscali previste dal "Decreto Cura Italia" (DL 17 marzo 2020, n. 18) e dal "Decreto Liquidità" (DL 8 aprile 2020, n. 23).

Relativamente al premio ai lavoratori dipendenti la Circolare precisa che il bonus di euro 100 previsto dall’articolo 63 del Decreto "Cura Italia" va erogato anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa. Non spetta, invece, ai lavoratori dipendenti, residenti in Italia, che svolgono l’attività lavorativa all’estero.

Corrispettivi telematici: nuove funzioni della procedura “Documento commerciale on line”

L’Agenzia delle Entrate, nella sezione del proprio portale dedicata alla Fattura elettronica e corrispettivi telematici, ha informato di aver aggiornato la procedura “Documento commerciale on line” per consentire agli esercenti di inserire il prezzo unitario del prodotto/servizio al lordo dell’Iva, con scorporo dell’Iva effettuato automaticamente dalla procedura.

Gli utenti che hanno già popolato la propria “rubrica prodotti e servizi” troveranno i prezzi unitari automaticamente riconvertiti al lordo dell’Iva.

L’Agenzia informa inoltre di altri aggiornamenti:

  • è stata aggiunta una sezione per inserire i diversi tipi di corrispettivi non riscossi;
  • sono stati introdotti i ticket restaurant tra le modalità di pagamento;
  • è stata introdotta la possibilità di effettuare un reso o un annullo anche nel caso di documento commerciale non trasmesso tramite la procedura.

Sospensione contributi artigiani e commercianti: precisazioni dall’Inps

Con il Comunicato Stampa del 15 maggio 2020 l’Inps precisa che la sospensione dell’obbligo del versamento dei contributi per chi ha subito una diminuzione di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020, riguarda anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con scadenza 18 maggio 2020 (I rata contribuzione sul minimale anno 2020) in presenza dei requisiti di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto-legge8 aprile 2020, n. 23.

Nel Comunicato l’Istituto evidenzia inoltre che, tra gli iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, rientrano nella previsione dell’art. 18 anche i soggetti iscritti in qualità di soci di societa?.

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