Canoni di abbonamento speciale Rai: confermati gli importi validi per lo scorso anno

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto 20 dicembre 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale vengono confermati, per il 2020, gli importi validi per l’anno scorso relativi ai canoni di abbonamento speciale per coloro che detengono apparecchi radioriceventi o televisivi in alberghi, bar, ristoranti, cinema e teatri o comunque fuori dall’ambito familiare.

In particolare, il suddetto canone deve essere pagato da chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio e/o televisive in esercizi pubblici ed è valido solo per l’utilizzo all’indirizzo dichiarato al momento della stipula e indicato nel libretto d’iscrizione.
Coloro che detenessero più dispositivi in sedi diverse dovranno stipulare un canone per ciascuno degli immobili dove viene utilizzato un apparecchio ricevitore.

Nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto sono riportati rispettivamente gli importi da pagare.

Commercialisti: il Fondo di garanzia per le Pmi sostiene solo il 41,36% delle potenziali richieste

E’ la denuncia dei Commercialisti, secondo i quali il Fondo Pmi coprirebbe solo il 41% dei finanziamenti: le risorse aggiuntive stanziate dal Governo sul Fondo “pari a 1.729 milioni di euro, infatti, non sarebbero sufficienti a coprire nemmeno la metà delle potenziali richieste di finanziamenti garantiti al 100% dallo Stato fino al 25% del fatturato e, comunque, fino a un massimo di 25.000 euro.

Dunque, le misure introdotte dal decreto imprese e dal decreto Cura Italia per sostenere il tessuto produttivo alle prese con l’emergenza Covid-19 sarebbero insufficienti.

Il presidente dei commercialisti italiani Massimo Miani ha dichiarato: “gli stanziamenti aggiuntivi disposti dal Governo con i due decreti emergenziali sin qui approvati sono sufficienti a garantire appena il 41,36% delle richieste potenziali di finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia al 100% dello Stato e, ove così assorbite, non sarebbero in grado di garantire nessun finanziamento di entità superiore“, però, giacché “la coperta è troppo corta, servono quanto prima i 7 miliardi di cui giustamente parlava il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli per rendere la dotazione del Fondo adeguata alle ambizioni dichiarate dal Governo e alle conseguenti aspettative delle imprese e dei lavori autonomi”.

Decreto liquidità: stop a fallimenti e dichiarazioni di insolvenza fino alla fine dell’emergenza

Il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (cosiddetto “Decreto liquidità”) ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.

L’art. 10, in particolare, che contiene disposizioni in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, impedisce di fatto di dichiarare lo stato di crisi di un’azienda fino alla fine dell’emergenza. Dunque, durante tale periodo non sarà permesso alle aziende di avviare un procedimento finalizzato all’apertura del fallimento o di dichiarare lo stato di insolvenza.

Riportiamo di seguito il testo dell’art. 10 del decreto:

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270) depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all’art. 15, comma ottavo, del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.
3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.

Rinvio udienze e sospensione termini processuali a seguito dell’emergenza da Covid-19: primi chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Con la Circolare n. 10/E del 16 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito al rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base dell’Art. 83 Dl 17 marzo 2020, n. 18 e dell’art. 36 Dl 8 aprile 2020, n. 23.

Relativamente al processo tributario, nel documento viene precisato che le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 sono rinviate d’ufficio, ad eccezione dei procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, di tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

Le disposizioni sulla sospensione dei termini, con l’ulteriore estensione della finestra temporale dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 prevista dal Dl “Liquidità”, sono dunque da intendersi di amplissima portata e con riferimento a tutti gli adempimenti processuali, tra cui la proposizione dell’appello, del ricorso per cassazione e del controricorso, dell’atto di riassunzione, nonché la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, l’integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali.

La sospensione, invece, continua la circolare, non opera su altri termini, come:

  • quelli relativi ai procedimenti cautelari;
  • quelli soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6 del Dl n. 119/2018, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti;
  • quello del 31 maggio 2020 concernente il pagamento della quinta rata relativa alla predetta definizione agevolata.

Sono inoltre sospesi:

  • il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente;
  • il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro.

Al riguardo, viene chiarito infine nella Circolare, la sospensione ricomprende anche il termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell’accordo di mediazione raggiunto tra le parti.

Servizi essenziali online Agenzia Entrate in modalità semplificata: i rimborsi fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha semplificato, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, le procedure per richiedere, anche tramite e-mail o pec, alcuni servizi che normalmente vengono erogati presso gli sportelli degli uffici territoriali.

I servizi disponibili in modalità semplificata sono i seguenti:

Richiesta certificati
Codice fiscale e tessera sanitaria
Dichiarazione di successione
Registrazione atti privati
Rimborsi fiscali
Abilitazione servizi telematici
Assistenza

Relativamente ai rimborsi fiscali l’Agenzia chiarisce che le richieste di rimborso di imposte dirette, IVA o di altre imposte indirette, possono essere trasmesse tramite e-mail, PEC o raccomandata inviando la seguente documentazione:

  • copia dell’istanza di rimborso sottoscritta con firma autografa o istanza firmata digitalmente
  • documenti allegati necessari a dimostrare il diritto al rimborso
  • copia del documento di identità del richiedente.

Le coordinate bancarie o postali per l’accredito dei rimborsi (modulo – pdf) possono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate tramite i servizi telematici (cassetto fiscale utilizzando le credenziali Fisconline), tramite raccomandata o tramite pec, di uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non delegabile.

