Dal 16 settembre le domande per il Bonus librerie 2024

Lo ha annunciato il Ministero della Cultura (Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore) in una nota pubblicata sul proprio portale.

Ai fini del riconoscimento del credito di imposta le domande per l’anno 2024, riferite ai dati economici dell’anno 2023, potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 16 settembre fino alla stessa ora del 31 ottobre 2024, esclusivamente tramite il portale dedicato.

Anche per l’anno in corso, nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell’impresa. Il Mic ricorda inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

Maggiori dettagli nella guida alla compilazione della domanda.
Il Ministero della cultura ha anche attivato l’indirizzo email taxcreditlibrerie@cultura.gov.it, al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di informazioni.

Osservatorio nazionale sulla crisi d’impresa: pubblicata la prima edizione

Unioncamere, in collaborazione con InfoCamere, ha pubblicato la prima edizione dell’Osservatorio nazionale sulla crisi d’impresa
Il nuovo strumento contiene un’analisi relativa all’andamento delle procedure concorsuali, di quelle stragiudiziali e degli altri istituti di regolazione della crisi, effettuata monitorando i dati delle “aperture” dei procedimenti registrati presso tutte le Camere di commercio italiane.
L’arco temporale preso in considerazione è il triennio 2021- 2023 ed il 1° semestre 2024, per consentire il confronto sul ricorso alle varie procedure prima e dopo l’adozione del nuovo Codice della Crisi d’impresa.

Attraverso i dati ufficiali censiti nel Registro delle imprese, il documento fornisce un quadro sull’evoluzione della composizione negoziata, del concordato semplificato, degli accordi di ristrutturazione, del concordato preventivo, della liquidazione giudiziale e della liquidazione coatta amministrativa, arricchendo i dati delle “aperture” con quelli relativi alla dimensione aziendale (numero di addetti), forma giuridica (spa, srl, snc, sas, ecc.), fatturato medio, settore merceologico e ripartizione territoriale per regione. 

Partite Iva: incremento del 2,5% nel secondo trimestre dell’anno

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono state pubblicate le statistiche relative alle partite IVA del secondo trimestre 2024, che registrano un incremento di aperture del 2,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.
Sono infatti 121.542 le nuove partite Iva aperte nel trimestre, con un aumento di avviamenti, rispetto al 2023, per le società di capitali (+12,4%), le società di persone (+11,9%) e i non residenti e le altre forme giuridiche (+3,9%). In lieve diminuzione, invece, le persone fisiche, che fanno registrare una flessione di -1,1%.

Se si considera la ripartizione territoriale, rispetto al secondo trimestre del 2023 si registrano i maggiori incrementi nel Lazio (+11,6%), in Friuli Venezia-Giulia (+6,5%) e in Campania (+6,1%). Tra le regioni in flessione la Valle d’Aosta (-11,3%), seguita dalle Marche (-8,9%) e dal Molise (-8,3%).

Il commercio rimane il settore produttivo con il maggior numero di avviamenti di partite Iva (il 18,6% del totale), seguito dal settore delle attività professionali (17,1%) e dalle costruzioni (10,3%). 

Nel secondo trimestre 2024 i soggetti che hanno aderito al regime forfetario sono stati 56.020, pari al 46,1% del totale delle nuove aperture, con un decremento dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Clicca qui per leggere una sintesi dei dati.

Donazione e atto di trasferimento, se non collegati l’imposta è dovuta

Il contribuente è tenuto a provare la correlazione tra atto di liberalità (diretta o indiretta) e acquisto dell’immobile o dell’azienda assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o Iva.

Le liberalità indirette collegate ad atti che importano il trasferimento di diritti reali immobiliari o di aziende non erodono la franchigia, relativa all’imposta selle successioni e donazioni, che spetta in base al rapporto di parentela tra donante e donatario, a condizione che risulti il collegamento tra la liberalità stessa e l’acquisto dell’immobile o dell’azienda. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 20974 del 26 luglio 2024.

Alla base della vicenda processuale, vi è il quarto comma dell’articolo 1 del testo unico sull’imposta di successione e donazione, Dlgs n. 346/1990. Questa disposizione stabilisce che l’imposta di donazione non si applica “nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.”
Con questa previsione, introdotta dalla legge n. 342/2000, il legislatore ha voluto favorire la trasparenza dei corrispettivi relativi ai trasferimenti immobiliari o di aziende.

Modifiche agli ISA 2023 in Gazzetta Ufficiale

E’ approdato in Gazzetta Ufficiale (n. 212 del 10-09-2024 – Suppl. Ordinario n. 34) il Decreto MEF di approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2023.

Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell’art. 9-bis del Dl n. 50/2017, e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis. 

L’Allegato 4 al Decreto (Nota tecnica e metodologica) individua la metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA, ed i relativi interventi correttivi per il periodo d’imposta 2023, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.

