Nella sezione download, newsletter 2020, pubblicata l’informativa n. 15 del 17.5.2020 sull’argomento.
Consulenza specializzata ed integrata a servizio del cliente dal 1978
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L’art. 187 bis DL rilancio, al fine di permettere la riapertura delle attività degli esercizi pubblici concede alle imprese di pubblico esercizio, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico, di non pagare, fino al 31 ottobre 2020 la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di permettere l’utilizzo o un ampliamento dell’utilizzo delle superfici di suolo pubblico, con domanda semplificata, con allegata la sola planimetria ed esente da bollo.
Possono usufruire del beneficio le imprese di pubblico esercizio, come indicate nell’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico
Queste sono le tipologie degli esercizi:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffé, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e’ esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
L’esclusione dal presupposto per il pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è prevista per il periodo intercorrente tra la data di riapertura delle attività e il 31 ottobre 2020 (in pratica, sempre che il DL rilancio venga pubblicato, dall’entrata in vigore o dalla riapertura dei bar e ristoranti e sino al 31.10.2020, ossia circa 5 mesi.
Fino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su pubbliche vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico, da parte di questi esercenti, di strutture facilmente amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività sopra specificate, non è subordinata all’autorizzazione e l’utilizzazione delle superfici è autorizzata.
Sul sito internet del Ministero delle dell’Economia e delle Finanze sono stati pubblicati i dati sulle partite Iva relative al primo trimestre dell’anno.
Nei primi tre mesi del 2020 sono state aperte 158.740 nuove partite Iva con una flessione del 19,7% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, determinata principalmente dall’emergenza sanitaria in atto.
Entrando in dettaglio, nei primi due mesi dell’anno risulta una contrazione dell’8% delle aperture di partita Iva dovuta principalmente alla diminuzione di avviamenti in regime forfetario rispetto al notevole aumento riscontrato nei primi mesi del 2019 grazie all’innalzamento del limite di ricavi a 65.000 euro. Gli effetti dell’emergenza sanitaria sono rilevabili nel mese di marzo con un calo di aperture pari al 50% rispetto a marzo 2019.
Clicca qui per accedere alla sintesi dei dati.
Con la Circolare n. 11 del 6 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti ai quesiti pervenuti da associazioni di categoria e professionisti relativi all’applicazione delle disposizioni fiscali previste dal "Decreto Cura Italia" (DL 17 marzo 2020, n. 18) e dal "Decreto Liquidità" (DL 8 aprile 2020, n. 23).
Tra questi, relativamente alla sospensione dei termini nei procedimenti di adesione l’Agenzia precisa che, nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall’articolo 83 del Dl Cura Italia, poi estesa fino all’11 maggio dal Dl Liquidità.
A questa sospensione, viene precisato nella circolare, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell’adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.
Nella tarda serata di mercoledì 13 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il tanto atteso Decreto “Rilancio”, che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Queste le principali misure a sostegno delle imprese e dell’economia:
Con la recente sentenza n. 13660, depositata il 6 maggio 2020, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che possono essere sottoposte a vincolo le somme di denaro versate in un “fondo pensione” nella fase di accumulo della provvista, non essendo applicabile, nella specie, la disciplina di cui all’art. 545 cod. proc. civ.
Ritenuto pertanto che, precisa la Cassazione – vuoi con riferimento alla primigenia fase di accumulo della provvista monetaria vuoi con riferimento alla successiva fase di erogazione della periodica prestazione pecuniaria – gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei “fondi pensione” costituiscano una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita, deve concludersi che le somme di danaro in essi confluite sono soggette alla ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca.
Con la Risoluzione n. 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – INARCASSA.
Si tratta, in particolare, delle seguenti causali contributo:
che saranno operativamente efficaci a decorrere dal 1° giugno 2020.
Va fornita la prova dell’inerenza dell’operazione all’esercizio dell’impresa, dimostrando la stretta strumentalità rispetto alla concreta attività imprenditoriale, effettiva o anche solo programmata.
Non è possibile detrarre l’Iva sui costi sostenuti per le operazioni propedeutiche all’attività principale mai realizzata. Devono essere chiari i motivi della cessata attività per evitare che la stessa possa essere considerata abusiva, rivolta cioè unicamente ad ottenere indebiti vantaggi fiscali.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con l’ordinanza n. 7488 del 24 marzo 2020, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Con la Risposta n. 126 dell’8 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in merito alla corretta modalità di cessione dei crediti d’imposta “ecobonus” e “sismabonus” acquisiti a seguito dell’esecuzione di lavori per i condomini.
Il quesito posto all’Agenzia ha riguardato, in particolare, una società che ha stipulato due contratti con i condomini: con il primo fornisce energia, progetta e realizza interventi strutturali e dell’involucro edilizio degli edifici che comportano un miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia, e con il secondo realizza interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico su parti comuni di edifici condominiali.
Nella risposta le Entrate chiariscono che è possibile cedere il credito d’imposta ricevuto anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili.
Inoltre, è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione, fermo restando che il cessionario (ovvero i cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo l’originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.
Resta fermo, chiarisce infine l’Agezia Entrate, che il cessionario della società istante (ovvero i diversi cessionari, in caso di cessione parziale del credito a soggetti diversi) non potrà ulteriormente cedere il credito a soggetti terzi.
Confprofessioni ha realizzato e pubblicato sul proprio sito internet un documento che spiega come gestire e organizzare il lavoro di professionisti e dipendenti nel post-emergenza Covid-19, ovvero durante la cosiddetta "Fase 2".
Si tratta di vere e proprie linee guida che forniscono chiarimenti circa l’applicazione del Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto lo scorso 24 aprile tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute e le parti sociali, tra cui Confprofessioni.
Il documento è articolato nei seguenti 12 punti:
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