Accertamenti bancari e onere della prova: il contribuente deve giustificare ogni movimento

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’Ordinanza n. 4765 del 24 febbraio 2025.

Ove non sia contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, spiega la Cassazione, gli stessi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo sul contribuente l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti.

Libri sociali tenuti in modalità digitale: chiarimenti su imposta bollo e tassa di concessione governativa

La diversa modalità di tenuta con strumenti informatici dei libri sociali, ed in particolare il ricorso a tecnologie digitali, non fa venir meno gli obblighi, da parte delle imprese, di numerazione progressiva, bollatura e assolvimento delle imposte previste. 
Dunque, sia l’imposta di bollo che la Tassa di concessione governativa (Tgc), devono essere assolte indipendentemente dalla modalità di tenuta, cartacea o digitale, dei registri stessi, sussistendo comunque il presupposto impositivo.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 42 del 20 febbraio.

Ai fini del calcolo dei tributi, è necessario fare riferimento al conteggio delle righe/pagine presenti sul supporto informatico, così come avviene per le pagine fisiche dei libri tenuti con modalità tradizionale.

Nel caso dei libri e registri sociali tenuti in modalità digitale:

  • l’imposta di bollo sarà dovuta ogni 100 pagine (o frazioni) corrispondenti a 2.500 righe (o frazioni);
  • la Tassa di concessione governativa (Tgc) sarà dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).

Versamento entro il 31 marzo 2025 per il Ravvedimento Speciale

Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).

L’esercizio di tale opzione consente di ottenere, anche con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022 ancora accertabili, l’esclusione dalle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del DPR 600/1973, nonché quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR 633/1972, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

L’eventuale adesione al ravvedimento speciale potrà avvenire solo mediante presentazione, entro il 31 marzo 2025, del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive

L’adesione o meno al ravvedimento speciale rappresenta per il contribuente che ha già aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) una scelta FACOLTATIVA. L’adesione potrebbe rivelarsi “inutile” per i contribuenti che non sarebbe comunque stati soggetti a una verifica rientrante tra quelle disattivate dall’adesione; ma è una informazione che oggi non è disponibile né ragionevolmente prevedibile.

Domicilio digitale: nuovo servizio per indicare la Pec dove ricevere atti e comunicazioni delle Entrate

Al via il nuovo servizio online che permette ai cittadini di scegliere di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il nuovo servizio, disponibile in area riservata con accesso tramite SPID, CIE e CNS, permette di eleggere un “domicilio digitale speciale”, ossia un indirizzo Pec o altro servizio di recapito certificato qualificato, per il recapito di atti, avvisi e altra corrispondenza, ed è valido anche per la comunicazione e la notifica degli atti destinati al contribuente in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto.

La novità, introdotta dal Dlgs n. 13/2024, è finalizzata a rendere più semplici e sicure le modalità di recapito ed è rivolta esclusivamente alle persone fisiche, ai professionisti e agli enti di diritto privato che non sono tenuti a iscriversi in albi, elenchi, o registri professionali.

5 per mille 2025: pubblicato l’elenco delle Onlus accreditate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco permanente delle ONLUS, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo del 5 per mille per il 2025.
Anche per l’anno finanziario 2025, infatti, le suddette ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef con le modalità previste per gli ‘enti del volontariato’ dal Dpcm 23 luglio 2020.
Rimane quindi di competenza dell’Agenzia delle Entrate la verifica, ai fini dell’accreditamento, dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

L’elenco permanente pubblicato, in formato pdf e csv, comprende le ONLUS già inserite nell’elenco permanente del 2024 e le ONLUS regolarmente iscritte nell’anno 2024. Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS.

Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente 2025, ricordano le Entrate, non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.

Registrazione via WEB delle delibere di distribuzione di utili

Con il Provvedimento del 10 marzo 2025, il direttore dell’Agenzia Entrate ha approvato un nuovo modulo aggiuntivo al modello “Rap – Registrazione di atto privato”. Questo strumento, corredato dalle relative istruzioni, consente ai rappresentanti legali delle società, ai loro incaricati e agli intermediari autorizzati di richiedere la registrazione telematica dei verbali di distribuzione degli utili societari.

Dopo l’introduzione della registrazione online per i contratti di comodato d’uso e i contratti preliminari di compravendita, si amplia ulteriormente la gamma di atti privati che possono essere gestiti direttamente in modalità digitale.

L’integrazione del modulo per i verbali di distribuzione degli utili nel modello Rap è in linea con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 139/2024, che prevede la progressiva digitalizzazione delle richieste di registrazione degli atti privati e l’autoliquidazione delle imposte dovute.

La registrazione telematica deve avvenire entro 30 giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione degli utili e comporta il pagamento di un’imposta di registro fissa di 200 euro. Il nuovo modulo permette anche di versare le imposte di registro e di bollo in autoliquidazione, eliminando la necessità di una liquidazione da parte dell’Agenzia Entrate.

