fondo-header-new

09.04.2020 FV: INPS malware in corso – attenzione alla clonazione dello smartphone

Comunicato dell’Inps del 7 aprile 2020 

si avvisano gli utenti che è in atto una campagna di “smishing” (‘pesca del dati’ attraverso SMS) attraverso l’Invio di SMS del tipo “A seguito della sua richiesta accredito domanda Covid-19. Aggiorna i tuoi dati nel lnps-lxxxxx.online·. Cliccando sul link riportato nel SMS si apre un clone del sito INPS che invita a scaricare una APP sullo smartphone. L’installazione di tale APP consente a terzi di ottenere il controllo del tuo smartphone. Attenzione a non cliccare su tale link. Si suggerisce dì accedere al sito INPS scrivendo sempre manualmente il suo indirizzo www.inps.it

Decreto Cura Italia: chiarimenti in merito al premio ai lavoratori dipendenti

Con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 l’agenzia delle Entrate fornisce risposte ai quesiti posti da associazioni, professionisti e contribuenti in merito al Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020).
In particolare, i chiarimenti affrontano diverse tematiche tra cui le proroghe alle sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori alla sospensione delle attività degli enti impositori e i versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione alle deducibilità delle erogazioni liberali.

Come noto l’articolo 63 del citato decreto ha previsto la corresponsione di un premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti che, durante l’emergenza sanitaria, non hanno potuto fruire della possibilità di prestare la propria opera in modalità di lavoro agile (c.d. “smart working”) e di conseguenza hanno dovuto recarsi presso la sede lavorativa.

La Circolare dell’Agenzia Entrate chiarisce che, per quanto riguarda la determinazione del limite di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Inoltre, il documento precisa che i sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – Massime del Consiglio Notarile di Milano e del Comitato Triveneto

1) Bisogna, in primo luogo, ricordare che le disposizioni del Codice civile, dopo la riforma del diritto societario del 2003, prevedono che lo statuto delle società possa consentire che le riunioni assembleari e quelle del consiglio di amministrazione possano tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione. In particolare, l’articolo 2370, comma 4, dispone che “lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea”.
Per quanto riguarda, invece, l’organo amministrativo, l’articolo 2388, comma 1, secondo periodo, C.C. stabilisce che “lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione“.
Nella prassi, gli statuti delle società che hanno inserito la possibilità di tenere le riunioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione anche mediante “mezzi di telecomunicazione” (che si esplicitano in audio o videoconferenze) prevedono la necessità che il Presidente ed il Segretario si trovino nello stesso luogo.
In deroga a tale principio, l’indicazione contenuta nel D.P.C.M. 8 marzo 2020, tenuto conto che è necessario in questo periodo evitare i contatti sociali e personali, consente di svolgere le riunioni assembleari e dell’organo amministrativo anche se il Presidente ed il Segretario non si trovino nello stesso luogo.

2) Con Massima “emergenziale” n. 187 del 11 marzo 2020 la Commissione Società del Consiglio notarile di Milano ha fornito chiarimenti circa l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (in audio o videoconferenza).
E’ legittima un’assemblea alla quale partecipino tutti i soggetti legittimati anche se collegati per videoconferenza, compreso il presidente dell’assemblea medesima. Solo il Notaio (o il segretario, nell’ipotesi in cui non sia richiesto l’intervento del primo) dovrà recarsi nel luogo di convocazione.

