17.03.2020 – FV – NUOVO MODULO AUTODICHIARAZIONE PER SPOSTAMENTI

Fonte: Ministero degli Interni 17 marzo h. 12:58 – testuale
È on line il nuovo modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti che contiene una nuova voce con la quale l’interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus “COVID-19”.

Il nuovo modello prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

Organo di controllo degli enti del terzo settore – Il CNDCEC pubblica in consultazione fino al 26 marzo le norme di comportamento

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato in consultazione fino al 26 marzo 2020 le “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore”.
Il documento, in bozza, rappresenta il frutto dell’attività messa a segno dal Gruppo di lavoro “Principi di comportamento dell’organo di controllo ETS” con il supporto di autorevoli esperti della materia. Si tratta di un apporto fondamentale ai fini della preparazione tecnica degli iscritti all’Albo e degli operatori del settore in vista dell’implementazione operativa della Riforma del Terzo settore.

Le Norme – si legge nel comunicato stampa del 6 marzo 2020 – rappresentano principi deontologici applicabili agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’auspicio, tuttavia, è che le indicazioni fornite possano divenire generalmente riconosciute a livello di settore ed essere fatte proprie anche dai componenti degli organi di controllo non iscritti nel predetto Albo.

La Riforma del Terzo settore attribuisce ai professionisti un importante ruolo anche nell’ambito del controllo degli enti del Terzo settore.
Ricorda il Consiglio Nazionale che tutte le fondazioni ETS e gli ETS in cui sono stati costituiti patrimoni destinati così come le associazioni ETS che superano i parametri di cui all’articolo 30 del D.Lgs n. 117 del 2017 sono tenuti, infatti, a dotarsi di un organo (monocratico o collegiale) di controllo.
Il componente dell’organo monocratico e almeno un componente negli organi pluripersonali devono appartenere ad una delle categorie di cui all’art. 2397 del Codice civile.
Tuttavia, il Consiglio nazionale ha optato per emanare con questo documento le norme di comportamento riservate agli ETS diversi dalle imprese sociali.
Le peculiarità dei controlli nelle imprese sociali, disciplinate peraltro da uno altro disposto normativo (il D.Lgs. n. 112 del 2017), sono, infatti, tali da richiedere un elaborato specifico, che sarà oggetto di un futuro lavoro.
Ogni interessato potrà trasmettere le proprie osservazioni alla casella di posta elettronica normeOCETS@commercialisti.it.

Per consultare il testo del comunicato stampa clicca qui.
Per consultare il documento in consultazione clicca qui.

Firmato il protocollo per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro

Il 14 marzo scorso è stato firmato, da sindacati e imprese, un protocollo sulle tutele da garantire ai lavoratori nelle aziende e limitare la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

“È un protocollo molto chiaro e dettagliato“, ha dichiarato la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, “che ora va attuato in tutte le aziende ed in tutti i luoghi di lavoro. Definisce con chiarezza tutto quello che le imprese sono obbligate a fare, coinvolgendo i rappresentanti sindacali, per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in questa fase di grave emergenza sanitaria, anche utilizzando un periodo di sospensione della produzione e delle attività”.

“Si potranno usare gli ammortizzatori sociali, il lavoro agile, una diversa organizzazione aziendale, una nuova gestione degli orari e gli altri strumenti concordati, sino a quando gli interventi di messa in sicurezza del luogo di lavoro non saranno ultimati. È stata una lunga notte di discussione, ma alla fine è prevalso un senso di comune responsabilità e di positiva unità che ci porterà ad adottare tutte quelle soluzioni straordinarie ed urgenti che potranno favorire il contrasto nei luoghi di lavoro alla diffusione del virus in ragione delle specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali. La nostra priorità rimane quella di tutelare la salute ed il reddito di tutti i lavoratori italiani”.

Qui il testo del protocollo.

In GU il decreto di approvazione delle modifiche agli ISA per il periodo d’imposta 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto 28 febbraio 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d’imposta 2019.