A breve, sul sito dell’Agenzia sarà disponibile una procedura web aggiornata per la compilazione e l’invio del modello Rap, insieme al software di controllo necessario.

Oltre all’introduzione del nuovo modulo, il provvedimento ha apportato alcune modifiche alle specifiche tecniche, tra cui:

– L’aliquota relativa alla caparra confirmatoria e agli acconti di prezzo non soggetti a IVA, che passa dallo 0,5% al 3%, in conformità con il Dlgs n. 139/2024.
– La tassazione della clausola penale nei contratti soggetti all’imposta di registro: non è più prevista un’imposta separata, ma viene applicata la tassazione più onerosa dell’atto principale.
– Il calcolo delle sanzioni per il ritardato pagamento delle imposte autoliquidate, come stabilito dal Dlgs n. 87/2024.

Queste modifiche riguardano esclusivamente le specifiche tecniche del modello Rap, mentre gli strumenti informatici per la compilazione e il controllo del modello sono già stati aggiornati.

Domanda di riammissione alla Rottamazione-quater entro il 30 aprile

La Legge n. 15/2025, di conversione del decreto Milleproroghe (Dl n. 202/2024), ha previsto la riammissione alla Rottamazione-quater per i contribuenti che al 31 dicembre 2024 avevano piani di pagamento decaduti dalla definizione agevolata.
La domanda di riammissione deve essere presentata, esclusivamente online sul sito dell’Agenzia Entrate-riscossione, entro il 30 aprile 2025, utilizzando il nuovo servizio “Riammissione Rottamazione-quater”, sia in area riservata che in area pubblica.

Come presentare la domanda
Due sono le modalità per presentare la domanda di riammissione:

  • online direttamente dall’area riservata, accessibile con credenziali SPID, CIE e CNS, compilando il form e selezionando le cartelle/avvisi che si intende inserire nella domanda di riammissione. Questa modalità non prevede di allegare la documentazione di riconoscimento;
  • online in area pubblica, compilando il form, indicando sia il numero della cartella/avviso sia il numero della “Comunicazione delle somme dovute” originaria ed allegando la documentazione di riconoscimento, specificando l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di riammissione.

In caso di presentazione della domanda tramite l’area riservata si riceverà via e-mail la “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”.
In caso, invece, di presentazione tramite area pubblica:

  • si riceverà una prima email all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
  • dopo la convalida della richiesta, si riceverà una seconda email di presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
  • se la documentazione di riconoscimento allegata è completa e corretta, sarà recapitata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

Nella domanda sarà necessario indicare, oltre ai debiti per i quali puoi richiedere – in base alla legge – la riammissione, anche il numero di rate con le quali intendi effettuare il pagamento:

  • in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025;
    oppure
  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

A questo indirizzo le FAQ dedicate alla riammissione alla Definizione agevolata
(“Rottamazione-quater”).

Pec non non valida o inattiva: non necessario un secondo invio

In caso di notifica a mezzo pec di cui all’art. 60, d.p.r. n. 600/1973, qualora  l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno sette giorni.
Tale formalità, infatti, è riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’Ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025.

Approvato il modello 730/2025

Con Provvedimento del 10 marzo l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2025 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

Tra le principali novità del modello, alla luce delle modifiche apportate dal Decreto Adempimenti:

  • introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita Iva di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria;
  • introdotto il nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli;
  • inserite novità in materia di tassazione delle locazioni brevi, assoggettate alla cedolare secca al 26%, che scende al 21% per un immobile scelto dal contribuente;
  • inserito il “bonus tredicesima”, l’indennità di 100 euro, ragguagliata al periodo di lavoro, riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari;
  • aggiornate anche le regole relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e quelle sulla rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa.

Con il Provvedimento pubblicato viene inoltre approvata la bolla da utilizzare per la consegna dei Modelli 730 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica nonché per la consegna del Modello 730-1 ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica.
Vengono infine definite la modalità di indicazione degli importi e la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

CU 2025: entro il 17 marzo la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate

Entro lunedì 17 marzo (il 16 cade di domenica) i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia Entrate le CU2025 (periodo d’imposta 2024) per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Si tratta, in particolare, del modello “ordinario”, deve essere presentato, per via telematica,  all’Amministrazione finanziaria, e del modello “sintetico”, che deve essere consegnato direttamente o per posta a chi ha percepito i redditi “certificati”.

Da segnalare, per quest’anno, due importanti novità:

  • a seguito delle modifiche introdotte dal decreto “Adempimenti” i sostituti d’imposta, non dovranno più inviare le Cu relative ai forfetari e ai contribuenti in regime fiscale di vantaggio.
  • dal 2025 il termine per la trasmissione dei dati relativi ai redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arte o professione abituale, slitta fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Le Certificazioni uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata quest’anno, come di consueto, potranno invece essere presentate entro il 31 ottobre, in concomitanza con la scadenza prevista per il 770.

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