Bonus mobili: se sullo scontrino manca il codice fiscale dell’acquirente è possibile beneficiare della detrazione?

L’Agenzia delle Entrate, nella guida "Bonus mobili ed elettrodomestici" recentemente aggiornata risponde, tra gli altri, al seguente quesito:

Se per un acquisto con carta di credito è stato rilasciato uno scontrino privo di codice fiscale dell’acquirente, può quest’ultimo usufruire lo stesso del bonus mobili?

L’Agenzia chiarisce che, ai fini della detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura.
Qualora mancasse, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

Esportazioni: niente esenzione Iva senza prova doganale

Con l’Ordinanza n. 1864 del 28 gennaio 2020 la Corte di Cassazione Sez. V Civile, ha ribadito che, per beneficiare dell’esenzione dall’I.V.A. prevista per le cessioni all’esportazione, deve essere fornita una prova certa ed incontrovertibile, quale l’attestazione di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana, poiché il regime probatorio dell’esportazione deve essere ricavato dalla disciplina doganale, non potendo l’operatore valersi di documenti alternativi rispetto al documento doganale, con la conseguenza che, nel caso in cui non sia stata fornita la prova della presentazione delle merci alla dogana di destinazione, l’operazione deve considerarsi come non effettuata ed equiparata ad una cessione nel territorio nazionale, soggetta ad I.V.A..

COVID-19: le misure per il settore turismo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 33 del 29 febbraio scorso ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno lo scopo di assicurare “un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale” dichiarata dall’OMS e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.

Il decreto interviene in diversi ambiti e con diverse misure. Per il settore del turismo, ad esempio, viene prevista, per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.
Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere sono previste specifiche forme di compensazione.

Anche l’invio dei dati relativi alla spese veterinarie 2019 è prorogato al 31 marzo

Con il Comunicato Stampa del 3 marzo scorso l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, lo slittamento al 31 marzo del termine entro cui inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata, riguarda anche le spese veterinarie.

La proroga, invece, non riguarda la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie sostenute nel 2019.

Il Garante Privacy sulla raccolta dei dati: attenersi alle indicazioni del Ministero della Salute

Il Garante Privacy invita tutti i titolari del trattamento “ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti“.

La risposta del Garante arriva a seguito di numerose richieste pervenute da parte di soggetti pubblici e privati in merito alla possibilità di raccogliere, all’atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio.

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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: OK DEL GARANTE PRIVACY

