Chiusura al pubblico delle commissioni tributarie fino a “cessata emergenza”

Con determinazione n° 6121 del 25 marzo 2020 il Direttore Generale delle finanze ha disposto, a decorrere dal 26 marzo 2020, l’interdizione dell’accesso del pubblico alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado. La disposizione resta in vigore fino a cessata emergenza e, comunque, fino a nuova determinazione.

Resta ferma la possibilità, per chiunque ne abbia interesse, di formulare richieste urgenti utilizzando il servizio di prenotazione on line degli appuntamenti, oppure inviando le richieste stesse agli indirizzi di posta elettronica, ovvero utilizzando i recapiti telefonici della Commissione, pubblicati su questo sito istituzionale della Giustizia tributaria.

Nel caso in cui particolari ragioni di urgenza rendano improcrastinabile l’accesso di utenti presso la Commissione, si deve contattare preventivamente il Direttore dell’Ufficio di segreteria, per concordare un appuntamento nel rispetto delle misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19, adottate dal Ministero della salute.

I servizi telematici del Processo Tributario Telematico rimangono operativi.

polizia di stato

26.03.2020 FV – Proroghe patenti, revisioni, copertura assicurativa rc auto, pagamento sanzioni codice strada

dal sito della Polizia di Stato   – aggiornato al 25.3.2020

Tra le disposizioni del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 ci sono anche quelle riguardanti la

circolazione stradale.

In particolare per quanto riguarda i veicoli che devono essere sottoposti all’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art.75 CdS), quelli che devono essere sottoposti a visita e prova (art.78 CdS) nonchè alla revisione (art.80 CdS) entro il 31 luglio 2020, la scadenza è stata prorogata al 31 ottobre 2020.

Più precisamente tutti coloro che avrebbero dovuto fare la revisione del veicolo dalla data di entrata in vigore del decreto legge fino al 31 luglio, hanno tempo per poterla fare fino al 31 ottobre, mentre per le scadenze previste oltre il 31 luglio la data rimane invariata.

Le patenti in scadenza o scadute dopo il 17 marzo possono essere rinnovate entro il 31 agosto.

Della proroga non potrà fruire chi aveva lasciato scadere la patente prima che venisse dichiarata l’emergenza.

Fino al 31 luglio, il pagamento del premio assicurativo Rc è stato portato a 30 giorni dopo la scadenza della polizza invece dei consueti 15 giorni.

Le carte di qualificazione per conducenti di mezzi pesanti e i certificati per trasporto di merci pericolose con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno resteranno validi fino al 30 giugno.

I certificati di abilitazione per taxi e ambulanze in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile dureranno fino al 15 giugno.

Per quel che riguarda le infrazioni del Codice della strada, queste si potranno pagare, fino al 31 maggio, con lo sconto  del 30 per cento se il pagamento avviene entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale. 

Per ulteriori approfondimenti o chiarimenti si rinvia al decreto legge.

 

Agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali legate all’emergenza “Covid-19”

Il decreto legge n. 18/2020 (art. 66) ha previsto un incentivo fiscale per coloro che effettuano donazioni a favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi.

Nello specifico:

  • per le persone fisiche e gli enti non commerciali che effettueranno nel corso del 2020 erogazioni liberali, in denaro e in natura, è prevista una detrazione d’imposta del 30% dell’erogazione, per un importo non superiore a 30.000 euro;
  • per le imprese è prevista la deducibilità dell’erogazione dal reddito e dall’Irap.

Coronavirus e protezione dati: documenti e approfondimenti del Garante privacy

Sul sito internet del Garante per la protezione dei dati personali è stata predisposta un’apposita sezione che raccoglie tutti i documenti e gli approfondimenti dell’Autorità legati all’emergenza Coronavirus e alla protezione dei dati personali.

La sezione, in continuo aggiornamento, è suddivisa in due parti. La prima raccoglie documenti, dichiarazioni e pareri del Garante sul tema, mentre la seconda è dedicata alle interviste e agli interventi del Garante sulle principali testate giornalistiche, radio e tv.

Modifiche MISE al DPCM 22 marzo 2020. Nuovi codici ATECO

Il 25 marzo, a seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e le sigle sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.

In particolare, alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Clicca qui per leggere l’elenco delle attività ammesse.

Ecobonus, Bonus facciate e Bonus casa: pronto il nuovo sito Enea per inviare i dati sugli interventi conclusi nel 2020

ENEA informa che è attivo il nuovo sito detrazionifiscali.enea.it per inviare all’ENEA i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per Ecobonus, Bonus facciate e Bonus casa conclusi nel 2020.
Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 25 marzo 2020, i 90 giorni per l’invio decorrono dal 25 marzo 2020, data di attivazione del nuovo sito.

