Adesione al concordato preventivo biennale: pronti i codici per il versamento di acconti e sostitutive

Con Risoluzione n. 48/E del 19 settembre l’Agenzia delle Entrate ha istituito 6 codici tributo per il versamento, tramite F24, delle somme dovute in relazione al concordato preventivo biennale.

I primi quattro, in particolare, dovranno essere utilizzati dai contribuenti che applicano gli ISA. Si tratta dei codici tributo:

  • “4068” denominato “CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4069” denominato “CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4070” denominato “CPB – Soggetti ISA – Maggiorazione acconto IRAP – Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4071” denominato “CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”.

Gli ultimi due, invece, sono destinati dai contribuenti che aderiscono al regime forfetario:

  • “4072” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;
  • “4073” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”.

Concordato preventivo biennale: due attività, due diverse proposte

Nella Circolare n. 18/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni sul Concordato preventivo biennale, delineando le linee guida generali e illustrando le regole specifiche sia per i contribuenti forfetari che per quelli che adottano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA).
L’ultimo capitolo della Circolare è dedicato alle risposte ai quesiti di maggiore interesse in materia.

Nel caso in cui, ad esempio, un contribuente eserciti due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a Isa, l’Agenzia formulerà due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali, a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.
L’articolo 7 del Decreto sul Concordato preventivo biennale prevede, infatti, che l’Agenzia delle entrate formuli “una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni”.

Delega ai servizi telematici dell’Agenzia Entrate revocabile in qualsiasi momento

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita ad un contribuente che chiedeva in merito alla possibilità di limitare ad un breve periodo la delega all’utilizzo per suo conto dei servizi telematici dell’Agenzia, o di ritirarla in qualsiasi momento.

L’Agenzia ricorda innanzitutto che ogni contribuente può delegare una sola persona di fiducia, che deve agire al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.
Fatto salvo che la disabilitazione della persona di fiducia può essere richiesta in qualsiasi momento, spiegano le Entrate, la durata dell’abilitazione della persona delegata può essere indicata dallo stesso contribuente nel modulo di richiesta.

In ogni caso, la validità dell’abilitazione non può andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata attivata. Nel caso in cui nella richiesta non venisse indicato l’anno di scadenza, l’abilitazione scade il 31 dicembre dello stesso anno di attivazione.

Le operazioni di acquisizione, sviluppo e riorganizzazione aziendale protagoniste al Convegno Nazionale dell’UNGDCEC del 3 e 4 ottobre 2024 a Piacenza

Le operazioni di acquisizione, sviluppo e riorganizzazione aziendale sono un tema cardine della vita di ogni impresa, che vede nel Dottore Commercialista una figura cardine.

Il Commercialista non solo offre competenze contabili e fiscali, ma agisce infatti come consulente e guida le aziende nella gestione finanziaria, nella pianificazione fiscale e nell’ottimizzazione delle risorse con l’obiettivo di farla crescere. La sua presenza indispensabile per garantire la conformità normativa, la trasparenza finanziaria e la solidità economica di ogni impresa.

Le operazioni di acquisizione, sviluppo e riorganizzazione aziendale saranno protagoniste al Convegno Nazionale dell’UNGDCEC del 3 e 4 ottobre 2024 a Piacenza che vede AteneoWeb tra i suoi sponsor.

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Superbonus al 70%: approvato il modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto

Con Provvedimento del 18 settembre l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per ottenere il contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%, ha definito il contenuto informativo e fissato le modalità di invio dell’istanza, che dovrà essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega alla consultazione del cassetto fiscale, entro il 31 ottobre 2024 tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia.

Il contributo, previsto dall’art. 1, comma 2, del Dl n. 212/2023, è stato introdotto in favore dei soggetti che sostengono, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, spese in relazione agli interventi da Superbonus aventi un reddito non superiore a 15.000 euro e che, entro il 31 dicembre 2023, hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.

Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle istanze.

