Tavoli all’aperto: esenzione per 6 mesi a bar e ristoranti dalla tassa di occupazione del suolo pubblico

L’art. 187 bis DL rilancio, al fine di permettere la riapertura delle attività degli esercizi pubblici concede alle imprese di pubblico esercizio, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico, di non pagare, fino al 31 ottobre 2020 la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di permettere l’utilizzo o un ampliamento dell’utilizzo delle superfici di suolo pubblico, con domanda semplificata, con allegata la sola planimetria ed esente da bollo.

Possono usufruire del beneficio le imprese di pubblico esercizio, come indicate nell’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico

Queste sono le tipologie degli esercizi:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffé, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e’ esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

L’esclusione dal presupposto per il pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è prevista per il periodo intercorrente tra la data di riapertura delle attività e il 31 ottobre 2020 (in pratica, sempre che il DL rilancio venga pubblicato, dall’entrata in vigore o dalla riapertura dei bar e ristoranti e sino al 31.10.2020, ossia circa 5 mesi.

Fino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su pubbliche vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico, da parte di questi esercenti, di strutture facilmente amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività sopra specificate, non è subordinata all’autorizzazione e l’utilizzazione delle superfici è autorizzata.

Partite Iva: i dati del I trimestre 2020

Sul sito internet del Ministero delle dell’Economia e delle Finanze sono stati pubblicati i dati sulle partite Iva relative al primo trimestre dell’anno.

Nei primi tre mesi del 2020 sono state aperte 158.740 nuove partite Iva con una flessione del 19,7% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, determinata principalmente dall’emergenza sanitaria in atto.

Entrando in dettaglio, nei primi due mesi dell’anno risulta una contrazione dell’8% delle aperture di partita Iva dovuta principalmente alla diminuzione di avviamenti in regime forfetario rispetto al notevole aumento riscontrato nei primi mesi del 2019 grazie all’innalzamento del limite di ricavi a 65.000 euro. Gli effetti dell’emergenza sanitaria sono rilevabili nel mese di marzo con un calo di aperture pari al 50% rispetto a marzo 2019.

Clicca qui per accedere alla sintesi dei dati.

Accertamento con adesione e sospensione dei termini: i chiarimenti delle Entrate

Con la Circolare n. 11 del 6 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti ai quesiti pervenuti da associazioni di categoria e professionisti relativi all’applicazione delle disposizioni fiscali previste dal "Decreto Cura Italia" (DL 17 marzo 2020, n. 18) e dal "Decreto Liquidità" (DL 8 aprile 2020, n. 23).

Tra questi, relativamente alla sospensione dei termini nei procedimenti di adesione l’Agenzia precisa che, nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall’articolo 83 del Dl Cura Italia, poi estesa fino all’11 maggio dal Dl Liquidità.
A questa sospensione, viene precisato nella circolare, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell’adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

CdM: approvato il Decreto Rilancio. Le misure di sostegno alle imprese e all’economia

Nella tarda serata di mercoledì 13 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il tanto atteso Decreto “Rilancio”, che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Queste le principali misure a sostegno delle imprese e dell’economia:

  • un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:
    • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;
    • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
    • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.
      Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;
  • l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;
  • la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;
  • il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;
  • ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale delle società;
  • l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) alla costituzione di un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato. Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. CDP S.p.a. potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito;
  • l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società già indicate al punto precedente;
  • ulteriori misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale;
  • la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e l’incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto “cura Italia”, del fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle p.m.i., con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti;
  • la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative;
  • ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”;
  • la previsione che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

Reati tributari, sequestrabile il fondo pensione dell’imprenditore

Con la recente sentenza n. 13660, depositata il 6 maggio 2020, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che possono essere sottoposte a vincolo le somme di denaro versate in un “fondo pensione” nella fase di accumulo della provvista, non essendo applicabile, nella specie, la disciplina di cui all’art. 545 cod. proc. civ.

Ritenuto pertanto che, precisa la Cassazione – vuoi con riferimento alla primigenia fase di accumulo della provvista monetaria vuoi con riferimento alla successiva fase di erogazione della periodica prestazione pecuniaria – gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei “fondi pensione” costituiscano una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita, deve concludersi che le somme di danaro in essi confluite sono soggette alla ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca.

INARCASSA: istituite le causali per il versamento dei contributi

Con la Risoluzione n. 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – INARCASSA.

Si tratta, in particolare, delle seguenti causali contributo:

  • “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”;
  • “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”;
  • “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”;
  • “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
  • “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
  • “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.

che saranno operativamente efficaci a decorrere dal 1° giugno 2020.

Costi per attività mai realizzata: non c’è detrazione per l’Iva

Va fornita la prova dell’inerenza dell’operazione all’esercizio dell’impresa, dimostrando la stretta strumentalità rispetto alla concreta attività imprenditoriale, effettiva o anche solo programmata.

Non è possibile detrarre l’Iva sui costi sostenuti per le operazioni propedeutiche all’attività principale mai realizzata. Devono essere chiari i motivi della cessata attività per evitare che la stessa possa essere considerata abusiva, rivolta cioè unicamente ad ottenere indebiti vantaggi fiscali.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con l’ordinanza n. 7488 del 24 marzo 2020, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

Cessione dei crediti d’imposta “ecobonus” e “sismabonus”: nuovi chiarimenti dalle Entrate

Con la Risposta n. 126 dell’8 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in merito alla corretta modalità di cessione dei crediti d’imposta “ecobonus” e “sismabonus” acquisiti a seguito dell’esecuzione di lavori per i condomini.

Il quesito posto all’Agenzia ha riguardato, in particolare, una società che ha stipulato due contratti con i condomini: con il primo fornisce energia, progetta e realizza interventi strutturali e dell’involucro edilizio degli edifici che comportano un miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia, e con il secondo realizza interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico su parti comuni di edifici condominiali.

Nella risposta le Entrate chiariscono che è possibile cedere il credito d’imposta ricevuto anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili.
Inoltre, è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione, fermo restando che il cessionario (ovvero i cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo l’originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.
Resta fermo, chiarisce infine l’Agezia Entrate, che il cessionario della società istante (ovvero i diversi cessionari, in caso di cessione parziale del credito a soggetti diversi) non potrà ulteriormente cedere il credito a soggetti terzi.

Studi professionali: linee guida per la salute e sicurezza di datori di lavoro, dipendenti e clienti

Confprofessioni ha realizzato e pubblicato sul proprio sito internet un documento che spiega come gestire e organizzare il lavoro di professionisti e dipendenti nel post-emergenza Covid-19, ovvero durante la cosiddetta "Fase 2".
Si tratta di vere e proprie linee guida che forniscono chiarimenti circa l’applicazione del Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto lo scorso 24 aprile tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute e le parti sociali, tra cui Confprofessioni.

Il documento è articolato nei seguenti 12 punti:

  • Informazioni
  • Modalità di ingresso in studio
  • Modalità di accesso di clienti, fornitori e visitatori esterni
  • Pulizia e sanificazione dello studio
  • Precauzioni igieniche personali
  • Dispositivi di protezione individuali
  • Gestione spazi comuni (distributori bevande e snack, aree fumatori, etc.)
  • Organizzazione del lavoro
  • Gestione entrata e uscita dei dipendenti
  • Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
  • Gestione di una persona sintomatica in studio
  • Sorveglianza sanitaria, medico competente/RLS

Clicca qui per accedere al testo integrale.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.