Istanze di interpello: chiarimenti sulla sospensione dei termini (art. 67 del DL 18/2020)

Con la Circolare n. 4/E del 20 marzo l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e istruzioni operative circa la trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini previsto dall’art. 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "Cura Italia"). Il citato articolo ha infatti disposto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

22.03.2020 – FV – DPCM CHIUSURA ATTIVITA’ PRODUTTIVE – STUDI PROFESSIONALI

testo DPCM 22.3.2020
efficacia: dal 23 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.

Divieto di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblico o privato in comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1 punto 7 del DPCM 11.3.2020 (nota di studio: incentivazione sanificazione, protocollo di sicurezza, distanza interpersonale di 1 metro)
( nota di studio) – ora sarebbe necessario conoscere come si correli il DPCM con le disposizioni adottate invece, ad esempio, dalla Regione Piemonte ordinanza regione piemonte

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali indicate nell’allegato 1, sono comunque consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare le filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi di cui alla lettera e – cioè produzione- trasporto – commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitardia, dispostivi medico-chirurgici, prodotti agricoli e alimentari; con comunicazione al Prefetto è consentita l’attività di impianti a ciclo continuo, dalla cui interruzione possa derivare grave pregiudizio all’impianto o pericolo di incidenti.
Le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il 25 marzo 2020.
Circa le differenze tra quanto disposto nel DPCM e nell’ordinanza della Regione Piemonte, quest’ultima oggi 23 marzo, ha indicato che
<em>Riguardo alle differenze tra ordinanza di sabato e decreto di domenica, il presidente ha sostenuto che “la nostra ordinanza ci mette nelle condizioni di chiudere tutto ciò che possiamo e, laddove si discosta dal decreto del Governo, riteniamo abbia comunque valore perché più restrittiva”. Un esempio riguarda la chiusura degli studi professionali, prevista dall’ordinanza regionale e non dal dpcm: “Abbiamo trasmesso al ministero dell’Interno il parere del nostro ufficio legale, secondo cui ha appunto valore la nostra ordinanza perché più restrittiva. I nostri uffici dicono che ci sarebbero problemi se allargassimo le maglie, ma noi le stringiamo. Lo stesso ha fatto la Regione Lombardia. Attendiamo che ci rispondano se è in vigore una o l’altra”.

22.3.2020 FV ORDINANZA SALUTE-INTERNI – DIVIETO TRASFERIMENTO FUORI COMUNE

Da oggi è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Lo stabilisce l’ordinanza adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell’Interno che rimarrà efficace fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 3 del decreto legge numero 6/2020.
“Sono giorni cruciali. Bisogna ridurre al minimo gli spostamenti – ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, commentando la nuova ordinanza -. Chi da domani non andrà più al lavoro è essenziale che resti a casa e aiuti così tutti quelli che devono continuare a lavorare. È fondamentale che ciascuno faccia la propria parte”.

