Tax credit carta: pubblicata la circolare attuativa per il 2024 e 2025

Sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria è stata pubblicata la Circolare 10 settembre 2024, che indica termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso al credito d’imposta per l’acquisto della carta per gli anni 2024 e 2025, in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC.

Si tratta, ricordiamo, del rifinanziamento di un’agevolazione già prevista per annualità precedenti e, da ultimo, per gli anni 2022 e 2023, per le spese relative all’acquisto della carta sostenute dalle imprese editoriali.
Il rifinanziamento dell’agevolazione riferita agli anni 2024 e 2025 (per le spese sostenute negli anni 2023 e 2024) ha reso necessario il rinnovo della comunicazione della misura alla Commissione europea che, con decisione n. C(2024) 4652 final del 4 luglio 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ne ha dichiarato la compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato e ne ha autorizzato l’ulteriore applicazione per le suddette annualità.

La Circolare pubblicata fornisce i chiarimenti necessari per l’attuazione dell’agevolazione, che recepiscono le modifiche e le integrazioni introdotte dalla normativa in materia con lo scopo di semplificare le modalità per l’accesso al credito di imposta e per la concessione del beneficio, anche alla luce di quanto emerso nelle precedenti gestioni della misura.

Le domande di ammissione al credito d’imposta per l’anno 2024, parametrato alle spese sostenute nell’anno 2023 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, potranno essere presentate dal 19 novembre al 19 dicembre 2024.

Trattamento Iva sulle maggiorazioni della ‘TARI corrispettivo’

Con Risposta n. 183 del 12 settembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al pari degli Oneri generali di sistema, le componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione, concorrono alla determinazione dell’unitaria base imponibile Iva della c.d. TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da assoggettare all’aliquota Iva del 10%.

Titolari e gestori di strutture turistico-ricettive: quali termini per richiedere il CIN?

Lo scorso 3 settembre è entrata in funzione la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) ed il portale telematico, attraverso il quale i titolari di strutture turistico-ricettive e i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche potranno ottenere il CIN (codice identificativo nazionale).

Ma quali sono i termini per richiederlo?
Il Ministero del Turismo ha chiarito che i termini per richiedere il CIN possono variare a seconda che:

  • si sia ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale PRIMA dell’applicazione delle disposizioni sul CIN: in questo caso i termini decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul CIN, ossia dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se si è già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, si hanno a disposizione ulteriori 60 giorni di tempo per ottenerlo. Una volta decorsi questi termini, potranno essere applicate sanzioni;
  • si sia ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale DOPO dell’applicazione delle disposizioni sul CIN: in questo caso per ottenere il CIN si hanno 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale. Una volta decorsi questi termini, potranno essere applicate sanzioni.

Se la struttura è ubicata in una Regione o Provincia Autonoma in cui non è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, o sia previsto ma non per la tipologia struttura richiesta, l’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN, ossia dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la normativa della Regione/P.A. di appartenenza non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale o non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale per la propria struttura, è necessario richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, potranno essere applicate sanzioni se si esercita l’attività ricettiva senza avere il CIN o non lo si espone all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati.

Se, infine, la Regione o Provincia Autonoma in cui la struttura è ubicata prevede un proprio codice identificativo, ma tale codice non è stato attribuito nei termini previsti, dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, per richiedere il codice nazionale si hanno 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.

Trasparenza fiscale multinazionali: in GU le regole per la comunicazione delle imposte sul reddito

In Gazzetta Ufficiale (n. 214 del 12 settembre) il Dl n. 128/2024 con le regole per la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito che alcune imprese, società e gruppi societari devono pubblicare in attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che prevede uno specifico regime di trasparenza per questo tipo di imprese.

Sono tenute a redigere e pubblicare una comunicazione sulle imposte sul reddito:

  • la società capogruppo i cui ricavi consolidati, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750 milioni di euro;
  • la società autonoma i cui ricavi, alla data di chiusura del bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi, l’importo di 750 milioni di euro;
  • la società controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo e inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, i cui ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750 milioni di euro;
  • la succursale, qualora l’impresa che l’ha aperta sia parte di un gruppo del quale non fanno parte società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo i cui ricavi consolidati risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 milioni di euro, oppure l’impresa autonoma i cui ricavi risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, del bilancio eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 milioni di euro.

La comunicazione sulle imposte sul reddito deve contenere:

  • il nome dell’impresa soggetta all’obbligo, l’esercizio finanziario di riferimento, la valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione. In caso di società capogruppo la comunicazione deve contenere l’elenco delle imprese oggetto di consolidamento, con indicazione di quelle stabilite nell’Unione europea e di quelle aventi sede in Paesi non collaborativi;
  • una breve descrizione della natura delle attività svolte dalle imprese;
  • il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;
  • l’ammontare complessivo dei ricavi, comprensivi delle operazioni con parti correlate.

Comunicazione cessazione incarico depositari scritture contabili: online la guida operativa

Il comma 3-bis dell’art. 35 del Decreto Iva prevede che, in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili, conseguente alla cessazione dell’incarico di conservazione degli stessi, il depositario cessato ha la possibilità di comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessazione dell’incarico stesso, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini di legge.

