Studi professionali: linee guida per la salute e sicurezza di datori di lavoro, dipendenti e clienti

Confprofessioni ha realizzato e pubblicato sul proprio sito internet un documento che spiega come gestire e organizzare il lavoro di professionisti e dipendenti nel post-emergenza Covid-19, ovvero durante la cosiddetta "Fase 2".
Si tratta di vere e proprie linee guida che forniscono chiarimenti circa l’applicazione del Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto lo scorso 24 aprile tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute e le parti sociali, tra cui Confprofessioni.

Il documento è articolato nei seguenti 12 punti:

  • Informazioni
  • Modalità di ingresso in studio
  • Modalità di accesso di clienti, fornitori e visitatori esterni
  • Pulizia e sanificazione dello studio
  • Precauzioni igieniche personali
  • Dispositivi di protezione individuali
  • Gestione spazi comuni (distributori bevande e snack, aree fumatori, etc.)
  • Organizzazione del lavoro
  • Gestione entrata e uscita dei dipendenti
  • Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
  • Gestione di una persona sintomatica in studio
  • Sorveglianza sanitaria, medico competente/RLS

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Tax credit cinema: i termini per la presentazione delle domande

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo) ha comunicato che, salvo esaurimento delle risorse disponibili, i termini per la presentazione delle domande di credito di imposta.
Si ricorda che il decreto direttoriale del 14 aprile 2020 della direzione generale Cinema e Audiovisivo del Mibact aveva disposto l’apertura dell’invio delle domande al 16 aprile scorso.

Le scadenze, differenziate per programmazione, distribuzione nazionale e internazionale e produzione esecutiva di opere straniere, sono le seguenti:

  • Tax credit programmazione – 2019: le domande potranno essere inviate fino alle 23.59 del 17 maggio 2020;
  • Tax credit programmazione – Periodo gennaio – aprile 2020: le domande potranno essere inviate a partire dalle 12.00 del 18 maggio 2020 e fino alle 23.59 del 31 maggio 2020;
  • Tax credit distribuzione internazionale: le domande potranno essere inviate fino alle 23.59 del 15 maggio 2020, come previsto dal D.M. 15 marzo 2018 “Altri tax credit”;
  • Tax credit distribuzione nazionale di opere cinematografiche: le domande potranno essere inviate fino alle 23.59 del 15 maggio 2020, come previsto dal D.M. 15 marzo 2018 “Altri tax credit”;
  • Tax credit produzione esecutiva di opere straniere: le domande potranno essere inviate fino alle 23.59 del 15 maggio 2020, come previsto dal D.M. 15 marzo 2018 “Altri tax credit”.

Processo tributario: deposito telematico facoltativo per le parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica

L’articolo 29 del decreto legge n. 23/2020 ha previsto l’obbligo per le parti che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche di notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.

L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi, chiarisce che tale norma fa riferimento ad enti impositori, agenti della riscossione, soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997 e parti assistite da un difensore abilitato.

Rimangono quindi escluse dal suddetto obbligo le parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica. Per loro, l’utilizzo delle modalità telematiche per le notifiche e i depositi nel processo tributario continua ad essere una facoltà e non un obbligo.

Erogazioni liberali alla protezione civile per emergenza Covid-19: se in contanti niente detrazione

Con la Circolare n. 11 del 6 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti ai quesiti pervenuti da associazioni di categoria e professionisti relativi all’applicazione delle disposizioni fiscali previste dal "Decreto Cura Italia" (DL 17 marzo 2020, n. 18) e dal "Decreto Liquidità" (DL 8 aprile 2020, n. 23).

In una delle risposte fornite l’Agenzia chiarisce che le erogazioni liberali in denaro al Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti.

Per poter usufruire della relativa detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Relativamente invece alle erogazioni in denaro effettuate tramite piattaforme di crowdfunding (nonché quelle eseguite per il tramite degli enti di cui all’articolo 27 della legge n. 133 del 1999) i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19.