Bollatura e numerazione dei libri contabili obbligatori

L’articolo 2215, comma 1, del codice civile prevede che, prima di essere utilizzati, i libri contabili tenuti in forma cartacea devono essere:

  • numerati progressivamente in ogni pagina;
  • bollati in ogni foglio dall’ufficio del Registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Fanno eccezione all’obbligo di bollatura e vidimazione, il libro giornale e il libro degli inventari i quali devono comunque essere numerati progressivamente in ogni pagina (articolo  2215 comma 2 c.c.).

L’imposta di bollo è dovuta per la tenuta:

  • del libro giornale e del libro degli inventari ex articolo 2214 comma 1 c.c.19;
  • dei libri sociali obbligatori ex articolo 2421 comma 1 c.c.20;
  • di eventuali altri libri o registri prescritti da leggi speciali.

Non sono soggetti a bollatura i libri contabili e i registri prescritti dalle norme tributarie come, ad esempio, i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili.

Laddove dovuta, l’imposta di bollo è determinata:

  • ogni 100 pagine o frazione di esse;
  • nella misura di:
    • 16,00 euro per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa;
    • 32,00 euro per tutti gli altri soggetti.

Attenzione: poiché l’imposta di bollo va assolta prima che il libro sia posto in uso, la data di emissione stampata sui contrassegni dovrà essere antecedente al termine previsto per la stampa su carta.

Comunicazione integrativa Tax credit ZES: pubblicato il nuovo modello

Con Provvedimento del 9 settembre l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello con relative istruzioni, per trasmettere la comunicazione integrativa relativa al tax credit “Zona economica speciale per il Mezzogiorno”, prevista dal Dl 113/2024. 

Il Provvedimento, oltre a dettare nuove regole per l’invio delle comunicazioni, stabilisce che non si terrà conto delle comunicazioni integrative già inviate sulla base del precedente provvedimento dell’11 giugno 2024. 
Il modello pubblicato, utile agli operatori economici per attestare l’avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre, degli investimenti già comunicati all’Agenzia a partire dallo scorso 12 giugno, sarà disponibile sul sito delle Entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024. La comunicazione integrativa dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando il software gratuito denominato “ZES UNICA INTEGRATIVA”, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

Entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione sarà messa a disposizione del soggetto che l’ha trasmessa, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Maggiori dettagli nel Provvedimento.

La Corte di Giustizia conferma: attività di B&B non imprenditoriale se rispetta le norme regionali

L’attività di Bed & Breakfast non è considerata “imprenditoriale” nel caso in cui rispetti le disposizioni previste dalla legge regionale di riferimento. 
Ad affermarlo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia che, con Sentenza n. 154/1 del 27 maggio 2024, ha confermato un precedente orientamento della Corte di Cassazione, espresso con Ordinanza n. 32034/2019. 
Nel caso di specie, i giudici friulani hanno respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, che aveva emesso due avvisi di accertamento per contestare la natura occasionale delle attività di B&B e affittacamere ai fini contributivi e Iva. Secondo i giudici, la documentazione presentata dimostrava chiaramente che l’attività rispettava sia la normativa nazionale sia quella regionale, con particolare riguardo all’organizzazione familiare, in base alla quale l’ospitalità viene concessa secondo la disponibilità e volontà della famiglia.

Al via lo sportello per l’accesso agli incentivi per progetti di ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese del Mezzogiorno

E’ attivo, dal 10 settembre scorso, lo sportello per l’invio delle domande relative agli incentivi destinati ai progetti di ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nell’ambito della “Strategia nazionale di Specializzazione intelligente” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’intervento si rivolge alle imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e i Centri di ricerca, e che presentano progetti, singolarmente o in forma congiunta, riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, d’importo compreso tra 3 e 20 milioni di euro.

I progetti, in particolare, devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che utilizzino tecnologie abilitanti fondamentali (KETs), quali: 

  • materiali avanzati e nanotecnologia;
  • fotonica e micro/nano elettronica;
  • sistemi avanzati di produzione;
  • tecnologie delle scienze della vita;
  • intelligenza artificiale;
  • connessione e sicurezza digitale.

Clicca qui per maggiori dettagli.

Autotutela e impugnabilità: la Corte Tributaria di Caserta conferma limiti sui termini decadenziali

Con Sentenza n. 3034/7 del 15 luglio 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sulla base delle recenti modifiche all’art. 19, D.lgs. 546/1992, introdotte dal D.lgs. n. 220/2023, ha stabilito che, a partire dal 5 gennaio 2024, è possibile impugnare il rifiuto espresso o tacito dell’Amministrazione finanziaria al riesame in autotutela di un atto impositivo, ma non l’esito di tale riesame, pena l’illegittimo aggiramento dei termini decadenziali di impugnativa. 

Nel caso di specie i giudici hanno dichiarato hanno dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente che aveva presentato una istanza di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 10-quinquies, L. n. 212/2000, rigettata dall’Agenzia delle Entrate con un provvedimento motivato in maniera esaustiva.

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