Indennità 600 euro: avviate le procedure di pagamento

L’Inps informa di avere avviato le procedure di pagamento delle indennità di 600 euro previste dal decreto-legge 18/2020 (Cura Italia).

Gli interessati riceveranno la notifica dell’accredito della somma sul conto corrente bancario o l’ufficio postale indicati all’atto della domanda tramite un sms o email dell’INPS.

Credito d’imposta negozi e botteghe solo se si è in regola con il canone

Come noto l’articolo 65 del decreto legge n. 18/2020 ha introdotto un’agevolazione fiscale in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa che riconosce un credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020, se relativo a un immobile che rientra nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Nella Circolare n.8 del 3 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale credito spetta solo a seguito dell’avvenuto pagamento del canone stesso. La finalità della disposizione, precisano le Entrate, è appunto quella di “ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone”.

Decreto Liquidità: cos’è e come funziona il Fondo garanzia PMI

Con il decreto legge liquidità del 6 aprile 2020 è stato ulteriormente potenziato il Fondo di Garanzia per le PMI.

Nelle intenzioni del Governo questa misura ha l’obiettivo di garantire anche alle aziende fino a 499 dipendenti e ai professionisti quella liquidità necessaria alla ripartenza delle loro attività.

Il Fondo, già ampliato dal decreto cura Italia con 1,5 miliardi di euro, “completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo” si legge in una nota del MISE.

A fianco del potenziamento è inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo che, in estrema sintesi, agirà su tre direttrici principali:

  • garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito, alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione autocertificata, e in presenza di determinati requisiti;
  • garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, alle PMI con applicazione della valutazione del merito di credito, in presenza di determinati requisiti;
  • garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, con possibilità di arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi, in presenza di determinati requisiti.

Fino al 31 dicembre 2020 la garanzia potrà essere concessa a titolo gratuito.

La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.

Riducendo in modo significativo il livello di rischio in capo al soggetto finanziatore (la banca) la garanzia concessa dal Fondo consente al soggetto richiedente (l’impresa) un accesso agevolato al credito.

Il Fondo non interviene quindi direttamente nel rapporto tra banca e cliente: tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti.

Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere richieste ed acquisite ulteriori garanzie reali, assicurative o bancarie.

La garanzia prestata dal Fondo può essere di tre tipi distinguibili in base ai soggetti ammessi a richiederla e alle qualità della tutela accordata alla banca in caso di inadempimento.

  • “garanzia diretta”. La garanzia diretta, a differenza delle altre tipologie, ha la peculiarità di essere sempre a prima richiesta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. Qualora la Banca, a seguito dell’inadempimento della PMI beneficiaria del finanziamento, decida di escutere la garanzia concessa dal Fondo, il Fondo stesso sarà quindi sempre tenuto a procedere immediatamente alla liquidazione della garanzia, salvo il diritto di agire in regresso contro dell’impresa inadempiente.
  • “controgaranzia”. La garanzia prestata dal Fondo può anche assumere i connotati della c.d. “controgaranzia” che non viene concessa direttamente al soggetto che eroga il finanziamento, bensì a favore di confidi e di altri fondi aventi scopo di garanzia.
  • “co-garanzia”. Con questa fattispecie il Fondo garantisce il credito del finanziatore congiuntamente ai confidi o ad altri fondi di garanzia sulla base una convenzione tra essi stipulata e finalizzata a regolamentare criteri, modalità e procedure di concessione ed attivazione della garanzia stessa.

Tutti gli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato italiano. Quindi, anche in ipotesi di inadempimento del Fondo, il soggetto finanziatore che ha ottenuto ristoro dall’escussione della garanzia a causa dell’inadempimento o dell’incapienza del Fondo, potrà indirizzare la propria pretesa agendo direttamente contro le casse statali.

Il Fondo di Garanzia per le PMI è gestito dagli istituti di credito membri del raggruppamento temporaneo di imprese (“RTI”):

Mediocredito Centrale S.p.A. www.mcc.it
Artigiancassa S.p.A. www.artigiancassa.it
DEPObank S.p.A www.depobank.it
MPS Capital Services www.mpscapitalservices.it
Mediocredito Italiano www.mediocreditoitaliano.com
Tutte le informazioni utili e attendibili in ordine alla garanzia del Fondo di garanzia sono reperibili sul sito ufficiale www.fondidigaranzia.it.

Domicilio fiscale e competenza territoriale per accertamenti e controlli tributari: sentenza Cassazione

Con la sentenza n. 4412 del 20 febbraio 2020 la Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, si è espressa in tema di accertamento delle imposte sui redditi, ed ha chiarito che la competenza territoriale dell’ufficio è determinata dall’art. 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce pertanto atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all’ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio.
Tale "ius variandi" dev’essere peraltro esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario: pertanto, il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell’incompetenza per territorio, l’invalidità dell’atto di accertamento compiuto dall’ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato.

14.04.2020 – FV – LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI: SANZIONI SUBITO

Coronavirus- moralità e serietà: le sanzioni vanno applicate subito

Le sanzioni per la limitazioni agli spostamenti erano punite, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda sino a 206 euro: questo avrebbe comportato l’attivazione di procedimenti giudiziari che sarebbero andati a sommarsi a quelli il cui iter sarà con tutta probabilità rallentato dall’interruzione dell’attività giudiziaria e ne avrebbero, di conseguenza, compromesso il funzionamento.