La predisposizione e la trasmissione della comunicazione, da effettuarsi esclusivamente per via telematica attraverso l’utilizzo di apposita procedura web messa a disposizione all’interno del cassetto fiscale, è consentita unicamente ai depositari di scritture contabili per i quali risulta in essere un incarico di depositario annotato in Anagrafe Tributaria, a condizione che:

  • siano trascorsi 31 giorni dalla data dell’interruzione dell’incarico;
  • il depositante sia stato informato, con PEC o Raccomandata A/R, dell’intenzione di trasmettere la comunicazione di cessazione all’Agenzia delle entrate;
  • l’interruzione dell’incarico sia avvenuta successivamente al 13 gennaio 2024.

Il modello e le istruzioni di compilazione della comunicazione sono stati approvati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 198619 del 17 aprile 2024.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida operativa alla procedura web, nella quale fornisce indicazioni utili per l’accesso, la predisposizione, l’invio e la consultazione della comunicazione, unitamente alla relativa attestazione di trasmissione.

Criptovalute: chiarimenti su compilazione quadro RW e imposta bollo

Con Risposta n. 181 del 12 settembre l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in tema di criptovalute, precisando che il contribuente che detiene bitcoin presso una società italiana (prestatore di servizi di portafoglio digitale) iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l’Organismo agenti e mediatori (Oam): 

  • è tenuto a compilare il Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale;
  • non è tenuto a versare l’imposta sul valore delle cripto-attività se la società ha già versato l’imposta bollo.

Le Entrate hanno inoltre precisato che, relativamente al trattamento degli importi in valuta tradizionale, temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla Società, non sussiste l’obbligo di indicazione nel Quadro RW e non si applica il bollo, in quanto non rappresentano prodotti finanziari.

ANC: ampliate le tutele per i professionisti in caso di malattia o gravidanza

In data 11 settembre la Commissione Lavoro della Camera ha approvato un emendamento al Ddl in materia di lavoro collegato alla manovra finanziaria, che amplia in modo significativo le tutele per i professionisti introdotte con la legge di bilancio 2022.
Lo ha reso noto l’Associazione Nazionale Commercialisti, con comunicato del 12 settembre scorso.

L’emendamento approvato prevede infatti la sospensione degli adempimenti nei riguardi della Pubblica Amministrazione per le professioniste a decorrere dall’ottavo mese di gravidanza fino al trentesimo giorno successivo al parto, ovvero fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza. 
La sospensione viene inoltre introdotta anche in caso di impedimento allo svolgimento della professione per malattia o infortunio grave di figli in minore età.

Detrazioni fiscali per ristrutturazioni: l’erede può continuare a beneficiarne dopo il decesso del familiare convivente

Il diritto a usufruire dell’agevolazione fiscale vale anche nell’ipotesi di decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese relative a interventi agevolabili effettuati sull’immobile di proprietà di altro familiare che ne diventa erede.
Dunque, anche in questo caso l’erede della persona deceduta può continuare a usufruire delle rate residue della detrazione spettante al de cuius, indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli consente di beneficiare dell’agevolazione (in quanto ne è proprietario) di cui deve avere la detenzione materiale e diretta.

Il chiarimento nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 giugno 2023.

Credito d’imposta unica ai tempi supplementari con la comunicazione integrativa telematica da effettuarsi con il software ‘ZES UNICA’

La comunicazione integrativa deve essere inviata dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 con le medesime modalità previste per la comunicazione originaria. La trasmissione telematica della comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA INTEGRATIVA”.

L’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica. In particolare, è previsto che tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno al 12 luglio 2024 (“comunicazione originaria”) devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una comunicazione integrativa, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione originaria già presentata. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione originaria reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. 

La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà rideterminata secondo le regole stabilite dallo stesso articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024 e sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 12 dicembre 2024.

Abbiamo predisposto una guida che tratteggia le caratteristiche della comunicazione integrativa “Credito “Zes unica Mezzogiorno” e un commento guidato dei diversi quadri che compongono il modello dell’Agenzia delle Entrate per l’invio comunicazione telematica dal 18 novembre al 2 dicembre 2024.

CLICCA QUI per accedere al documento.

Adempimento collaborativo: come sanare omissioni tributarie con il ravvedimento operoso

I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo (articoli da 3 a 7 del Dl n. 128/2015), che hanno commesso omissioni o irregolarità nell’applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del Dl n. 472/1997), avvalendosi della procedura indicata nel Decreto MEF n. 126 del 31 luglio 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 dello scorso 10 settembre, consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

Più in dettaglio, entro 9 mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento i contribuenti interessati devono inviare una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all’Ufficio dell’Agenzia Entrate una esauriente disamina della fattispecie, nonché le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata. 

La comunicazione, redatta in carta libera, deve essere sottoscritta e presentata all’Ufficio competente, tramite consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure per via telematica tramite PEC.

L’Ufficio competente, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvederà a notificare al contribuente uno schema di ricalcolo contenente l’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire eventuali osservazioni.
Entro 60 giorni dalla scadenza di tale termine l’Ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, provvederà a notificare un atto di ricalcolo contenente l’indicazione dell’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a 15 giorni, entro cui effettuare il versamento. 

Il contribuente ha la possibilità di anticipare la chiusura della procedura aderendo allo schema di ricalcolo proposto e procedendo al pagamento immediato delle maggiori imposte, sanzioni e interessi indicati dall’Ufficio.

Studio Franco

Via San Bernardo, 19 Casella Postale 176
12045 Fossano (CN)
P.IVA 00542590047

La proprietà di questo sito è da intendersi dello studio rag. Valter Franco
I professionisti indicati in questo sito collaborano, qualora sia il caso, tra loro e non sono costituiti in associazione professionale, né in alcun tipo di società.