Fatturazione elettronica: slitta al 4 maggio il termine per l’adesione al servizio di consultazione

Con il Provvedimento del 28 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha amplianto la finestra temporale per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche trasmesse o ricevute tramite sistema di interscambio (Sdi).

Con i provvedimento, in particolare:

  • è stata posticipata dal 29 febbraio al 4 maggio 2020 la scadenza per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture;
  • dal 4 maggio le tipologie di operazioni ai fini IVA saranno indicate in modo più dettagliato per rendere il processo di contabilizzazione delle fatture più preciso e rapido;
  • dal 1° marzo i consumatori finali che hanno aderito al servizio possono consultare le fatture nella propria area riservata di Fisconline.

Sono inoltre state approvate nuove specifiche tecniche che sostituiscono, con decorrenza 4 maggio 2020, le specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018.

Bonus pubblicità: le domande fino al 31 marzo

Si ricorda che, dal 1° al 31 marzo 2020 è possibile inviare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2020 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, le funzionalità per inviare la comunicazione sono disponibili in un’apposita area riservata dell’Agenzia Entrate, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o con la Carta Nazionale dei Servizi.
Per l’accesso al bonus, dopo l’invio della "comunicazione per l’accesso", dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2021, sempre con modalità telematica, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati.

Slitta al 9 marzo la comunicazione delle spese eseguite su parti comuni condominiali

Con il Provvedimento del 28 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha posticipato, dal 28 febbraio al 9 marzo 2020, il termine entro il quale gli amministratori di condominio devono inviare all’Agenzia Entrate la comunicazione con i dati relativi alle spese sostenute nell’anno 2019 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, e con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La proroga al nuovo termine si è resa necessaria a seguito delle esigenze, manifestate da un’associazione di categoria rappresentativa dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati in oggetto, di una proroga dei termini per assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

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SPESE MEDICHE E PER ONERI CON STRUMENTI TRACCIABILI DAL 1° GENNAIO NON DA APRILE

Nella legge di conversione (Legge 28 febbraio 2020 n. 8) del c.d. “Decreto Milleproroghe” (D.L. 162/2019) non è stato inserito l’emendamento che prevedeva il differimento dell’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili delle spese che danno diritto alla detrazione per oneri del 19%  (ossia gli oneri previsti dall’art. 15 del DPR 917/1986) al 1° aprile 2020; ne consegue che ai fini della detraibilità tutte le spese in oggetto sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 dovranno essere (state) pagate obbligatoriamente con strumenti tracciabili (si ricorda che tale condizione non trova applicazione per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale).

Separazione consensuale e cessione di immobile a terzi: quando decade il beneficio “prima casa”

Con la Risposta n. 80 del 27 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, la cessione a terzi di un’immobile per cui si sia fruito delle agevolazioni “prima casa”, concordata consensualmente con il coniuge a seguito di separazione consensuale tramite accordo concluso innanzi al sindaco, ma in assenza di una omologazione di detto accordo da parte di un Giudice, comporta la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” fruite.

La modalità semplificata di separazione, in cui la presenza dei difensori non è obbligatoria, è infatti soggetta a precise limitazioni e non può contenere pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali.

Lettere d’intento esportatori abituali nel “cassetto fiscale”

Con il Provvedimento del 27 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a partire dal prossimo 2 marzo, i fornitori potranno consultare nel proprio “Cassetto fiscale” le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia stessa, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’Iva.

Con il medesimo Provvedimento sono stati inoltre aggiornati il modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Cessione credito spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica

Con il Provvedimento 28-08-2017 l’Agenzia delle Entrate ha definito regole e modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici.

In una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi l’Agenzia precisa che la cessione del credito è tuttora in vigore: per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, infatti, è sempre possibile cedere un credito pari alla detrazione spettante.
Più precisamente la cessione può essere disposta in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi o di altri soggetti privati. Solo i condòmini che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” possono cedere il credito anche a istituti di credito e intermediari finanziari.
Rimane invece esclusa per tutti la cessione in favore delle amministrazioni pubbliche.

Coronavirus: i Commercialisti chiedono ammortizzatori sociali anche per le aziende al di fuori della “zona rossa”

Il 25 febbraio scorso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha inviato al sottosegretario del ministero del Lavoro, Francesca Puglisi, e all’attenzione dell’INPS, alcune proposte per sostenere i professionisti e le aziende in crisi per l’emergenza Coronavirus, tra cui:

  • sospendere fino al 31 luglio adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali anche per le aziende che, pur non operando nelle aree sottoposte a restrizione, si avvalgono di intermediari che risiedono in tali zone
  • attivare gli ammortizzatori sociali anche per i dipendenti delle aziende non ubicate nei Comuni interessati dal Coronavirus senza passare dalla procedura di consultazione sindacale prevista dal D.Lgs. 148/2015.

Secondo il CNDCEC, infatti, è necessario attivare la CIGO e il FIS per eventi di forza maggiore non solo nei Comuni della cosiddetta “zona rossa”, ma anche per i lavoratori delle aziende collocate all’esterno di tali Comuni se colpite da ordinanze di chiusura e limitazioni.

Coronavirus: buone regole

Pubblichiamo il video realizzato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a fornire indicazioni asseverate e di provenienza istituzionale sui comportamenti da seguire per circoscrivere e ridurre la diffusione per virus.

E’ importante dare la massima evidenza possibile allo spot.

Coronavirus: immediata attuazione del decreto MEF nella “Zona rossa”

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, nei Comuni di Lombardia e Veneto colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19. Sospesi anche gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all’Agente della riscossione.

Sono queste le disposizioni fornite dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate alle strutture dell’Agenzia stessa e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, a seguito del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da attuare da subito nella cosiddetta "zona rossa".

La sospensione riguarda i cittadini, i professionisti, le imprese (persone fisiche e giuridiche) e gli enti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori dei comuni individuati dall’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020. In particolare, si tratta dei Comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in Provincia di Lodi, e del comune di Vo’ Euganeo, in Provincia di Padova.

Per tutto il periodo di sospensione (21 febbraio-31 marzo 2020), i sostituti d’imposta con sede legale o operativa negli stessi comuni non operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

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