LINK ORDINANZA MIN. SALUTE – INTERNI 22.3.2020

come potrebbe l’inps pagare quasi subito i 600 euro ad artigiani e commercianti

Il Decreto Legge “Cura Italia” prevede la corresponsione di un contributo, per ora una tantum, relativo al mese di marzo di 600 euro, per coloro che sono iscritti nella gestione previdenziale degli artigiani e commercianti, salvo poi estendere tale bonus ai professionisti anche iscritti a Casse di Previdenza in forza del “reddito di ultima istanza”.
600 euro sono pochi, sono inferiori all’importo del reddito di cittadinanza ed equivalgono a quanto un Senatore percepisce in 7 ore di lavoro, ma questo è un altro paio di maniche, il problema ora è di dare attuazione SUBITO alla norma e “passare alla cassa”.
In un primo tempo il Presidente dell’Inps aveva pensato ad un “Click Day” – dice di essere stato frainteso – idea strana e balzana, proposta giustamente reputata immorale dal Ministro dell’Agricoltura.
Ora sembra che l’orientamento sia quello di far presentare una domanda in via telematica all’INPS, altra idea strana e balzana considerando che:
– ci invitano a stare a casa, ma se sarà da presentare una domanda gli studi di commercialisti, gli uffici delle associazioni artigiani, commercianti, coltivatori diretti etc. dovranno rimanere forzatamente aperti, con afflusso di clienti o iscritti per la sottoscrizione della domanda, in quanto gran parte degli iscritti affiderà la redazione della domanda ad un soggetto esterno che, tra l’altro, vorrà quindi essere giustamente pagato;
– l’ INPS si troverà ad esaminare (non so cosa ci sia da esaminare ma qualcosa esaminerà) qualche milionata di domande, poi dovrà effettuare i pagamenti etc.etc.
– tutto ciò esclude il SUBITO
le due soluzioni alternative
L’INPS è in possesso di tutti i dati degli iscritti nella gestione artigiani e commercianti (se provate a non pagare una rata dei contributi arriva l’avviso) ed avrebbe a mio giudizio due possibilità, per rispettare il SUBITO:
1) con poco sforzo estrae i dati dal proprio “cervellone informatico”, fa stampare un po’ di letterine, stampa un po’ di assegni ed invia a casa dell’artigiano o del commerciante la letterina con l’assegno (il 19 marzo ci è stato segnalato che la distribuzione della Posta a Milano, Bergamo, Brescia non avviene con regolarità);
2) oppure, soluzione più economica e veloce per tutti, nel pagamento della prima rata dei contributi del prossimo 16 maggio l’artigiano o commerciante indicherà con un codice da istituirsi quasi SUBITO un credito di imposta di 600 euro, compensandolo con la rata di contributi da pagare, appunto, il 16 maggio.
La seconda soluzione mi appare la più appropriata, anche perché consentirebbe a coloro che non sono stati affatto economicamente danneggiati dall’emergenza sanitaria, anzi hanno incrementato le vendite in tale periodo, di decidere se utilizzare il credito di imposta o se, con senso civico, non richiederlo; il controllo successivo sarebbe agevole in quanto si tratta di incrociare i dati in possesso dell’INPS con una casella sull’utilizzo del credito di imposta da evidenziare in dichiarazione dei redditi, nella quale peraltro l’artigiano o il commerciante indica i dati di iscrizione nel quadro RR.
Il Presidente della Cassa Ragionieri ha disposto che i contributi dovuti dagli iscritti potranno essere versati con un tollerabile ritardo, invitando comunque a versarli tempestivamente da parte di coloro che sono in grado di rispettare i tempi, in modo da poter ammettere un maggiore ritardo da parte di coloro che, per i più svariati motivi, non possono, contando sulla responsabilità degli iscritti.
Le cose erano, purtroppo, già complicate prima dell’emergenza sanitaria, ora non si vorrebbe che di fronte a tale emergenza si ricominciasse con la storia della domanda telematica, magari della validazione del file, della ricevuta di avvenuta trasmissione, della ricevuta di avvenuta ricezione, del PIN di accesso ai servizi e chi più ne ha più ne metta: sarebbe come ammettere che purtroppo questa brutta e triste emergenza non ci ha insegnato nulla, e se non ci insegna nulla un’emergenza così brutta, grave e triste non penso ci possa essere un altro evento che ci insegnerà qualcosa.
Valter Franco, un commercialista “di provincia”

21.03.2020 h. 22.40 – chiusi in Piemonte uffici pubblici, studi professionali, fermi i cantieri sino al 3 aprile

vedasi il testo dell’ordinanza – per gli studi professionali vedasi il punto 19
ORD. REG. PIEMONTE
Chiarimenti nelle faq del sito della Regione Piemonte
I professionisti, alla luce dell’articolo 19 del decreto 34 della Regione Piemonte, possono recarsi presso gli studi per esercitare le “attività indifferibili ed urgenti” sulla base di una propria autonoma e insindacabile valutazione coperta da segreto professionale?
Si, ma nel rispetto, comunque, degli obblighi di prevenzione del contagio da COVID 19 previsti dalla normativa attualmente vigente.

Al fine di incentivare il lavoro agile, i collaboratori e i dipendenti degli studi professionali, possono comunque recarsi negli studi professionali?
Si, ma i soggetti in smartworking potranno trattenersi negli studi per il solo tempo necessario per il ritiro e la consegna dei documenti (nota di studio: sembrerebbe quindi che lo studio sia “chiuso al pubblico” ma che dipendenti e collaboratori possano operare all’interno, rispettando la distanza di 1 mt. etc. etc.)

I professionisti possono incontrare i propri clienti presso gli studi?
No, se non nel caso di assoluta necessità, privilegiando comunque la consulenza mediante strumenti di comunicazione a distanza.