Si tratta, in particolare:

  • dei dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% , 85%) e i dati per il “bonus facciate” (incentivi del 90%) devono essere inseriti cliccando sulla sezione ECOBONUS;
  • dei dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono del bonus casa, ovvero delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti cliccando sulla sezione BONUS CASA.

Coronavirus: NUOVO MODELLO per l’autodichiarazione aggiornato al 26 marzo: previsti diversi nuovi “casi di necessità”

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Le modifiche apportate al modello, da compilare, firmare e consegnare in caso di controllo, sono state introdotte alla luce delle ultime disposizioni sugli spostamenti.

Rispetto alla precedente versione, nella prima parte dove il cittadino dichiara di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19, è stata aggiunta la frase: “fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie”.
Nel secondo punto il cittadino deve dichiarare di “essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e adottate ai sensi degli articoli 1 e 2” del decreto legge.
Il cittadino deve inoltre dichiarare (terzo punto) di essere a conoscenza anche “delle ulteriori limitazioni” delle Regioni in cui si sposta.
Nel modello sono infine previsti diversi nuovi “casi di necessità”.

Clicca qui per scaricare il documento.

26.03.2020 – FV – orario uffici e contatti con la camera di commercio di Cuneo

Da CN Economia e News del 25 Marzo 2020

Misure Organizzative – Servizi Garantiti – Contatti garantiti
link Camera di Commercio di Cuneo – emergenza covid 19

Estero – Certificati d’origine – Circolazione delle merci
CCIAA di Cuneo – emergenza covid 19 – estero

Sostegno alle Imprese CCIAA Cuneo – emergenza covid 19 – sostegno alle imprese

Normativa e provvedimenti Governo – Ministeri – Regione Piemonte – Prefettura
CCIAA CUNEO – normativa

Rinvio “automatico” per il bilancio e aggiornamento Covid-19: modello di verbale di CdA in audioconferenza

L’articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto che in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria sia convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Quest’anno quindi, alla luce delle novità, il Consiglio di Amministrazione non dovrà deliberare il differimento dei termini di approvazione del bilancio ma, eventualmente, semplicemente comunicarlo. Nella stessa occasione, qualora non abbiano già provveduto, gli amministratori delegati potrebbero riferire al Consiglio e all’eventuale organo di controllo in merito alle azioni adottate per gestire l’emergenza in atto.

Forse è ancora presto per ulteriori valutazioni, ma è importante formalizzare la dovuta attività aggiornamento che compete agli organi delegati della società, almeno per quanto riguarda le azioni intraprese a tutela dei dipendenti e degli altri soggetti coinvolti nell’attività.

26.3.2020 FV – In vigore il DL 19 del 25.3.2020 – sintesi

DECRETO LEGGE n. 19 del 25 marzo 2020 Pubblicato sulla GU 25.3.2020 – in vigore dal 26.3.2020

Il D.L. si compone essenzialmente di 4 articoli

L’ articolo 1 prevede la possibilità di adottare misure ai fini di contenere e contrastare i rischi sanitari (limitazione alla circolazione delle persone, chiusure di attività economiche, manifestazioni, congressi, fiere e mercati  etc.) in pratica le misure adottate sino ad ora.

L’articolo 2 prevede che le misure di cui all’articolo 1 vengano adottate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, così’ come è avvenuto sinora (con emanazione, appunto, di DPCM), in caso di necessità ed urgenza tali misure vengono adottate dal Ministro della Salute.

L’articolo 3 prevede che le Regioni in relazione a specifiche situazioni di aggravamento di rischio, possano introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle adottate con DPCM, senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale  I Sindaci non possono adottare ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto  di cui all’art. 1

L’articolo 4 prevede che in caso di inosservanza delle misure adottate con DPCM  (es. limitazione alla circolazione) NON si applica l’articolo 650 del Codice Penale ma si applica la sanzione amministrativa  irrogata dal Prefetto da 400 a 3.000 euro, e se la contravvenzione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino ad un terzo  (es.: esco di casa senza giustificato motivo sanzione da 400 a 3.000 euro; esco di casa senza giustificato motivo: sanzione da 533 a 3.900 euro); per le violazioni commesse prima del 26 marzo si applica la sanzione di 200 euro (sanzione minima ridotta alla metà).
Nel caso di violazioni commesse nell’esercizio di attività economiche (es.: apertura di piscina, negozio, studio, cinema – esercizi per i quali viene disposta la chiusura) si applica inoltre la sanzione amministrativa della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni; all’atto della contestazione della violazione può essere disposta la chiusura provvisoria dell’attività (in pratica  la Polizia Locale, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, nel caso in cui accertino la violazione alle norme sull’apertura dell’esercizio, possono disporre la chiusura immediata dell’esercizio). La sanzione prevista dall’articolo 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 viene modificata come segue:
chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500  ad euro 5.000

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