Agenzia Entrate: sì alla detrazione per le mascherine, ma attenzione a quelle non conformi

Con la Circolare n. 11 del 6 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti ai quesiti pervenuti da associazioni di categoria e professionisti relativi all’applicazione delle disposizioni fiscali previste dal “Decreto Cura Italia” (DL 17 marzo 2020, n. 18) e dal “Decreto Liquidità” (DL 8 aprile 2020, n. 23).

Relativamente alla detrazione per dispositivi di protezione individuale l’Agenzia chiarisce che le spese sostenute per l’acquisto di questi dispositivi, come le mascherine, possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma è necessario verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo.

Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”. In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.

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Decreti “Cura Italia” e “Liquidità”: chiarimenti in merito alle sospensioni previste su alcuni obblighi fiscali

Con la Circolare n. 11 del 6 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti ai quesiti pervenuti da associazioni di categoria e professionisti relativi all’applicazione delle disposizioni fiscali previste dal “Decreto Cura Italia” (DL 17 marzo 2020, n. 18) e dal “Decreto Liquidità” (DL 8 aprile 2020, n. 23).

In merito alle sospensioni varate per adempimenti e procedimenti previste dai due decreti le Entrate chiariscono, ad esempio, che sono spostati al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell’ “esterometro” del primo trimestre 2020.

Si spostano al 30 giugno anche:

  • la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni, che era prevista per il 31 maggio;
  • il controllo periodico del repertorio dei notai;
  • la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell’imposta sui finanziamenti (articolo 20 DPR n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia.

Viene invece sospeso l’obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 DPR n. 131/1986).

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La crisi economica connessa a COVID-19 va preso in considerazione per la valutazione degli indicatori di “impairment”?

La risposta la fornisce l’Organismo Italiano di Contabilità, con un chiarimento in merito ad una richiesta relativa alla redazione del test di Impairment, per il bilancio al 31 dicembre 2019, secondo le previsioni dell’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.

L’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 sta avendo rilevanti riflessi sull’operatività delle imprese, compresi quelli concernenti la redazione dei bilanci e l’l’OIC, con il documento pubblicato intende “agevolare un’omogenea applicazione delle disposizioni dell’OIC 9 e dell’OIC 29 nei bilanci al 31 dicembre 2019”.

La comunicazione trae origine da un dubbio insorto in merito alla redazione del test di impairment, per il bilancio al 31 dicembre 2019, secondo le previsioni dell’OIC 9. In particolare, è stato chiesto se nella stima del valore d’uso di un’immobilizzazione, una società debba considerare gli effetti del COVID-19 nella predisposizione dei piani aziendali utilizzati per stimare i flussi finanziari futuri.

Ai fini della predisposizione del test di impairment, precisa l’OIC, il percorso di analisi può essere suddiviso in due parti, rispondendo a due specifiche domande:

  • La crisi economica connessa alla crisi sanitaria COVID-19 è un elemento che va preso in considerazione per la valutazione degli indicatori di impairment?
  • Nella stima dei flussi di cassa futuri ai fini del test di impairment va tenuto conto della crisi economica connessa alla crisi sanitaria COVID-19?

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Impresa SIcura INVITALIA: al via i rimborsi per le imprese che hanno acquistato DPI

Al via Impresa SIcura, il nuovo bando attivato da Invitalia rivolto alle aziende che vogliono chiedere un rimborso per le spese sostenute per l’acquisto di DPI, finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il bando si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano:

  • regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese con sede principale o secondaria sul territorio nazionale
  • nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

e consente di ottenere il rimborso delle spese sostenute dalle aziende per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Sono 50 milioni di euro le risorse disponibili (fondi Inail, art 43.1 DL Cura Italia del 17 marzo 2020).

Impresa SIcura rimborsa l’acquisto di: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

L’importo massimo rimborsabile è di 500 euro per ciascun addetto dell’impresa richiedente e fino a 150mila euro per impresa.