Il codice 94 previsto nella lista ATECO essenziali: “attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali”, ricomprende le categorie degli avvocati, dei commercialisti, dei consulenti del lavoro?
Si, ma nel rispetto delle

20.03.2020 FV ORDINANZA MIN. SALUTE – LIMITAZIONI TRASF. – APERTURA BAR ETC.

Il Ministro della Salute ha emanato il 20 marzo 2020 un’ordinanza, che ha effetto dal 21 marzo e sino al 25 marzo, con la quale dispone:
-vieta l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
-non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
-la chiusura di esercizi di somministrazione all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché di quelli in aree di servizio di carburanti sulla rete stradale; rimangono aperti gli esercizi di somministrazione nelle aree di servizio delle autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti gli esercizi di somministrazione di ospedali e aeroporti con obbligo di rispettare la distanza di 1 mt.
-nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale,comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
link ordinanza sito min. salute

Le misure fiscali del decreto “Cura Italia”: vademecum dell’Agenzia delle Entrate

Nel vademecum appena pubblicato l’Agenzia delle Entrate illustra le misure fiscali contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), che ha previsto interventi a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza Coronavirus sull’economia italiana.

Si tratta di 14 schede predisposte per aiutare i contribuenti ad orientarsi relativamente alle misure fiscali contenute nel provvedimento normativo, che illustrano in modo semplice e chiaro le disposizioni del decreto (dall’articolo 61 all’articolo 71).
Ciascuna scheda fa riferimento ad una specifica disposizione, riportata in sintesi nell’intestazione, sotto la quale sono inseriti specifici box che riportano l’oggetto della norma, i destinatari, il periodo, la ripresa o le note.

Clicca qui per accedere al vademecum.

Dalla FNC le novità del decreto sull’emergenza da COVID-19

A seguito della pubblicazione del decreto “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020, n. 18), che introduce umisure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese relativamente all’emergenza da COVID-19, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un approfondimento in cui analizza le novità più significative del decreto. In particolare, il documentoche si sviluppa secondo quattro direttrici principali:

  • finanziamento e potenziamento della capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  • sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del lavoro e del reddito;
  • sostegno alla liquidità delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  • sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi e di altri adempimenti fiscali e introduzione di incentivi fiscali.

Clicca qui per leggere l’approfondimento.

Decreto “Cura Italia”: interventi sul Fondo di garanzia per le PMI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo è stato pubblicato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Tra le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario sono stati previsti interventi sul Fondo di garanzia per le PMI.

In particolare, come riportato all’Art. 49, per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto:

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;
  • per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
  • sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
    le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione;
  • per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
  • fatto salve le esclusioni già previste all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili”;
  • non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017);
  • per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
  • per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
  • sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e
    senza valutazione;
  • le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;
    m) sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

19.03.2020 FV: emergenza economica – lo sfogo di Guido Crosetto

Stimo Guido Crosetto, l’ho conosciuto e per me è un galantuomo.
Mi auguro che magari già tra due giorni finisca l’emergenza sanitaria, anche se è una pia illusione. Ma se non vogliamo – ed io sono pessimista- che dopo l’emergenza sanitaria si precipiti in un’emergenza o crisi economica senza precedenti (già oggi abbiamo aziende che non sanno come fare a pagare le fatture di fine mese, aziende che hanno magazzini pieni di certi tipi di prodotti perché i ristoranti sono chiusi, che venderanno magari quest’autunno quello che hanno ora stoccato nei magazzini, ma il produttore non venderà loro nulla perché saranno venduti quelli prodotti l’anno prima), il concedere il contributo sull’affitto di marzo ai locali classificati in C/1 dimenticandosi di alberghi ed esercizi che pagano affitti sostanziosi nei centri commerciali e che sono classificati in modo diverso, a dimostrare quanto chi scrive le norme non sappia com’è la realtà: se avessero consultato i responsabili dell’urbanistica e del commercio del comune di Fossano o di Cuneo, oppure un “commercialista da trincea” sarebbe stato meglio e anche meno costoso o addirittura senza costi. Bisogna fare di più, subito e meglio , su questo Crosetto, per me un galantuomo, ha completamente ragione.
Ascoltare lo sfogo di Crosetto, che ribadisco per me essere un galantuomo non fa male, il video non dura molto.
Valter Franco

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