Giustamente il Governo è intervenuto su questa materia, disponendo che:

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”.” Circolare Ministero degli Interni
In merito alla “contabilizzazione” di tali entrate non si comprende perché non sia stato istituito un apposito capitolo e tali entrate verranno pertanto “contabilizzate” dallo Stato nel Capo XIV Capitolo 3560 “Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero dell’interno” PG 6 “Altre entrate di carattere straordinario”.
Dalle istituzioni, dalle forze politiche, dalle organizzazioni sindacali, da quelle degli imprenditori, dagli ordini professionali ed in genere da chi ha un po’ di buon senso, provengono inviti ad assumere comportamenti, anche etici e morali, ancor più corretti rispetto a quelli ante crisi da coronavirus: giustamente con un corretto comportamento, con un po’ di buon senso e comprensione, si riuscirà, ci auguriamo tutti, a porre rimedio agli effetti di una pesante situazione economica.
Il Ministero degli Interni, per il solo giorno del 26 marzo, ha rilevato 1.515 infrazioni alla limitazione degli spostamenti (dato disponibile il 13 aprile, i media riferiscono di 12.000 sanzioni contestate nel giorno di Pasqua): per dimostrare che questo maledetto virus impone dei cambiamenti nei comportamenti, nel modo di operare, che impone maggiore serietà da parte di tutti, auspichiamo che inizino ad essere notificati i primi atti sanzionatori: quando i media annunceranno che ai primi contravventori è stato chiesto di mettere mano al portafogli ciò farà maggiormente riflettere chi ha l’eventuale intenzione di contravvenire alla limitazione agli spostamenti, forse farà più effetto che non mostrare droni, elicotteri e pattuglie, senza ciò nulla togliere agli sforzi delle forze armate, alle quali va la nostra gratitudine, ma se al loro prezioso lavoro non seguirà il “metter mano al portafogli” sarà stato uno sforzo rischioso ed inutile.

PMI: online il MODULO PER LA RICHIESTA DI GARANZIA fino a 25mila euro

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sono diventatele operative le nuove misure previste dal Decreto Liquidità e il Ministero dello Sviluppo economico si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.

Il Ministero ha pubblicato il modulo utile alle PMI per chiedere alle banche un anticipo di liquidità fino a 25.000 euro grazie alla garanzia statale al 100%.
Il beneficiario dovrà compilare e inviare il modulo via mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento.

Il Ministero segnala anche che si sta lavorando per accelerare le istruttorie bancarie con l’obiettivo di ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l’accredito delle somme richieste sul proprio conto corrente.

Decreto Liquidità: l’Agenzia Entrate risponde

Con la Circolare n. 9/E del 13 aprile scoro l’Agenzia delle Entrate analizza le principali misure fiscali contenute nel Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (il cosiddetto "Decreto Liquidità"), recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, e fornisce le risponde alle domande più frequenti relative ai temi toccati dal Decreto.

Relativamente alla sospensione dei versamenti tributari, ad in particolare alla riduzione del fatturato per la sospensione dei versamenti, viene chiesto se per la sospensione dei versamenti di maggio, è richiesta una riduzione del fatturato nel (solo) mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019) o una riduzione cumulativa nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019).

Le Entrate su questo punto chiariscono che, in base a quanto stabilito all’art. 18 del Decreto (commi 1 e 3 e comma 6), ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va, dunque, valutata “rispettivamente” la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

  • del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020);
  • del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020).

La situazione di marzo, precisa l’Agenzia, deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio.

Potrà verificarsi il caso in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all’inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all’inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile.
Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo), conclude l’Agenzia Entrate, potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di aprile.

Indagini finanziarie: sospese le attività di controllo solo se “non indifferibili o urgenti”

Tra i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la Circolare n. 8 del 3 aprile rientra anche quello legato alla sospensione delle attività relative alle indagini finanziarie.

L’articolo 67 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, al comma 1 prevede la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso ma “non sospende, né esclude, le attività degli Uffici”.

Ne deriva, chiariscono le Entrate, che non risultano sospese le richieste di preventiva autorizzazione a procedere, nei confronti degli intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, alla richiesta di fornire dati, notizie e documenti relativi ai rapporti con i clienti.
Tuttavia, restano valide le indicazioni già fornite agli uffici di sospendere le attività di controllo, volte ad evitare gli spostamenti del personale dipendente e il contenimento del contagio da coronavirus, solo qualora le stesse non risultino “indifferibili o urgenti”.

Le misure fiscali del “Decreto Liquidità”: vademecum dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un Vademecum sul decreto “Liquidità Imprese”, nel quale illustra le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 che ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.

Si tratta di 11 schede predisposte per aiutare ad orientarsi relativamente alle misure fiscali contenute nel provvedimento normativo, che illustrano in modo semplice e chiaro le disposizioni del decreto.
Ciascuna scheda fa riferimento ad una specifica disposizione, riportata in sintesi nell’intestazione, sotto la quale sono inseriti specifici box che riportano l’oggetto della norma, i destinatari, il periodo, la ripresa o le note.

La presentazione, precisano le Entrate, potrà essere oggetto di modifiche e adeguamento dei contenuti.

Clicca qui per accedere al vademecum.

Assolvimento dell’obbligo di registrazione atti e scritture tra gli adempimenti tributari sospesi

Con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 l’agenzia delle Entrate ha fornito risposte ai quesiti posti da associazioni, professionisti e contribuenti in merito al Decreto “Cura Italia”.
In particolare, i chiarimenti affrontano diverse tematiche tra cui le proroghe alle sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori alla sospensione delle attività degli enti impositori e i versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione alle deducibilità delle erogazioni liberali.

Nel documento viene anche precisato che tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del Testo Unico, dell’imposta di Registro. Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o con modalità telematiche.

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