Associazioni sportive: come modificare l’Iban su cui ricevere il 5 per mille 2023

Lo scorso 27 giugno sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate gli elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio del 5 per mille 2023, con l’indicazione dell’importo assegnato a ciascuna associazione dai contribuenti. 
Il 5 settembre il Dipartimento per lo Sport ha provveduto ad erogare le relative somme spettanti alle associazioni il cui Iban valido è  presente nella banca dati dell’Ufficio, avendo già ricevuto un’erogazione nel corso degli ultimi due anni.

Con avviso del 6 settembre lo stesso Dipartimento ha reso noto che, in caso di variazioni nelle coordinate bancarie, le associazioni incluse nei suddetti elenchi possono inviare una mail all’indirizzo 5xmille@sportgov.it, specificando nell’oggetto “modifica iban 5 x mille annualità 2023”. 
Le associazioni sportive dilettantistiche beneficiarie per la prima volta del contributo del 5 per mille potranno invece seguire le indicazioni fornite all’interno della pagina “NUOVA PIATTAFORMA/domande frequenti-assistenza”

Approvato il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 95 del 17 settembre, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione.
Il testo, che dovrà essere trasmetto a Camera e Senato per i rispettivi pareri, è strutturato in base all’ordinario iter di acquisizione delle entrate, riportando:

  • la disciplina dei versamenti diretti, e relativi rimborsi;
  • la disciplina della riscossione mediante ruoli e coattiva;
  • le disposizioni concernenti il funzionamento del servizio nazionale della riscossione;
  • le disposizioni che estendono la disciplina della riscossione mediante ruolo alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie;
  • la disciplina di recepimento della direttiva 2010/24/UE, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione Europea ai fini della riscossione dei crediti erariali;
  • le disposizioni transitorie e finali, nell’ambito delle quali sono individuate quelle oggetto di abrogazione, nonché di coordinamento.

Sono inoltre presenti tre allegati, che riguardano:

  • l’individuazione delle forme societarie dei soggetti residenti in UE e delle imposte sui redditi applicate negli Stati membri UE, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dalle imposte sugli interessi;
  • i canoni pagati a società non residenti o con stabile organizzazione in altro Stato membro;
  • l’elencazione delle disposizioni di interpretazione autentica ricondotte all’interno del testo unico.

Versamento contributi ENPAIA con F24: precisazioni sulla compilazione degli F24

Con la risoluzione n. 43/E del 30 luglio 2024 sono state istituite le causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura – Gestione Separata Agrotecnici (ENPAIA).

Con la Risoluzione n. 46/E del 18 settembre l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che, in sede di compilazione del modello F24, in corrispondenza del campo “codice posizione” è indicato il codice univoco composto da caratteri numerici, fino a 9 cifre, comunicato dall’ENPAIA. Qualora tale codice non sia stato comunicato, nel campo in argomento deve essere indicato il valore “0”.

Concordato preventivo biennale per forfetari e soggetti Isa: istruzioni e scadenze nella Circolare delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 18/E, con le istruzioni sul Concordato preventivo biennale (Cpb), l’istituto introdotto dal Dlgs n. 13/2024 con lo scopo di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. 

Nel documento vengono delineate le linee guida generali e illustrate le regole specifiche sia per i contribuenti forfetari che per coloro che adottano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA). Il testo si sviluppa partendo dalla descrizione dei soggetti interessati, per poi affrontare benefici, requisiti, modalità e tempistiche di adesione, fino a trattare le cause di cessazione e decadenza. 
Nell’ultimo capitolo, inoltre, vengono fornite risposte a vari quesiti. Tra queste, si chiarisce che un contribuente che abbia già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di CPB, ha ancora la possibilità di aderire inviando una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre, termine per la presentazione del modello Redditi per il periodo d’imposta 2023.

CLICCA QUI per leggere il documento.

CPB: chiarimenti sul reddito eccedente assoggettato ad imposta sostitutiva

La parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, qualora venga assoggettata a imposta sostitutiva, ai sensi dell’articolo 20-bis del Decreto CPB, è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.

Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate, nella recente Circolare n. 18/E del 17 settembre, in risposta ad un quesito relativo all’imposta sostitutiva sul reddito eccedente.

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