Le risultanze dell’applicazione degli ISA, integrati con le ultime modifiche approvate, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

16.03.2020 -FV – CHIUSURA ESERCIZIO E CORRISPETTIVI TELEMATICI: NESSUNA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Per la chiusura, obbligatoria o per scelta, dell’esercizio non è necessaria, ai fini dell’invio dei corrispettivi telematici, alcuna comunicazione all’agenzia delle entrate.
Ulteriore precisazione nella sezione download, documenti, emergenza corona virus, 16.03.2020 FV chiusura esercizio e corrispettivi telematici – nessuna comunicazione agenzia entrate.
Sul sito dello studio: per consultare i documenti redatti dallo studio che vengono costantemente aggiornati cliccare sulla lente in alto a destra e digitare unicamente FV

Proroga per tutti versamenti in scadenza il 16 marzo

E’ convocato per le 10 di questa mattina (16 marzo) il Consiglio dei Ministri già riunitosi domenica 15 per emanare il Decreto Legge con ulteriori urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Già dalla serata di ieri sta circolando una bozza che prevede diverse norme, raccolte in oltre 100 articoli, che nei prossimi giorni, dopo la definitiva approvazione, andremo ad approfondire e ad illustrarvi; in questa occasione ne anticipiamo però alcune disposizioni che influiscono sulle imminenti scadenze di versamento e che sono state confermate dai comunicati di MEF e INPS dello scorso fine settimana.

Disposizioni per i settori più danneggiati

Il decreto del 15 marzo estende ad ulteriori settori le agevolazioni previste dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che aveva sospeso fino al 30 aprile 2020, per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator, i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La stessa sospensione si applica ora anche ai seguenti soggetti:

  • associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

Per tutte queste imprese sono sospesi anche termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi (IVA, ritenute e contributi) andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione si applica fino al 31 maggio 2020 con relativi versamenti da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Disposizioni per gli altri settori

Il Decreto prevede la sospensione dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, per il periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020 (rimanendo fermo quanto già previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 con riferimento ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020).

Per quanto riguarda i versamenti:

  • i titolari di partita Iva di minori dimensioni, individuati in base ai ricavi o ai compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, potranno non procedere ai versamenti in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi INAIL. I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  • per gli altri soggetti (quelli individuati in base ai ricavi o ai compensi superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente) il Decreto proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini di tutti i versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020.
  • per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli 11 comuni della c.d. “zona rossa” restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

In favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, è prevista la possibilità di non assoggettare a ritenuta d’acconto i ricavi/compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti dovrà essere versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sospensione cartelle e attività accertamento

Il decreto sospende anche i termini delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi di Agenzia Entrate e enti previdenziali in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio. I relativi versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Sono inoltre sospese le attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte dei vari enti impositori.

Agenzia Entrate: stop ad accertamenti fiscali e verifiche

Con un Comunicato Stampa del 12 marzo l’Agenzia delle Entrate ha informato della sospensione delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia, a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative).
Le disposizioni contenute nella direttiva firmata dal direttore generale delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono state previste a seguito del Dpcm dell’11 marzo 2020 relativo al contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Il rimborso spetta a chi ha pagato su “esplicita” richiesta del Fisco

Quando l’amministrazione si rivolge solo al professionista che ha registrato l’atto, è lui l’unico legittimato a contestare la maggiore pretesa e aspirare alla restituzione di quanto versato in più.

Se un notaio paga un avviso di liquidazione emesso dall’ufficio in relazione a un atto da lui registrato con modalità telematiche, le parti non sono legittimate a chiedere il rimborso delle somme versate dal notaio stesso. Questo principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 2165 del 30 gennaio 2020.

Assemblea in audioconferenza anche se Presidente e Segretario non sono nello stesso luogo

Con la Massima n. 187 dell’11 marzo 2020 la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha affrontato il tema dell’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4, c.c.)

Nella massima si legge che “L’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).
Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica”
.

fonte: Massima n. 187 (Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione)(11.3.20)

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FV- AGENZIA RISCOSSIONE – SPORTELLI APERTI SOLO SU APPUNTAMENTO 14.3.2020

COMUNICATO STAMPA – CORONAVIRUS: SPORTELLI AGENZIA RISCOSSIONE APERTI SOLO SU APPUNTAMENTO
L’accesso agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione è consentito
esclusivamente su appuntamento. È una delle indicazioni del Presidente dell’Ente, Ernesto Maria Ruffini, a seguito del Dpcm dell’11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.
I contribuenti possono richiedere un appuntamento utilizzando il servizio online “Prenota ticket”, disponibile nell’area pubblica del sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione e dall’App Equiclick, senza necessità di pin e password, con l’invito a effettuare le richieste solo per casi urgenti e non differibili. Tutte le informazioni sui servizi e gli orari di apertura degli sportelli sono disponibili sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Roma, 13 marzo 2020
Relazione con i media

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