La massima trae spunto:
– dall’art. 1, comma 1, lettera q), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, secondo il quale, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, vanno adottate modalità di collegamento da remoto, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza ed evitando assembramenti; e
– dalla natura giuridica del verbale assembleare come atto pubblico senza parti e pertanto dalla possibilità di essere redatto anche in assenza del presidente dell’assemblea, venendo sottoscritto dal solo Notaio (giusta la disgiuntiva “o” di cui al comma 1 dell’art. 2375 c.c.), anche non contestualmente allo svolgimento dell’assemblea.
Con l’emergenza Coronavirus le assemblee e i consigli di amministrazione possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione con riferimento a tutti i partecipanti alla riunione, compreso il presidente, a condizione che nel luogo in cui è stato convocato il consiglio di amministrazione o l’assemblea sia presente il segretario, ovvero il Notaio in caso di assemblea straordinaria.
La domanda a cui la massima dà una risposta è la seguente: qualora una società voglia procedere con un’assemblea a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, cosa accade se lo statuto prevede espressamente che presidente e soggetto verbalizzante si trovino nello stesso luogo di convocazione?
Secondo la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, bisogna anzitutto precisare che per tutti i partecipanti, ivi compreso il presidente, è possibile intervenire mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che la redazione del verbale, in forma pubblica, redatto da un notaio nella sua qualità di pubblico ufficiale, non sia contestuale ma avvenga in una fase successiva.
In tal caso, il presidente potrà quindi non trovarsi nello stesso luogo del notaio verbalizzante, in quanto le clausole statutarie che prevedono la compresenza fisica del presidente e del notaio nello stesso luogo di convocazione non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l’intervento di tutti i partecipanti attraverso mezzi di telecomunicazione, potendo il notaio redigere il verbale assembleare anche successivamente e solo con la sua sottoscrizione.
Il verbale, infatti, può essere sottoscritto dal solo notaio non essendo richiesta, a pena di invalidità, la sottoscrizione anche del presidente dell’assemblea.
La prassi notarile ha verificato in concreto la perfetta utilizzabilità del verbale postumo, anche senza la firma del presidente dell’assemblea. D’altro canto ritenere indispensabile l’intervento del presidente al solo fine di firmare il verbale redatto dal notaio attribuirebbe al primo un ruolo che nessuna norma gli attribuisce.
L’art. 2375 cod. civ. andrebbe quindi letto nel senso che la sottoscrizione del notaio è da considerarsi alternativa alla sottoscrizione del presidente.
Inoltre, l’art. 2379, comma 3, cod. civ. stabilendo che non si considera mancante il verbale sottoscritto dal solo notaio, suggerisce che il significato della sottoscrizione del presidente dell’assemblea non è quello di confermare la veridicità del contenuto del verbale ma di attestarne la riferibilità alla società, e a tal fine, è certamente sufficiente la sola sottoscrizione da parte del notaio quale pubblico ufficiale.
Quindi, dal momento che, non solo la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, ma anche lo stesso legislatore ritengono non indispensabile la firma del soggetto che presiede l’assemblea, si ritiene certamente possibile affermare che, in caso di assemblea svolta a distanza e in presenza di verbalizzazione non contestuale, il presidente possa essere dislocato in un luogo diverso rispetto a quello del notaio.
Il luogo di convocazione sarà, comunque, quello dove si troverà il notaio verbalizzante e non il domicilio del presidente.
La ragione che, in linea teorica, potrebbe richiedere la necessaria presenza del presidente e del notaio nel medesimo luogo, sarebbe solo l’esigenza di consentire al soggetto verbalizzante, vale a dire al notaio, un miglior controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal presidente. Tale criticità, tuttavia, è facilmente superabile con l’ausilio delle più moderne tecniche di video collegamento che consentono di documentare, con ragionevole certezza, lo svolgimento di fatti in luoghi diversi da quelli in cui si trova il notaio verbalizzante.

3) Si fa inoltre presente che secondo l’orientamento del Comitato Triveneto (massima H.B. 39) non è neppure necessaria che la possibilità di partecipazione all’assemblea per audio/video conferenza sia già prevista dal vigente statuto.
L’articolo 2370, comma 4, del Codice civile, quando afferma che «lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione», senza altro aggiungere, quindi senza disciplinare compiutamente le modalità di svolgimento di dette assemblee. non intende significare che il collegamento dei partecipanti si può effettuare solo quando lo statuto lo consente, ma va interpretato nel senso che lo statuto può regolamentare in vario modo lo svolgimento delle assemblee in audio-video conferenza, comunque consentite.
Pertanto, nelle società per azioni “chiuse”, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, deve ritenersi possibile l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale e che quindi sia garantita la possibilità di discussione e di partecipazione attiva.
Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall’avviso di convocazione, la società dovrà rispettare il principio di parità di trattamento dei soci.
Spetta al presidente dell’assemblea verificare il pieno rispetto del metodo collegiale, secondo principi di correttezza e di buona fede e, ove il collegamento sia predisposto dalla società, il rispetto della parità di trattamento dei soci.
Resta salva la possibilità per lo statuto di disciplinare diversamente la materia, anche in deroga alle regole della collegialità, e, fermo il diritto del socio di intervenire fisicamente in assemblea, è sempre possibile, con il consenso unanime dei soci, derogare alla regola statutaria (massima H.B.39).
In caso, poi, di riunione con mezzi di telecomunicazione per la quale siano stati predisposti dalla società più luoghi collegati nei quali i soci potranno contestualmente intervenire, e detti luoghi appartengano a fusi orari diversi, è necessario che si precisi per ciascun luogo della riunione il giorno e l’ora locale di convocazione (massima H.B.16).

Per scaricare il testo della massima n. 187 clicca qui.
Per consultare gli orientamenti societari del Comitato Triveneto clicca qui.

Le misure per l’accesso al credito e sostegno alla liquidità

Il 6 aprile scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il D.L. contenente nuove misure fiscali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: tra queste, ulteriori sospensioni di termini per adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e di ritenute anche per i mesi di aprile e maggio e l’inapplicabilità delle sanzioni per alcune violazioni. Importanti misure per favorire l’accesso al credito e sostenere la liquidità delle imprese con prestiti garantiti dallo Stato e il rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi.

Relativamente all’accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione e all’internazionalizzazione e agli investimenti le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

La garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, in base alle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

In particolare:

  • le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  • la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
  • l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
  • per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Il Decreto inoltre va a potenziare il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

Infine, il Decreto va a potenziare il sostegno pubblico all’esportazione attraverso un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

Ministero Lavoro: informazioni utili per i cittadini e le imprese sulle misure del Decreto “Cura Italia”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo a disposizione degli utenti un’apposita sezione del proprio sito internet dedicata a raccogliere le principali informazioni utili per aiutare cittadini e imprese ad affrontare l’emergenza Covid-19 ed essere di supporto nella risoluzione delle eventuali problematiche che, di volta in volta, potrebbero presentarsi.