Decreto Liquidità e sospensione versamenti: come si calcola la riduzione del fatturato

Con la Circolare n. 9/E del 13 aprile scoro l’Agenzia delle Entrate analizza le principali misure fiscali contenute nel Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (il cosiddetto "Decreto Liquidità"), recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", e fornisce le risponde alle domande più frequenti relative ai temi toccati dal Decreto.

Relativamente alla verifica della condizione del calo del fatturato o dei corrispettivi e con riferimento alla sospensione dei versamenti prevista dall’articolo 18 del Decreto, le Entrate chiariscono che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall’articolo 18 del Decreto, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), a cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

In particolare, la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>).
Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

Principali interventi per favorire l’accesso al credito contenuti nei Decreti “Cura Italia” e Decreto “Liquidità”

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un approfondimento relativo ai principali interventi per favorire l’accesso al credito contenuti nel D.L. 17 marzo 2020 n. 17 c.d. "Cura Italia" e nel D.L. 8 aprile 2020 n. 23 c.d. "Liquidità", che hanno ottenuto da parte della Commissione Europea l’autorizzazione necessaria a garantirne la piena operatività.

In particolare, si tratta del significativo potenziamento del Fondo centrale di garanzia PMI rivolto a lavoratori autonomi, professionisti e imprese fino a 499 dipendenti per favorire l’erogazione a loro favore, da parte dei soggetti finanziatori, di prestiti garantiti fino a 5 milioni di importo.
A tale misura si aggiunge anche la nuova garanzia SACE a copertura di finanziamenti bancari, prevista sia per le imprese di grande dimensione, sia per i soggetti che abbiano esaurito il proprio plafond presso il Fondo centrale di garanzia PMI (art. 1 del D.L. Liquidità).

Il documento analizza inoltre altri interventi contenuti nelle norme in oggetto, destinati a sostenere la liquidità delle imprese, quali moratorie sui finanziamenti in essere, strumenti a supporto dell’internazionalizzazione, e così via.

Ad ogni modo, chiarisce la FNC, è importante sottolineare come, al fine di cogliere al meglio la portata delle norme in questione, sarà necessaria un’attenta pianificazione delle dinamiche finanziarie aziendali, dotandosi di adeguati strumenti e competenze, per garantire il fabbisogno finanziario necessario a sostenere la gestione operativa, nonché l’effettiva capacità di rimborso prospettica degli impegni assunti.

Coronavirus: tutto quello che c’è da sapere sulle misure introdotte dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità Imprese”

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile una nuova sezione, denominata “Emergenza Coronavirus”, che raccoglie indicazioni, chiarimenti e precisazioni dell’Agenzia sulle misure introdotte dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità Imprese” a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza Coronavirus sull’economia.

All’interno sono presenti anche i 2 vademecum recentemente pubblicati dall’Agenzia, che illustrano le disposizioni introdotte: dalla sospensione delle scadenze dei versamenti fiscali e contributivi alla sospensione dei termini relativi alle attività di controllo, dall’accesso al credito per le imprese alla proroga dei termini amministrativi e processuali.

Emergenza Coronavirus: servizi essenziali online dell’Agenzia Entrate in modalità semplificata

L’Agenzia delle Entrate ha semplificato, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, le procedure per richiedere, anche tramite e-mail o pec, alcuni servizi che normalmente vengono erogati presso gli sportelli degli uffici territoriali.
L’Agenzia ricorda che molte pratiche fiscali possono essere gestite utilizzando i servizi dell’Agenzia, con o senza registrazione.

Coloro che fossero già in possesso delle credenziali per accedere ai servizi telematici (Fisconline, Entratel o Spid) sono invitati a continuiare ad usare gli appositi servizi già presenti all’interno dell’area autenticata.

Questi i servizi disponibili in modalità semplificata:

Richiesta certificati
Codice fiscale e tessera sanitaria
Dichiarazione di successione
Registrazione atti privati
Rimborsi fiscali
Abilitazione servizi telematici
Assistenza

Relativamente al primo servizio, ad esempio, le imprese possono richiedere i certificati (per esempio, carichi pendenti, residenza fiscale) tramite pec del soggetto interessato. Al messaggio dovranno essere allegati:

  • copia della richiesta sottoscritta dal rappresentante legale (o suo delegato) con firma autografa o richiesta sottoscritta con firma digitale
  • eventuale documentazione allegata
  • copia del documento di identità del richiedente, della delega e del documento d’identità del delegante
  • attestazione di versamento (F24) dell’imposta di bollo dovuto sia per l’istanza che per il certificato, nonché dei diritti di ricerca (c.d. tributi speciali). Il versamento potrà avvenire tramite i servizi telematici dell’Agenzia (F24 web), con i sistemi di home banking o con modello F24 ordinario utilizzando il codice tributo 1599 per l’imposta di bollo (€ 32,00) e il codice 1538 per i tributi speciali nella misura di € 12,40, salvo richiesta di integrazione da parte dell’ufficio.

Il certificato, sottoscritto digitalmente dal responsabile dell’ufficio o da un suo delegato, sarà trasmesso all’indirizzo pec utilizzato per la richiesta.

La semplificazione per il versamento dell’imposta di bollo sulle FE

L’art. 26 del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) ha previsto che il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza l’applicazione di sanzioni e interessi:

  • entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio, per il primo trimestre, se l’importo è inferiore a 250 euro
  • entro il 20 ottobre 2020, nel caso in cui, invece, risulti inferiore a 250 euro l’importo complessivo dell’imposta dovuta per i primi sei mesi dell’anno.

Nulla cambia, invece, per le scadenze di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.