Il bando di Invitalia prevede 3 fasi:

  1. Le imprese interessate dovranno inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso uno sportello informatico dedicato, raggiungibile dal sito di Invitalia.
  2. Sempre sul sito dell’agenzia, seguirà la pubblicazione dell’elenco, in ordine cronologico di arrivo, delle imprese ammesse alla presentazione della domanda di rimborso.
  3. La domanda potrà essere compilata dalle ore 10.00 del 26 maggio alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020 sempre attraverso procedura informatica.

I rimborsi verranno effettuati entro il mese di giugno.

Per saperne di più.

Precompilata 2020 al via: tutte le date da ricordare

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’avvio della precompilata 2020: dal 5 maggio infatti il contribuente ed i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il modello è disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta il modello Redditi.

A partire dal 14 maggio, e fino al 30 settembre, sarà possibile invece accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

Per visualizzare il proprio modello 730 o il modello Redditi, è necessario accedere all’area riservata del sito delle Entrate, inserire il nome utente, la password e il pin dei servizi online dell’Agenzia.
Altri modi per accedere alla propria dichiarazione sono:

  • utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi,
  • utilizzandole credenziali rilasciate dall’Inps,
  • tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti.

Tutte le informazioni utili sulla precompilara sono disponibili sul sito dedicato o, in alternativa, è possibile chiamare il call center dell’Agenzia a questi numeri: 800.90.96.96 da telefono fisso, 0696668907 (da cellulare) e +39 0696668933 per chi chiama dall’estero. I numeri sono operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali).

Dichiarazione precompilata: le novità del 2020

Nella dichiarazione precompilata 2020 si moltiplicano le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili e detraibili: oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, infatti, quest’anno le informazioni sulle spese sanitarie sono più numerose. Sono infatti inserite le spese per le prestazioni sanitarie erogate dai seguenti professionisti sanitari:

  • tecnici sanitari di laboratorio biomedico
  • tecnici audiometristi
  • tecnici audioprotesisti
  • tecnici ortopedici
  • dietisti
  • tecnici di neurofisiopatologia
  • tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
  • igienisti dentali
  • fisioterapisti
  • logopedisti
  • podologi
  • ortottisti e assistenti di oftalmologia
  • terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
  • tecnici della riabilitazione psichiatrica
  • terapisti occupazionali
  • educatori professionali
  • tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
  • assistenti sanitari
  • biologi.

Sono inoltre presenti le spese sanitarie per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari e dalla farmacia dell’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra.

Più complete anche le informazioni sui contributi versati per i lavoratori domestici. In particolare, sono presenti anche i contributi previdenziali versati all’INPS con lo strumento del “Libretto di famiglia”.

Questi nuovi oneri e spese si aggiungono a quelli già considerati negli scorsi anni dall’Agenzia delle Entrate:

  • le spese sanitarie e relativi rimborsi
  • le spese veterinarie
  • gli interessi passivi sui mutui in corso
  • i premi assicurativi
  • i contributi previdenziali e assistenziali
  • i contributi versati per lavoratori domestici
  • le spese universitarie e relativi rimborsi
  • le spese funebri
  • i contributi versati alla previdenza complementare
  • i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici
  • le spese sostenute su parti comuni condominiali, per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di risparmio energetico, di sistemazione a verde degli immobili (bonus verde) e per l’arredo degli immobili ristrutturati
  • i contributi versati a enti o casse aventi fine assistenziale
  • le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi
  • i contributi detraibili versati alle società di mutuo soccorso
  • le erogazioni liberali effettuate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, se comunicate in quanto l’invio è facoltativo.

Infine, sono presenti anche gli oneri detraibili sostenuti dal contribuente e riconosciuti dal sostituto, riportati nella Certificazione Unica, oltre a quelli ricavati dalla dichiarazione dello scorso anno che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (per esempio, le spese per ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico).

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