In particolare, i temi trattati riguardano:

Sospensione mutui prima casa.
Congedi parentali e Legge 104/1992.
Bonus baby-sitting, indennità.
Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.
Naspi, Dis-Coll e disoccupazione agricola.
Più credito e liquidità per le imprese.
Sospensioni dei versamenti fiscali e contributivi.
Incentivi per le aziende che vogliono produrre dispositivi medici e di protezione individuale.

Per ogni tema sono indicate le istruzioni e le modalità per presentare le domande, la normativa di riferimento, chiarimenti, link e Faq utili.

ISA: pubblicate le specifiche tecniche per l’acquisizione massiva dei dati

Con il Provvedimento del 1 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019.

In particolare il provvedimento individua le specifiche tecniche con cui predisporre i file necessari alla procedura di acquisizione di ulteriori dati contenente l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati o risultano delegati alla richiesta dei dati in argomento.

Il provvedimento individua inoltre le specifiche tecniche con cui sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2019.

Decreto Cura Italia e deducibilità erogazioni liberali dal reddito d’impresa: i chiarimenti delle Entrate

Con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 l’agenzia delle Entrate fornisce risposte ai quesiti posti da associazioni, professionisti e contribuenti in merito al Decreto “Cura Italia”.
In particolare, i chiarimenti affrontano diverse tematiche tra cui le proroghe alle sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori alla sospensione delle attività degli enti impositori e i versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione alle deducibilità delle erogazioni liberali.

Per quanto riguarda la deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa, l’Agenzia precisa che la deduzione non è parametrata al reddito. Di conseguenza l’agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.
Relativamente invece alla solidarietà alimentare l’Agenzia chiarisce che le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il Dl n. 18/2020.

 

Inps: bonus asilo nido 2020 cumulabile con il bonus baby-sitting COVID-19

Con il messaggio 1° aprile 2020, n. 1447 l’Inps ricorda che l’erogazione del bonus asilo nido avviene in base all’effettivo sostenimento dell’onere di pagamento della retta da parte del genitore richiedente, tenuto poi a presentare i documenti giustificativi della spesa. Non è richiesta, invece, la documentazione attestante l’effettiva frequenza del minore presso l’asilo nido (circostanza che potrebbe non essersi verificata, ad esempio, nei periodi di malattia del minore). Resta fermo, pertanto, il diritto a percepire il rimborso per il pagamento della retta dell’asilo per le mensilità riferite al periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, sulla base della documentazione attestante l’effettivo sostenimento della spesa.

L’Istituto ricorda inoltre che il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ha anche previsto, in alternativa alla fruizione del congedo parentale COVID-19, la possibilità di ottenere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Ebbene, nei casi di fruizione del contributo per la frequenza dell’asilo nido non sussiste alcuna incompatibilità con la concessione del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting Il bonus asilo nido 2020 è quindi cumulabile con il bonus baby-sitting COVID-19.

Osservatorio bilanci SRL: crollo del fatturato per ristoranti ed alberghi

Secondo le stime quantificate dall’Osservatorio sui bilanci 2018 delle SRL del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti il lockdown disposto per contenere i contagi da Covid19 porterà nel 2020 in Italia ad un crollo del fatturato per le srl del settore Ristoranti e alberghi (72.748 società che nel 2019 hanno fatturato 37,8 miliardi di euro) di 16,7 miliardi di euro, pari ad un calo del -44,1% rispetto al 2019.
In particolare, il comparto della ricettività alberghiera è colpito da una perdita di 7,9 miliardi di euro, pari a -53,8%, mentre la ristorazione da una contrazione di 8,8 miliardi di euro pari a -37,9%.
A livello regionale la più colpita la Lombardia con un calo di 3,5 miliardi di euro, seguita dal Lazio con -2,7 miliardi di euro e dal Veneto con -1,6 miliardi di euro.

L’impatto, si legge nel Focus settoriale dell’Osservatorio FNC sui bilanci 2018 delle Srl, è dovuto sia al calo della domanda che ha colpito il settore ancora prima che scattasse l’emergenza in Italia, sia al blocco delle attività imposto per decreto, al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Approvato dal Governo il “Decreto liquidità”: sospensioni dei versamenti fiscali e prestiti garantiti per imprese e professionisti

È stato approvato il 6 aprile dal Consiglio dei Ministri il D.L. contenente nuove misure fiscali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: tra queste, ulteriori sospensioni di termini per adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e di ritenute anche per i mesi di aprile e maggio e l’inapplicabilità delle sanzioni per alcune violazioni. Importanti misure per favorire l’accesso al credito e sostenere la liquidità delle imprese con prestiti garantiti dallo Stato e il rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi.

Il testo è all’esame del Consiglio dei Ministri.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.