(dal sito del Garante Privacy)
Via libera del Garante per la privacy alla “lotteria degli scontrini”. Risolte le criticità legate alla riservatezza dei partecipanti, l’Autorità ha espresso parere favorevole sul provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, formulato d’intesa con l’Agenzia delle entrate, che disciplina la lotteria.
Il provvedimento sottoposto all’Autorità tiene conto delle numerose indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante per rendere conforme al Regolamento europeo il trattamento di dati effettuato per la lotteria degli scontrini.
Tra i numerosi profili approfonditi, particolare attenzione è stata posta sull’utilizzo del codice lotteria (in alternativa al codice fiscale): una misura ritenuta efficace per la tutela dei consumatori a fronte di una raccolta massiva e su larga scala di dati presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Agenzia delle entrate, e, per come è organizzata la lotteria, anche presso gli esercenti.
Il codice lotteria, pseudonimo del codice fiscale, consente infatti di rendere le informazioni raccolte non riconducibili al singolo individuo senza informazioni aggiuntive e permette al consumatore di non fornire all’esercente il codice fiscale, da cui sono ricavabili anche informazioni su sesso, data e luogo di nascita, non necessarie per partecipare al concorso.
Nell’autorizzare il trattamento di dati previsto dalla lotteria degli scontrini, l’Autorità ha ritenuto che le misure tecniche e organizzative, individuate nel provvedimento e nelle valutazioni di impatto effettuate dalle Agenzie, siano adeguate al rischio elevato che il concorso a premi comporta.
Per partecipare alla lotteria il consumatore, al momento dell’acquisto, dovrà esibire all’esercente il proprio codice lotteria in formato cartaceo o elettronico (ad es., codice a barre).
Il codice, ottenuto utilizzando una funzione disponibile nell’area pubblica del “Portale Lotteria” dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, generato casualmente, sarà composto da 8 caratteri alfanumerici e associato in modo univoco al codice fiscale. Ogni consumatore potrà generare più codici lotteria, tutti ugualmente validi ai fini del concorso.
L’Agenzia delle entrate estrapolerà i dati necessari dai singoli scontrini trasmessi dagli esercenti (partita iva e denominazione dell’esercente, numero dello scontrino, data e ora dell’acquisto, importo, modalità di pagamento, codice lotteria) e li trasmetterà al “Sistema lotteria” dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestito con il supporto di Sogei.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli convertirà in biglietti virtuali della lotteria i dati degli scontrini che, a maggior tutela dei consumatori, conserverà separatamente dagli abbinamenti tra i codici fiscali e i codici lotteria. Successivamente all’estrazione dei biglietti, personale autorizzato dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà risalire all’identità del consumatore per attribuire e comunicare la vincita.
Tutte le operazioni eseguite saranno tracciate in appositi file di log, conservati per 24 mesi.
I dati potranno essere utilizzati solo ai fini della lotteria. Ogni ulteriore trattamento sarebbe, infatti, incompatibile in considerazione del contesto e delle modalità con le quali sono stati raccolti, che non prevedono l’identificazione del consumatore né al momento della generazione del codice lotteria né in quello dell’acquisto.
Il consumatore potrà accedere alla sezione riservata del Portale lotteria per consultare gli scontrini e i biglietti virtuali associati, verificare le vincite ed esercitare i propri diritti in modo semplificato.
Nella fase di prima applicazione, le prestazioni sanitarie e le fatture elettroniche non entreranno a far parte della lotteria, fino all’adozione di un successivo provvedimento, da adottare sentito il parere del Garante.
Roma, 3 marzo 2020

Divieto di fumo in ambito aeroportuale: pronti i codici tributo per pagare le sanzioni

Con la Risoluzione n. 11/E del 2 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito codici e sub-codici da utilizzare per il pagamento delle sanzioni applicate per le violazione del divieto di fumo in ambito aeroportuale.

Si tratta, in particolare:

– del codice ufficio “9D2” denominato “Ministero della Salute – USMAF-SASN”, da indicare unitamente al pertinente “sub-codice” nei rispettivi spazi del campo 6 “codice ufficio o ente” del modello di versamento F23;

– dei seguenti sub-codici utili per identificare gli Uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante competenti a verificare il versamento, tramite modello F23 (codici tributo 131T e 697T), delle sanzioni amministrative inflitte per la violazione del divieto di fumare in ambito aeroportuale:

  • “01” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata;
  • “02” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria,
    Abruzzo e Molise;
  • “03” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Liguria;
  • “04” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Toscana, Emilia-Romagna;
  • “05” – Ministero della Salute – – USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta;
  • “06” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Campania e Sardegna;
  • “07” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Sicilia;
  • “08” – Ministero della Salute – USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Il Bonus facciate è cumulabile con altre agevolazioni?

Nella Circolare n. 2/2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro, agevolabili ai sensi dell’art. 14 del DL n. 63/2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all’art. 16 del medesimo decreto legge.
Per le medesime spese, ha precisato l’Agenzia, il contribuente può avvalersi di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Qualora, invece, si attuino interventi sull’involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Spese mediche con strumenti tracciabili dal 1° gennaio e non dal 1° aprile

Nella legge di conversione (Legge 28 febbraio 2020 n. 8) del c.d. “Decreto Milleproroghe” (D.L. 162/2019) non è stato inserito l’emendamento che prevedeva il differimento dell’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili delle spese che danno diritto alla detrazione per oneri del 19%  (ossia gli oneri previsti dall’art. 15 del DPR 917/1986) al 1° aprile 2020; ne consegue che ai fini della detraibilità tutte le spese in oggetto sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 dovranno essere (state) pagate obbligatoriamente con strumenti tracciabili (si ricorda che tale condizione non trova applicazione per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale).

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