Bonus baby sitting: tutte le informazioni su come ottenerlo

Ricordiamo che è attiva sul sito Inps la procedura di compilazione e invio on line delle domande del bonus baby-sitting, previsto dagli articoli 23 e 25 del Decreto "Cura Italia" per sostenere le famiglie nell’assistenza ai figli a casa da scuola durante il periodo di sospensione, causa coronavirus, dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole.

La misura di sostegno può essere richiesta in alternativa al congedo COVID-19 e può essere fruita dalle seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti di aziende private, lavoratori iscritti alle Gestioni speciali degli autonomi e alle Casse professionali, nonché lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’Inps (entro il limite massimo di 600 euro);
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico o privato accreditato), nonché personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (entro il limite massimo di 1000 euro).

Tutte le altre indicazioni utili per ottenere il bonus nel Messaggio n. 1465 del 2 aprile 2020.

Sostituti d’imposta: pronti i codici tributo per il recupero del premio erogato ai lavoratori dipendenti (art. 63 Decreto “Cura Italia”)

Con la Risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 63 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18.

Si tratta dei codici tributo che i datori di lavoro possono utilizzare per compensare l’incentivo di 100 euro corrisposto dal mese di aprile ai dipendenti, in proporzione al numero di giorni di lavoro svolti in sede nel predetto mese.

Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa: nuova modulistica semplificata

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la nuova modulistica, aggiornata e semplificata, utile per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
Il nuovo modello è disponibile qui e sui siti di Consap e dell’Abi, e può essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

Il MEF ricorda che, in seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:

  • non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
  • è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
  • è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.

Coronavirus e didattica online: le prime indicazioni del Garante privacy

Con il Provvedimento del 26 marzo 2020 – "Didattica a distanza: prime indicazioni" il Garante Privacy ha adottato il documento denominato “Didattica a distanza: prime indicazioni” con l’intento di fornire a scuole, atenei, studenti e famiglie indicazioni utili a un utilizzo quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici. Il documento, in particolare, individua le implicazioni più importanti dell’attività formativa a distanza sul diritto alla protezione dei dati personali.

Riportiamo di seguito la sintesi delle prime "istruzioni per l’uso" indicate dal Garante.

Nessun bisogno di consenso

Le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.

Scelta e regolamentazione degli strumenti di didattica a distanza

Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati. Non è necessaria la valutazione di impatto, prevista dal Regolamento europeo per i casi di rischi elevati, se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti.

Ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme

Se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell’università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico. E’ il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola. Nel caso, invece, in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login).

Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza.

L’Autorità vigilerà sull’operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.

Limitazione delle finalità del trattamento dei dati

Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola o dell’università dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore.

I gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di questi servizi alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on line, non collegati all’attività didattica.

Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione poiché i minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, riguardare l’utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione.

Correttezza e trasparenza nell’uso dati

Per garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono informare gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, riguardo, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato. Relativamente ai docenti, scuole e università, nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza, dovranno trattare solo i dati strettamente necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata.

fondo-iphone

06.04.2020 FV: AZIENDE E STUDI APERTI – obbligo di sanificazione

In merito a quanto infra indicato i Clienti dello studio sono stati singolarmente informati con un messaggio di posta elettronico ordierno.

Il protocollo di intesa siglato tra Governo e Parti Sociali il 14 marzo 2020 per il contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro prevede, per le ditte non interessate dai provvedimenti di chiusura dai DPCM e dal Decreto MISE, una serie di misure quali le informazioni da fornire al personale dipendente, le modalità di accesso dei fornitori esterni, le precauzioni igieniche personali, la gestione degli spazi comuni, i dispositivi di protezione individuali etc.

Tra queste misure il punto 4 prevede che

“l’azienda assicura la pulizia giornaliera E la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago”

Tale previsione viene da noi interpretata nel senso che l’azienda (ma alla stessa stregua lo studio professionale) che ha proseguito l’attività non essendo questa stata interessata dai vari Decreti che ne imponevano la chiusura e che non ha volontariamente interrotto l’attività, SIA OBBLIGATA a procedere alla sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago”,  che si ribadisce essere, a nostra interpretazione, un obbligo e non una scelta, il termine utilizzato è infatti “assicura”; il contravvenire a tale obbligo potrebbe, ad avviso di chi scrive, eventualmente comportare la rivalsa da parte dell’INAIL e l’eventuale mancato rimborso di polizze assicurative contratte a favore del personale dipendente, per queste ultime occorre verificare le relative clausole di polizza.

In tema di sanificazione per l’emergenza COVID-19 è stata emanata dal Ministero della Salute la circolare 5443 del 22/02/2020  che prevede unicamente il caso di pulizia (non viene utilizzato il  termine specifico “sanificazione”) di ambienti non sanitari ove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19,  che tali operazioni siano eseguite da personale dotato di tutti i  DPI e precise norme da seguire  (mascherine FFP2 o FFP3, camice monouso, svestizione – smaltimento dei DPI monouso come materiale potenzialmente infetto etc.) e effettuate da imprese autorizzate ai sensi del D.M. 274/1997, che al termine dell’intervento  rilascino apposita certificazione riguardante l’avvenuto intervento, in conformità alle disposizioni in vigore.

Si precisa ancora che a fronte delle spese sostenute per la sanificazione verrà riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese stesse, con un massimo di 20.000 euro per impresa/studio, con uno stanziamento attuale di 50milioni di euro, previsto dall’art. 64 D.L. 18/2020.

Valter Franco

Valentina Serra

 

Decreto Cura Italia: le Entrate rispondono ad associazioni, professionisti e contribuenti

Con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 l’agenzia delle Entrate fornisce risposte ai quesiti posti da associazioni, professionisti e contribuenti in merito al Decreto "Cura Italia".
In particolare, i chiarimenti affrontano diverse tematiche tra cui le proroghe alle sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori alla sospensione delle attività degli enti impositori e i versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione alle deducibilità delle erogazioni liberali.

Clicca qui per scaricare la Circolare e qui per leggere il Comunicato Stampa delle Entrate.

Sospensione attività produttive industriali e commerciali – Possibilità di verificare gratuitamente il proprio codice ATECO

Dal 23 marzo 2020, con l’entrata in vigore del D.P.C.M. 22 marzo 2020, sono sospese, in tutto il territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle riportate nell’Allegato 1.
Tale Allegato è stato successivamente modificato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2020.
Le Camere di commercio hanno messo a disposizione un servizio con il quale è possibile verificare in modo rapido e gratuito il codice ATECO della propria impresa.
Tali informazioni sono disponibili cliccando, nella lista dei risultati, sulla ricorrenza di interesse e accedendo alla pagina di Dettaglio Impresa.
Per la presentazione delle comunicazioni o delle richieste di autorizzazione per la prosecuzione delle attività da parte delle aziende interessate nei casi stabiliti dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, art. 1, comma 1, lettere d) e g) dovranno essere seguite le direttive impartire dalle rispettive Prefetture.

Per scaricare il testo del D.M. 25 marzo 2020 clicca qui.
Per accedere al servizio e verificare il proprio codice ATECO clicca qui.

Attestazioni camerali su dichiarazioni delle imprese di sussistenza cause di forza maggiore per emergenza COVID-19

Le imprese che operano nei mercati internazionali, la cui attività è stata sospesa a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, possono richiedere il rilascio di attestazioni in lingua inglese di sussistenza di cause di forza maggiore per emergenza Covid-19 nei contratti con l’estero alla Camera di commercio competente per territorio.

Di seguito pubblichiamo le istruzioni previste dalla Camera di Commercio di Milano – MonzaBrianza – Lodi

La dichiarazione può essere richiesta online o allo sportello, in entrambi i casi il ritiro dovrà avvenire allo sportello, come specificato di seguito.

Fac simile della Dichiarazione/Declaration che può essere rilasciata dalla Camera di commercio.

Come richiederla

  • Allo sportello previa prenotazione scrivendo, per la sede di Milano a certificazioni.estere@mi.camcom.it e per la sede di Monza a certificazioniestere.monza@mi.camcom.it.
    Sarà necessario produrre la richiesta firmata in originale dal legale rappresentante, allegando copia della documento di identità del firmatario. I diritti di segreteria ammontano a 3 euro, con pagamento in contanti o carta di credito. Il rilascio dell’attestazione è immediato.
    Se la modulistica è completa la presenza del firmatario allo sportello non è necessaria, è sufficiente un suo incaricato per la richiesta e il ritiro dell’attestazione.
  • On line tramite Cert’o, selezionando come tipologia di pratica “richiesta visti e autorizzazioni”. È necessario allegare il modulo di richiesta compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante. Il pagamento dei diritti di segreteria (pari 3 euro) viene effettuato on line.
    Per questa tipologia di attestazione non è possibile la modalità “stampa in azienda”, per cui un incaricato del richiedente, anche corriere, dovrà venire a ritirare l’attestazione quando la pratica verrà segnalata come “chiusa”

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.